IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;
Visto l’art. 16 del vigente Statuto regionale;
Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 37/4 del 27/6/2006;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento contiene le disposizioni di attuazione della legge regionale 3 marzo 2005, n. 17 “Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico ed istituzione dell’organismo tecnico per la radioprotezione”, di seguito denominata legge, a norma dell’articolo 10, comma 6, della stessa.
Art. 2
Contenuti della domanda di nulla-osta di
cui all’art. 2, commi 1 e 2, della legge
1. La domanda per il rilascio del nulla osta di cui all’art. 2 della legge, deve contenere i seguenti dati:
a) il codice fiscale e la residenza del richiedente; qualora si tratti di società debbono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale o la partita IVA e la sede legale;
b) il tipo di pratica che si intende svolgere;
c) l’ubicazione dei locali e delle aree destinati alla pratica che si intende svolgere;
d) per ogni macchina radiogena: il tipo e l’energia massima di accelerazione delle particelle cariche, la corrente massima e la potenza, tenendo conto, nel caso di elettroni, del fattore di utilizzo (duty cycle), e il numero delle macchine che si intende utilizzare;
e) per le materie radioattive: le quantità totali di radioattività di ciascun radionuclide, che si intende detenere contemporaneamente e in ragione d’anno solare, distinguendo tra sorgenti non sigillate e sorgenti sigillate;
f) per tutte le sorgenti: l’eventuale produzione di neutroni;
g) modalità di produzione, di gestione ed eventuale smaltimento dei rifiuti, con l’indicazione dell’applicabilità o meno delle previsioni di cui al comma 2 dell’articolo 154 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato decreto;
h) le modalità dell’eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali.
2. La domanda di cui sopra è corredata della seguente documentazione firmata, per la parte di propria competenza, dall’esperto qualificato di cui all’art. 77 del decreto:
a) descrizione della pratica, delle operazioni che si intendono svolgere, delle sorgenti di radiazioni e delle attrezzature, anche in relazione all’attuazione del principio di ottimizzazione, con espressa indicazione dei locali in cui la pratica verrà esercitata; descrizione delle modalità di eventuale movimentazione delle sorgenti radioattive all’interno della installazione; indicazione della rispondenza a norme di buona tecnica applicabili in fase di progettazione, costruzione ed esercizio;
b) descrizione dei locali interessati alla pratica che si intende svolgere, illustrati con disegni in planimetria 1 : 100, indicando per ogni locale la classificazione in zone ai sensi dell’articolo 82 del decreto;
c) descrizione con planimetrie degli ambienti circostanti, sovrastanti e sottostanti i locali interessati alla pratica, indicandone la destinazione d’uso e le eventuali sorgenti di radiazione in essi impiegate ove conosciute;
d) indicazione dei criteri seguiti ai fini della individuazione e della classificazione delle zone e della classificazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 82 del decreto;
e) descrizione dei mezzi di protezione posti in atto con particolare riferimento agli obiettivi di progetto adottati nel calcolo delle schermature e alle modalità di attuazione del principio di ottimizzazione;
f) valutazione preventiva delle dosi assorbite dai lavoratori e dai gruppi di riferimento della popolazione in condizioni di normale attività;
g) individuazione e analisi degli eventuali scenari comportanti esposizioni potenziali e delle specifiche modalità di intervento, al fine di prevenire le esposizioni o di limitarne le conseguenze sui lavoratori e sulla popolazione, e i risultati delle valutazioni di cui all’articolo 115-ter del decreto;
h) quantità prodotte e modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e dei materiali di riciclo o riutilizzati, con indicazione anche dell’eventuale quantità di rifiuti radioattivi prodotti sottoforma di escreti dei pazienti sottoposti ad indagine diagnostica o a trattamento terapeutico, all’interno e all’esterno dell’installazione;
i) indicazione delle modalità con cui si intende adempiere agli obblighi di cui all’articolo 61 del decreto, con particolare riferimento al contenuto delle norme interne di sicurezza e protezione; indicazione delle modalità con cui si intende assicurare la informazione e la formazione di radioprotezione dei lavoratori ed indicazione della qualificazione professionale dei medesimi;
j) indicazione dei criteri e modalità di esercizio della sorveglianza fisica della radioprotezione, con particolare riferimento alla frequenza delle valutazioni di cui all’art. 80, comma 1 lettera c) del decreto, e alla sensibilità della strumentazione dei mezzi di sorveglianza dosimetrica utilizzati;
k) descrizione dei programmi di prove previste in sede di prima verifica dell’installazione;
l) modalità previste per la eventuale disattivazione dell’installazione.
Art. 3
Spese a carico dei soggetti richiedenti
non pubblici di cui all’art. 2, comma 6, della legge
1. Ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, i soggetti richiedenti non pubblici sono tenuti al pagamento delle spese di espletamento delle procedure per il rilascio del nulla osta, secondo le tariffe di cui al successivo comma 2; il relativo versamento deve essere effettuato alla AUSL prima della presentazione della domanda di nulla osta al Sindaco, allegando a quest’ultima la relativa ricevuta:
2. Le tariffe, individuate in relazione alla complessità dell’attività, anche istruttoria, da effettuare, sono stabilite come segue:
a) 1.000,00 euro per il rilascio del nulla osta per:
1) attività di medicina nucleare;
2) attività di radioterapia, ad eccezione della roentgenterapia.
b) 500,00 euro per il rilascio del nulla osta per:
1) attività di roentgenterapia;
2) attività radioimmunologiche (RIA);
3) altre attività, diverse da quelle specificate.
c) 50,00 euro per la sola voltura della titolarità del nulla osta a parità di condizioni di svolgimento della pratica.
Art. 4
Procedure per il rilascio del Nulla Osta
di cui all’art. 9 della legge e spese a carico dei soggetti richiedenti
1. La commissione esprime il proprio parere su istanza della regione e degli altri soggetti di cui al comma 2.
2. Alle attività di consulenza di cui all’art. 9, comma 2 della legge, quando richieste nell’interesse di privati, si applica la tariffa di 500,00 euro, il relativo versamento deve essere effettuato alla AUSL da parte del soggetto privato richiedente.
Art. 5
Procedura per l’esame delle istanze per
il rilascio del nulla osta di cui all’art. 9, comma 1 della legge
1. Al fine di emettere il parere di competenza sulle istanze di nulla osta all’impiego di categoria A di cui all’art. 28 del decreto, la Direzione Sanità può avvalersi del supporto tecnico-scientifico delle Commissioni per la radioprotezione insediate presso le AUSL.
2. Il Direttore della Direzione Sanità trasmette al Direttore Generale della AUSL competente per territorio copia dell’istanza di nulla osta all’impiego di categoria A pervenuta, con la richiesta di esame da parte della Commissione per la radioprotezione.
3. La commissione esprime il proprio parere e lo rende al Direttore Generale della AUSL che tempestivamente lo comunica al Direttore della Direzione Sanità.
Art. 6
Contenuti della relazione tecnica di cui
all’art. 6, comma 1 della legge
1. La relazione tecnica di cui all’art. 6 comma 1 della legge deve essere presentata entro i sei mesi successivi alla scadenza dei sette anni dalla data del rilascio del nulla-osta.
2. La relazione tecnica contiene gli estremi dell’atto autorizzativo riferito alla pratica ed è corredata dalle informazioni riferite alle condizioni tipiche di esercizio della pratica nei sette anni precedenti e dalle eventuali modifiche apportate.
Art. 7
Variazione nello svolgimento della
pratica di cui all’art.6, comma 2, della legge
1. Le variazioni nello svolgimento della pratica di cui all’art. 6, comma 2, della legge sono quelli che non comportano sostanziali incrementi nelle esposizioni dei lavoratori o della popolazione o dei gruppi critici, oppure la necessità di modificare i mezzi di protezione posti in essere.
2. Qualunque altra variazione nello svolgimento della pratica determina la necessità del rilascio di un nuovo nulla osta.
Art. 8
Contenuti della relazione tecnica di
cessazione della pratica di cui all’art. 7 della legge
1. La relazione tecnica di cui all’art. 7, comma 2 della legge deve contenere una dettagliata descrizione delle operazioni previste per la cessazione stessa, ed in particolare la destinazione delle sorgenti di radiazioni detenute, degli eventuali rifiuti prodotti durante la gestione della pratica e durante le operazioni connesse alla cessazione.
Art. 9
Adeguamento delle tariffe
1. Le tariffe previste dal presente regolamento sono soggette ad adeguamento dal 1/01/2008 mediante atto di Giunta Regionale.
Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
L’Aquila, lì 6 Luglio 2006
ottaviano del turco