il dirigente del servizio
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di autorizzare la Società “Distilleria - D'Auria S.p.A. – Frazione di Caldari - 66026 Ortona”, ai sensi del D.Lgs. n. 99/92, della L. R. n. 83/2000 e del D.Lgs 152/06, allo spandimento dei fanghi di depurazione, derivanti esclusivamente dalla propria attività (codice CER 020705), nei terreni agricoli ubicati nel Comune di Ripateatina (CH), identificati catastalmente al Foglio n. 20 Particelle: 38; 104/p; 128; 133; 135; 101/p; 43;44/p, per un quantitativo annuo pari a 600 tonnellate, quale operazione identificata all’allegato C parte 4° del D.Lgs 152/06 come R10 (spandimento sul suolo a beneficio dell’agricolture o dell’ecologia);
2) di stabilire che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto degli elaborati indicati in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, di seguito riportati:
All.
n. 1 |
- Consenso allo spandimento dei fanghi su terreni agricoli di Casale Mezzanotte S.r.l. - Dichiarazione sostitutiva di Casale Mezzanotte S.r.l. - Copia documento d’identità di Nicola Di Sipio, amministratore unico di Casale Mezzanotte S.r.l. |
All.
n. 2 |
- Relazione tecnica generale su progetto dell’impianto di depurazione delle acque della Distilleria D’Auria redatta dal Dott. Ing. Luciano Ceccaroni |
All.
n. 3 |
- Relazione geologica redatta dal Dott. Pasqualino D’Angelo |
All.
n. 4 |
- Nota integrativa alla relazione geologica, datata 27/03/06, redatta dal Dott. Pasqualino D’Angelo |
All.
n. 5 |
- Planimetria aziendale della Distilleria D’Aura S.p.A. redatta dallo Studio Bona |
All.
n. 6 |
- Relazione tecnica sullo spandimento dei fanghi derivanti dalla depurazione di effluenti della distilleria redatta dal Dott. Agronomo Vincenzo Aquilano con allegati, redatti dal Laboratorio Galeno RP S.r.l., contenente: - Rapporto di prova n. 1957/LAB/05 del 05/01/2006 su fango impianto di depurazione - Rapporto di prova n. 322/1/LAB/06 del 10/03/2006 su terreno particella 104 - Rapporto di prova n. 39/2/LAB/06 del 06/02/2006 su terreno particella 135 - Rapporto di prova n. 39/3/LAB/06 del 10/03/2006 su terreno particella 43 - Rapporto di prova n. 39/4LAB/06 del 13/03/2006 su terreno particella 38 |
3) di stabilire che la presente autorizzazione è, altresì, subordinata al rispetto delle prescrizioni dettate con nota n. 1892 del 30/03/2006 dell’A.R.T.A Dipartimento Provinciale di Chieti, che si elencano:
1. Le analisi dei terreni dovranno essere ripetute alla fine di ogni periodo di spargimento;
2. Le analisi dei fanghi, qualora siano stoccati, dovranno essere ripetute prima della loro utilizzazione;
3. Copia dei risultati dovranno essere trasmessi al Dipartimento Provinciale dell’A.R.T.A di Chieti al fine di verifica del rispetto dei limiti fissati dal D.Lgs. n. 99/92.
4) di stabilire, infine, che l’autorizzazione di cui al precedente punto 1 ) è concessa per un periodo pari ad anni dieci dalla data di adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile nelle forme stabilite dal Decreto Legislativo 03.04.2006 n.152 e della Legge Regionale 28.04.2000 n. 83;
5) di prescrivere, che l’esercizio delle attività autorizzate con il presente provvedimento avvenga nel pieno e scrupoloso rispetto di tutti gli ulteriori obblighi e prescrizioni richiamati dal D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99 e dal Verbale del Consiglio Regionale della Regione Abruzzo n. 61/5 del 28.05.1997;
6) di obbligare la Società Distilleria - D'Auria S.p.a. - Frazioni Caldari - 66026 Ortona a produrre, prima dell’avvio dell’esercizio delle operazioni di spandimento, con la documentazione richiesta dall’art. 22 della Legge Regionale 28.04.2000, n. 83, la garanzia finanziaria prevista dalla D.G.R. 22/02/2006 n. 132; detta garanzia finanziaria sarà controfirmata e restituita a codesta Ditta, previa verifica da parte di questo Servizio.
7) di richiamare la Società autorizzata, al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 189 (Catasto dei rifiuti) e dell’art. 190 (Registri di carico e scarico) del Decreto Legislativo 3 aprile n. 152 (Norme in materia ambientale), e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Chieti e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente (A.R.T.A.) Dipartimento Provinciale di Chieti, di una comunicazione concernente la quantità di rifiuti movimentati;
8) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
1. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
2. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
3. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
4. devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
5. le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell'attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste; dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazione; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
9) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
10) di dare atto che l’inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 208, comma 13 del D.Lgs. 152/06;
11) di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Ripa Teatina (CH), all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente (A.R.T.A.) – Dipartimento Provinciale di Chieti e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente (A.R.T.A.) Direzione Regionale di Pescara;
12) di trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 208, comma 18, del D.L.vo 152/06 copia del presente provvedimento all’Albo Nazionale Imprese Esercenti Attività nel Settore Rifiuti c/o la Camera di Commercio di L’Aquila;
13) di notificare, ai sensi di Legge, il presente provvedimento alla Società Distilleria - D'Auria S.p.A. – Frazione di Caldari - 66026 Ortona
14) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all’oggetto e al dispositivo, sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo);
Contro il
presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente
Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
Il Dirigente del Servizio
dott. Franco Gerardini