IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1)   Di prorogare, ai sensi dell’art.15, comma 3 del DLgs 24.06.2003, n.209, l’autorizzazione regionale n° DF3/91 del 15.09.2004, della Ditta Abbondanzia Francesco S.r.l. - Via Lago di Campotosto, Pescara, inerente: ”l’esercizio delle operazioni di deposito preliminare di rifiuti nonché la gestione di un centro per la demolizione di veicoli a motore, rimorchi e simili”;

2)   Di stabilire che la proroga dell’autorizzazione di cui al precedente punto 1), è concessa per un periodo di mesi dodici (12) dalla data di notifica del presente provvedimento, tenendo conto dei tempi necessari per attuare la delocalizzazione dell’impianto in altro Comune (Rosciano), le cui procedure tecnico-amministrative sono state avviate, comprese quelle relative alla V.I.A.;

3)   Di richiamare la Ditta al pieno rispetto delle prescrizioni dettate dall’ARTA - Dipartimento Provinciale di Pescara, con nota n.1923 del 29.03.2006,: “Chiarimenti sulle modalità di gestione, applicazione delle prescrizioni previste dal DLgs.209/2003, in relazione alla proroga della DF3/91 del 15.09.2004 – Riferimento prot. 1492/SC - DS del 19.03.2006 ARTA Pescara”, di seguito riportate:

a)   il terreno già risultato visivamente inquinato sia sottoposto a decorticamento ed rifiuti ricavati siano inviati a smaltimento in impianti appositamente autorizzati;

b)  sia presentato il progetto di bonifica ai sensi dell’art.17 del DLgs.22/97 secondo le procedure del DM 471/1999;

4)   Di stabilire che l’ARTA – Dipartimento Provinciale di Pescara, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui all’art.242, comma 2, del Dlgs.152/06 e di seguito, trimestralmente, verifichi e controlli l’attività del centro di raccolta dei veicoli fuori uso, relazionando al Sevizio Gestione Rifiuti, nonché i lavori di ripristino ambientale dell’area eseguiti e da eseguire, secondo le prescrizioni dettate;

5)   Di stabilire che entro il termine di cui al punto 2), devono, comunque, essere concluse  tutte le attività inerenti il ripristino del sito;

6)   Di prescrivere che le operazioni di trattamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lett.f) del DLgs.209/03 e s.m.i., siano svolte in conformità ai principi generali previsti dal DLgs.152/06 ed alle pertinenti prescrizioni dell’Allegato I del DLgs.209/03 e sm.i., nonché nel rispetto dei seguenti obblighi:

a.           effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5 del DLgs.209/03;

b.           effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui all’allegato I, punto 5 del D. Lgs.209/03, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

c.           rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del DLgs.209/03, etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;

d.           rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;

e.   eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

7)   Di stabilire che, ai sensi dell’art.15, commi 6, 7 e 8 del DLgs.209/03, richiamati dall’art.231, commi 10, 11 e 12 del DLgs.152/06, è consentito:

a.   il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’Allegato III dello stesso;

b.   le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso possono essere  cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.122, e successive modificazioni e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art.80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;

c.           l'utilizzazione, da parte della ditta, delle parti di ricambio di cui sopra, deve risultare da fatture rilasciate al cliente.

8)   Di stabilire che la presente autorizzazione ha validità a partire dal 31.05.2006, per i soli fini della cancellazione dal PRA dei veicoli fuori uso e presi in carico nell’impianto durante il periodo di validità dell’autorizzazione n.DF3/91 del 15/09/2004, anche al fine di evitare con gli organismi regionali competenti eventuali contenziosi in merito;

9)   Di obbligare la Ditta Abbondanzia Francesco S.r.l., a produrre apposita “garanzia finanziaria“ in duplice copia, conforme all’originale, a favore del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo, secondo i parametri stabiliti dalla D.G.R. n.132 del 22.02.2006;

10) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Pescara, all’Amministrazione Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. - Dipartimento  Provinciale di Pescara, all’A.R.T.A. - Direzione Centrale di Pescara ed all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura dell’Aquila, al PRA di Pescara;

11) Di notificare, ai sensi di Legge, il presente provvedimento alla Ditta  Abbondanzia Francesco S.r.l., Via Lago di Campotosto, 146 - Pescara;

12) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini