il dirigente del servizio
Omissis
DETERMINA
1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 28.04.2000, n. 83, la Ditta Mantini S.r.l. con sede in via Molino Canosa snc – Chieti Scalo- a gestire presso il proprio impianto per la cernita, selezione, stoccaggio di rifiuti non pericolosi e pericolosi, riconducibili a frazione di rifiuti urbani e assimilati, già autorizzato ex artt. 27 e 28 del D.Lgs n. 22/97 e s.m.i con Determinazione dirigenziale n. DN7/114 del 02/12/05, rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale abruzzese, nei limiti quantitativi e per tipologie indicate nell’Allegato 1 al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2) di stabilire che la gestione dei rifiuti di provenienza extra regionale deve avvenire nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia e, in particolare, di quanto già stabilito nelle precedenti autorizzazioni regionali rilasciate a favore della ditta medesima, nonchè nel rispetto delle osservazioni e/o prescrizioni dettate nel parere tecnico dell’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti , di cui alla nota prot. n. 635 del 31/01/06, citate in premessa che qui si abbiano integralmente riportate e trascritte;
3) di stabilire che la validità temporale dell’ autorizzazione concessa al precedente punto 1) è direttamente collegata alla validità temporale prevista dalla Determinazione dirigenziale n. DN7/114 del 02/12/05, di cui si richiamano, nel presente provvedimento, tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni;
4) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni :
a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria e dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
d) le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazioni; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
e) dovranno essere rispettati i limiti e le condizioni stabilite all’art. 187 del D.Lgs n. 152/06;
5) di prescrivere che nell’ impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
6) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
7) di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del D.Lgs 152/06;
8) di richiamare la ditta autorizzata agli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del D.Lgs. n. 152/06 e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Chieti e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente- Dipartimento Provinciale di Chieti di una comunicazione concernente la quantità e la qualità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
9) di obbligare la ditta Mantini S.r.l. al pieno rispetto dei contenuti della DGR n. 1089 del 04.11.05 avente per oggetto: “ Artt. 28 e 29 della L.R. n. 83/00 e smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti urbani prodotti nella Regione. Indirizzi regionali per l’esercizio delle funzioni attribuite per gli Enti locali e per le attività di controllo”;
10) di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Amministrazione Comunale di Chieti, all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti;
11) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18, del D.Lvo 152/06 copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Imprese Esercenti Attività nel Settore Rifiuti c/o la Camera di Commercio di L’Aquila;
12) di notificare, ai sensi di legge, copia del provvedimento alla Ditta Mantini S.r.l. – via Molino Canosa snc – 66013 Chieti Scalo;
13) di
provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini
Segue allegato