IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
1) Di prorogare, ai sensi dell’art.15, comma 3
del DLgs 24.06.2003, n.209, l’autorizzazione regionale n° DF3/91 del
15.09.2004, della Ditta Abbondanzia Francesco S.r.l. - Via Lago di Campotosto,
Pescara, inerente: ”l’esercizio delle
operazioni di deposito preliminare di rifiuti nonché la gestione di un centro
per la demolizione di veicoli a motore, rimorchi e simili”;
2) Di stabilire che la proroga
dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1), è concessa per un periodo di
mesi dodici (12) dalla data di notifica del presente provvedimento, tenendo
conto dei tempi necessari per attuare la delocalizzazione dell’impianto in
altro Comune (Rosciano), le cui procedure tecnico-amministrative sono state
avviate, comprese quelle relative alla V.I.A.;
3) Di richiamare la Ditta al pieno rispetto
delle prescrizioni dettate dall’ARTA - Dipartimento Provinciale di Pescara, con
nota n.1923 del 29.03.2006,: “Chiarimenti sulle modalità di gestione,
applicazione delle prescrizioni previste dal DLgs.209/2003, in relazione alla
proroga della DF3/91 del 15.09.2004 – Riferimento prot. 1492/SC - DS del
19.03.2006 ARTA Pescara”, di seguito riportate:
a) il terreno già risultato visivamente
inquinato sia sottoposto a decorticamento ed rifiuti ricavati siano inviati a
smaltimento in impianti appositamente autorizzati;
b) sia presentato il progetto di bonifica ai
sensi dell’art.17 del DLgs.22/97 secondo le procedure del DM 471/1999;
4) Di stabilire che l’ARTA – Dipartimento
Provinciale di Pescara, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui
all’art.242, comma 2, del Dlgs.152/06 e di seguito, trimestralmente, verifichi
e controlli l’attività del centro di raccolta dei veicoli fuori uso,
relazionando al Sevizio Gestione Rifiuti, nonché i lavori di ripristino
ambientale dell’area eseguiti e da eseguire, secondo le prescrizioni dettate;
5) Di stabilire che entro il termine di cui al
punto 2), devono, comunque, essere concluse
tutte le attività inerenti il ripristino del sito;
6) Di prescrivere che le operazioni di
trattamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lett.f) del DLgs.209/03 e s.m.i.,
siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal DLgs.152/06 ed
alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato I del DLgs.209/03 e sm.i., nonché
nel rispetto dei seguenti obblighi:
a. effettuare al più presto le
operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato
I, punto 5 del DLgs.209/03;
b. effettuare le operazioni per la messa
in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03, prima di
procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre
equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi
sull'ambiente;
c. rimuovere preventivamente,
nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del DLgs.209/03,
etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in
sede comunitaria;
d. rimuovere e separare i materiali e i
componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti
frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
e. eseguire le operazioni di smontaggio e di
deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di
reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
7) Di stabilire che, ai sensi dell’art.15, commi
6, 7 e 8 del DLgs.209/03, richiamati dall’art.231, commi 10, 11 e 12 del
DLgs.152/06, è consentito:
a. il commercio delle parti di ricambio
recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del
veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza
dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;
b. le parti di ricambio attinenti alla sicurezza
del veicolo fuori uso possono essere
cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di
autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122, e successive
modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione
singola previste dall'art.80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;
c. l'utilizzazione, da parte della
ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture
rilasciate al cliente.
8) Di stabilire che la presente autorizzazione
ha validità a partire dal 31.05.2006, per i soli fini della cancellazione dal
PRA dei veicoli fuori uso e presi in carico nell’impianto durante il periodo di
validità dell’autorizzazione n.DF3/91 del 15/09/2004, anche al fine di evitare
con gli organismi regionali competenti eventuali contenziosi in merito;
9) Di obbligare la Ditta Abbondanzia Francesco
S.r.l., a produrre apposita “garanzia finanziaria“ in duplice copia, conforme
all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo,
secondo i parametri stabiliti dalla D.G.R. n.132 del 22.02.2006;
10) Di trasmettere copia del presente provvedimento
al Comune di Pescara, all’Amministrazione Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A.
- Dipartimento Provinciale di Pescara,
all’A.R.T.A. - Direzione Centrale di Pescara ed all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
dell’Aquila, al PRA di Pescara;
11) Di notificare, ai sensi di Legge, il presente
provvedimento alla Ditta Abbondanzia
Francesco S.r.l., Via Lago di Campotosto, 146 - Pescara;
12) Di disporre la pubblicazione del presente
provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
Contro il presente
provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale
Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente
del Servizio
Dott. Franco Gerardini