CONSIGLIO REGIONALE
COMITATO
REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
(CO.RE.COM. ABRUZZO)
REGOLAMENTO INTERNO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
Art. 1
Oggetto
Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell’art. 11 della legge regionale 24 agosto 2001 n. 45 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom)”, per disciplinare le modalità di organizzazione e fùnzionamento del Comitato, nonché le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle telecomunicazione e dell’informazione.
Art. 2
Definizioni
Nel presente regolamento:
a) l’espressione “E. R. 45/2001” indica la legge regionale 24 agosto 2001 n. 45 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom)”;
b) l’espressione “legge 249/97” indica la legge 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;
c) l’espressione “Comitato” indica il Comitato regionale per le Comunicazioni della Regione Abruzzo;
d) l’espressione “Corecom” indica i Comitati Regionali per le Comunicazioni;
e) l’espressione “Autorità” indica l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
f) L’espressione “Presidente” indica il Presidente del Comitato Regionale per le Comunicazioni dell’Abruzzo.
TITOLO I
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 3
Svolgimento delle funzioni
- Il Comitato ha sede in L’Aquila c/o Consiglio regionale, via M. Jacobucci, 4.
- Il Comitato svolge le proprie funzioni collegialmente.
- Per una migliore organizzazione il Presidente può designare fra i propri componenti i responsabili di funzioni specifiche, in particolare di quelle più ricorrenti.
- Per le stesse finalità il Comitato, su proposta del Presidente, può istituire al proprio interno Commissioni di studio o Gruppi di lavoro per l’istruzione degli affari di sua competenza.
- Resta salva la facoltà del Presidente di revocare le designazioni di cui al comma 3.
- Nell’esercizio delle sue finzioni il Comitato può avvalersi, nell’ambito delle previsioni di spesa assegnate in sede di approvazione del Programma di attività di cui all’art. 17 L.R 45/2001, di soggetti e organismi pubblici e privati di riconosciuta indipendenza e competenza, secondo la normativa regionale vigente in materia di incarichi e consulenze.
Art. 4
Funzioni del Presidente
1. Il Presidente
- rappresenta legalmente il Comitato;
- convoca e presiede le riunioni, determina l’ordine del giorno, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate, vigila sulla loro esecuzioni;
- cura i rapporti con gli organi regionali, con l’Autorità, con il Ministero delle Comunicazioni e con i soggetti pubblici e privati operanti nel campo della comunicazione e dell’informazione;
- adotta, in caso di necessità e urgenza o nei casi di delega espressa da parte del Comitato, i provvedimenti conseguenti che sono sottoposti al Comitato nella prima seduta dello stesso per la ratifica.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le fimzioni sono svolte dal componente più anziano.
Art. 5
Missioni
1. Nell’esercizio delle loro funzioni, e nell’ambito della dotazione finanziaria assegnata per ciascun esercizio, i componenti del Comitato possono recarsi in missione in Italia e all’estero.
2. Le missioni dei componenti del Comitato sono preventivamente autorizzate dal Presidente e di esse viene data informativa nelle sedute del Comitato.
3. Non sono soggetti ad autorizzazione i viaggi compiuti per la partecipazione alle sedute del Comitato dai componenti che non risiedono o non hanno la propria sede abituale di lavoro nelle località in cui si svolge la seduta.
Art. 6
Trasparenza, partecipazione, accesso
agli atti
1. Nell’esercizio delle proprie attività il Comitato si ispira ai principi e alle disposizioni sulla trasparenza e la partecipazione contenute nella legge 7 agosto 1990 n. 241 e nelle ulteriori disposizioni vigenti in materia.
2. Nell’esercizio delle sue funzioni il Comitato attua idonee forme di consultazione e di partecipazione dei soggetti, interni ed esterni, pubblici e privati, che operano nel campo delle comunicazioni e dell’informazione.
3. In particolare il Comitato ed, in particolare il Presidente, mantiene rapporti periodici con la sede regionale della RAI, con le emittenti, con le associazioni maggiormente rappresentative delle emittenti radiotelevisive private e con i loro consorzi, con le associazioni regionali degli utenti e dei consumatori, con l’Ordine regionale dei giomalisti, con le associazioni sindacali dei giornalisti e dei lavoratori dell’informazione, con gli Organi dell’Amministrazione scolastica, con le categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi alle materie o ai procedimenti di competenza del Comitato e qualora lo ritenga opportuno può disporre l’audizione dei soggetti di cui sopra o il deposito presso la Segreteria di memorie scritte.
4. L’ordine del giomo delle sedute del Comitato ed il resoconto sommario delle stesse sono di norma pubblicati sul sito web.
5. I soggetti di cui al precedente comma 3 possono essere invitati a partecipare, in veste di uditori o di relatori, a seconda dello specifico campo d’intervento, alle iniziative pubbliche promosse dal Comitato.
Art. 7
Programmazione dell’attività
1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite il Comitato adotta entro il 15 settembre di ogni anno, sulla base delle competenze derivanti dalla normativa statale, regionale, dell’Autorità e delle richieste o indicazioni pervenute da parte dei soggetti pubblici o privati aventi titolo, il Programma delle attività per l’anno successivo.
2. Resta salva la competenza del Comitato ad inserire nel Programma di attività o comunque esercitare le funzioni o attuare gli adempimenti successivamente sopravvenuti.
3. Il Programma contiene, suddivise per ciascuna delle voci di spesa in cui si articola il capitolo del Bilancio del Consiglio regionale relativo al Comitato, le relative previsioni di fabbisogno finanziario.
4. Non appena adottato dal Comitato, il Programma di attività viene trasmesso dal Presidente del Comitato, per la relativa approvazione, al Consiglio Regionale. La parte del programma relativa alle funzioni delegate, è presentata anche all’Autorità.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio Regionale e all’Autorità una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull’attività svolta nell’anno precedente con la rispettiva rendicontazione della gestione delle risorse finanziarie che viene allegata a quella del Consiglio Regionale. Il Consiglio Regionale approva la parte della relazione relativa alle funzioni proprie, l’Autorità quella relativa alle funzioni delegate.
6. Il Comitato d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale
Art. 8
Responsabile della struttura
1. Il dirigente responsabile della struttura svolge le funzioni di Segretario del Comitato.
Fatto salvo quanto disposto dalla legge regionale 14 settembre 1999 n. 77, egli risponde al Comitato.
2. Il dirigente responsabile della struttura svolge le funzioni previste in generale dalla legge regionale, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 5-6 legge regionale n. 77/l999.
In tale ambito
a) provvede alla direzione delle unità organizzative, alla organizzazione e gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate;
b) partecipa alle sedute del Comitato, ne redige il verbale e lo sottoscrive assieme al Presidente della seduta a cui il verbale si riferisce;
c) cura l’attuazione delle deliberazioni del Comitato e assume i relativi impegni di spesa:
d) stipula contratti di consulenza e collaborazione sulla base egli indirizzi, dei programmi e delle decisioni del Comitato, secondo la normativa regionale.
TITOLO II
SEDUTE E DELIBERAZIONI
Art. 9
Luogo delle sedute
1. Le sedute del Comitato si svolgono di norma nella sede di L’Aquila. Su determinazione motivata del Presidente esse possono altresì svolgersi in un’altra sede.
Art. 10
Convocazione e ordine del giorno
1. Le sedute del Comitato sono convocate dal Presidente: la convocazione contiene il giorno, l’ora, la sede e gli argomenti iscritti all’ordine del giomo.
2. Il Comitato è convocato dal Presidente anche su richiesta motivata di almeno tre componenti, su richiesta del Presidente del Consiglio Regionale, o del Presidente della Giunta regionale o, per ciò che concerne le funzioni delegate dall’Autorità, del Presidente dell’Autorità stesso.
3. La convocazione della seduta deve essere inoltrata ai componenti almeno tre giorni prima del giorno fissato per telegramma. L’eventuale disdetta della seduta va comunicata almeno 24 ore prima della data fissata per la seduta con qualsiasi mezzo. In casi straordinari di necessità e urgenza il Comitato può essere convocato in seduta straordinaria con preavviso di 24 ore
4. L’ordine del giorno può essere integrato da un argomento la cui iscrizione sia stata richiesta da almeno tre componenti del Comitato e che gli stessi facciano pervenire anche durante la seduta.
5. La documentazione relativa all’ordine del giomo, comunicato ai sensi del comma 1 e 3 del presente articolo, è messa a disposizione dei componenti del Comitato all’atto della convocazione tramite deposito presso gli uffici del Comitato.
Art. 11
Validità
1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza del Presidente e di almeno due componenti salvo quanto disposto dal precedente art. 5, conima 2.
Art. 12
Svolgimento delle sedute
1. Il Presidente mantiene l’ordine della seduta e cura la regolarità delle discussioni. Per comprovati motivi può sospendere o rinviare la seduta, facendone prendere nota a verbale.
2. Ciascun argomento iscritto all’ordine del giorno è, illustrato dal Presidente o da un Relatore da lui designato. Il Relatore, che si avvale della documentazione e della collaborazione della struttura di Segreteria, provvede a istruire l’argomento, ad introdurne la discussione e a formulare le relative conclusioni.
Art. 13
Pubblicità delle sedute
1. Le sedute del Comitato di norma non sono pubbliche.
2. Il Comitato ha facoltà di svolgere sedute pubbliche e di richiedere, sia nel caso di sedute non pubbliche che di quelle pubbliche, la partecipazione, a fini informativi e istruttori, di persone estranee che possono partecipare alla discussione nei tempi e nei modi stabiliti dal Presidente.
Art. 14
Assenze
1. I componenti che non possono partecipare alla seduta ne informano in tempo utile il Presidente e provvedono in ogni caso a documentare la causa dell’assenza attraverso una documentazione da inviare entro tre giorni dalla data dell’assenza.
2. Nei casi di cui all’art. 5, comma 1, della L.R 45/2001 - e cioè di assenza senza giustificato motivo a tre sedute consecutive oppure ad un numero sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell’anno solare - il Presidente del Comitato provvede tempestivamente a darne notizia al Presidente del Consiglio Regionale per l’adozione dei successivi provvedimenti.
Art. 15
Verbale
1. Di ogni seduta viene redatto un verbale che riporta i componenti presenti e assenti, l’ordine del giorno con le eventuali integrazioni, gli elementi essenziali della discussione svolta sugli argomenti all’ordine del giorno, le decisioni adottate e le relative motivazioni.
2. Il verbale delle sedute è redatto dal dirigente responsabile della struttura di Segreteria del Comitato, che partecipa di norma alle sedute, o da un funzionario da lui delegato.
3. Qualora il Comitato decida che alla seduta partecipino solo i suoi componenti, la redazione del verbale viene affidata ad un componente più giovane.
4. I componenti possono far inserire nel verbale brevi dichiarazioni, dandone lettura e consegnandone il testo all’estensore.
5. I verbali sono approvati nella seduta successiva, sono sottoscritti dal Presidente della seduta cui si riferiscono e dall’estensore e sono raccolti e conservati a cura della Segreteria.
Art. 16
Deliberazioni del Comitato
1. Le deliberazioni del Comitato sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
2. In casi eccezionali e motivati, ma sempre quando si tratti di persone, il Comitato può decidere di ncorrere alle votazioni a scrutinio segreto.
3. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente della seduta in cui sono state approvate e dal dirigente responsabile della struttura di Segreteria
TITOLO III
MODIFICHE, INTEGRAZIONI E NORMATIVA DI RINVIO
Art. 17
Modifiche
Ogni proposta di modifica del presente Regolamento deve essere approvata dalla maggioranza dei Componenti
Art. 18
Normativa di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla legge 249/97, alla L.R n. 45/2001 e alla normativa statale e regionale.
Art. 19
Pubblicazione ed entrata in vigore
Il Presente regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.