CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO
DEL
FIUME VOMANO
E TORRENTE TORDINO
(Provincia di Teramo)
STATUTO
indice
TITOLO I
NORME GENERALI
CAPO I
DELLA NATURA GIURIDICA,
DEGLI SCOPI E
DELLA ESTENSIONE DEL CONSORZIO
Art. 1 |
Natura giuridica e sede ….... |
Pag. |
4 |
Art. 2 |
Scopi …………………….. |
Pag. |
4 |
Art. 3 |
Perimetro del Consorzio …. |
Pag. |
5 |
Art. 4 |
Superficie e popolazione del comprensorio …………...... |
Pag. |
5 |
TITOLO SECONDO
GLI ORGANI ELETTIVI
CAPO
PRIMO
ORGANI DEL CONSORZIO
TITOLO II
GLI ORGANI DEL CONSORZIO
E LORO COMPETENZE
Art. 5 |
Gli Organi del Consorzio … |
Pag. |
6 |
CAPO I
L’ASSEMBLEA GENERALE
Art. 6 |
Costituzione ……………… |
Pag. |
6 |
Art. 7 |
Convocazione …………….. |
Pag. |
7 |
Art. 8 |
Attribuzioni ……………… |
Pag. |
7 |
Art. 9 |
Validità delle deliberazioni |
Pag. |
8 |
Art. 10 |
Presidenza alla prima seduta ordinaria …………..……… |
Pag. |
8 |
Art. 11 |
Scrutatori .………………… |
Pag. |
8 |
Art. 12 |
Pubblicazione delle deliberazioni …………………..… |
Pag. |
8 |
CAPO II
IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
Art. 13 |
Elezione del Presidente …... |
Pag. |
8 |
Art. 14 |
Nomina del Consiglio Direttivo |
Pag. |
9 |
Art. 15 |
Funzioni ………………… |
Pag. |
9 |
CAPO III
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 16 |
Costituzione e durata …….. |
Pag. |
10 |
Art. 17 |
Decadenza ……...………… |
Pag. |
10 |
Art. 18 |
Funzioni del Consiglio Di-rettivo ……………………. |
Pag. |
10 |
Art. 19 |
Status ed Indennità ……..... |
Pag. |
11 |
Art. 20 |
Convocazione e funzionamento ……………………... |
Pag. |
11 |
Art. 21 |
Deliberazioni …………...… |
Pag. |
11 |
Art. 22 |
Sfiducia costruttiva ………. |
Pag. |
11 |
TITOLO III
NORME ORGANIZZATIVE,
FUNZIONALI E CONTABILI
CAPO I
DEI SERVIZI E DEL PERSONALE
Art. 23 |
Servizi e personale ………. |
Pag. |
12 |
CAPO II
DELLA CONTABILITA’,
DELLA FINANZA E DEL RISCONTRO
Art. 24 |
Finanziamento ……………. |
Pag. |
12 |
Art. 25 |
Il revisore dei conti - Numero e funzioni …………….... |
Pag. |
12 |
Art. 26 |
Regolamento di contabilità . |
Pag. |
13 |
Art. 27 |
Esercizio finanziario ……... |
Pag. |
13 |
CAPO III
DEL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
Art. 28 |
Nomina e funzioni …….….. |
Pag. |
13 |
Art. 29 |
Entrata in vigore ………..… |
Pag. |
13 |
CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO
DEL FIUME VOMANO
E TORRENTE TORDINO
(Provincia di Teramo)
STATUTO
PREMESSA: Questo statuto è stato predisposto in seguito all’ultima evoluzione legislativa e nel rispetto dei principi richiamati dal T.U. n. 267/2000.
Il Consorzio è un Ente equiordinato ai Comuni partecipanti dei quali condivide il fine come il progresso economico e sociale delle popolazioni.
Lo statuto ha come bussola orientativa le norme degli Enti locali contenute nel D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, le eventuali deroghe riguardano esclusivamente l’organizzazione di governo del Consorzio, ispirate da esigenze di funzionalità.
Si vuole ampliare il ruolo del Consorzio BIM in modo che non sia limitato alla gestione del fondo alimentato dai sovracanoni idroelettrici, ma venga potenziato con l’esercizio di funzioni e servizi che il piccolo Comune con la propria minuscola organizzazione non è in grado di gestire.
TITOLO
I
NORME GENERALI
CAPO I
DELLA NATURA GIURIDICA,
DEGLI SCOPI E DELLA ESTENSIONE DEL CONSORZIO
Art. 1
Natura giuridica e sede
1. I Comuni della Provincia di Teramo il cui territorio è compreso in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del fiume Vomano e torrente Tordino, delimitato con D.M. 14.12.1954, sono uniti in Consorzio ai sensi e per gli effetti della Legge 27 dicembre 1953, n. 959.
2. Il Consorzio è un Ente Locale che esercita funzioni proprie e delegate per contribuire al progresso socio-economico della propria popolazione e pertanto si applicano tutte le norme previste per gli enti detti ed in particolare il D.Lgs. del 18 AGOSTO 2000 n. 267.
3. Del consorzio fanno altresì parte, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 1953 n. 959, i Comuni considerati rivieraschi agli effetti dell’art. 52 del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.1933 n. 1775 e vi potranno fare parte anche i nuovi comuni che eventualmente venissero costituiti nell’am-bito del bacino stesso.
4. Il Consorzio è retto dal presente statuto e dalle leggi e decreti applicabili.
5. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato e cessa nei casi previsti dalla legge.
6. Il Consorzio ha sede in Teramo.
Art. 2
Scopi
1. Il Consorzio ha lo scopo di provvedere all’amministrazione del fondo comune che gli è attribuito dall’art. 1 della Legge 27-12-1953, n. 959, nella esecuzione diretta o indiretta o nel finanziamento di opere di pubblica utilità, nonché in interventi intesi a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni dei Comuni stessi.
2. Il Consorzio inoltre potrà destinare fondi e contributi in favore dei Comuni o di loro forme associative, di persone giuridiche pubbliche o private, di associazioni nonché di persone fisiche sempre per il raggiungimento di obiettivi di interesse generale finalizzati al miglioramento economico e sociale delle popolazioni del Consorzio.
3. Il Consorzio nel conseguimento dei propri obiettivi promuove e favorisce lo svolgimento associato di funzioni e servizi, anche comunali, nelle forme di legge più opportune, ovvero esercita funzioni e servizi che gli siano delegati, volti a favorire il progresso economico e sociale del territorio nonché la salvaguardia e la difesa dell’ambiente in particolare quello montano.
4. Esso inoltre può provvedere all’impiego dell’energia elettrica spettante ai sensi del-l’art. 3 della citata legge sia direttamente che attraverso Consorzi o Società aventi dette finalità;
5. Il Consorzio esercita le funzioni mediante i propri organi, ai quali competono le attribuzioni stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
6. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate, sempre che siano assicurate risorse adeguate per la loro gestione, operando con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.
7. Il Consorzio può aderire previa deliberazione dell’Assemblea, ad Associazioni o Unioni di Enti Locali, Nazionali o Internazionali o di altri Enti, Consorzi, Società pubbliche, Società miste (pubblico-private), nonché alla Federazione Nazionale dei Bacini Imbriferi Montani (FEDERBIM), ente morale costituito con il D.P.R. in data 31.01.1964 registrato alla Corte dei Conti in data 11.04.1964; Il presidente o un suo delegato munito di delega permanente, fa parte dell’Assemblea della Federbim.
Art. 3
Perimetro del Consorzio
1. Il comprensorio del Consorzio è delimitato dal perimetro del bacino imbrifero montano, come ai Decreti ministeriali 14 dicembre 1954 e 26 aprile 1976 del Ministero per i lavori pubblici.
Art. 4
Superficie e popolazione del
comprensorio
1. La superficie dell’intero comprensorio con-sortile e quella dei singoli Comuni è rilevabile dalla corografia allegata al D.M. 26 aprile 1976 (pubblicato sulla G.U. n. 134 del 21-05-1976 ed è visibile presso il Ministero dei Lavori Pubblici Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici e presso la Sezione autonoma del Genio Civile per il servizio idrografico di Pescara.
2. La
superficie ricadente nel bacino imbrifero montano è quella parimenti delimitata
nella corografia di cui al comma precedente.
TABELLA DELLE SUPERFICI TERRITORIALI |
||
COMUNE |
Superficie |
Superficie |
|
Bacino |
Bacino Montano |
|
Ha |
Ha |
1)- BASCIANO |
1.869,00 |
41,85 |
2)- BELLANTE |
2.703,29 |
=== |
3)- CAMPLI |
4.909,40 |
2.083,98 |
4)- CANZANO |
1.690,00 |
=== |
5)- CASTEL CASTAGNA |
1.262,44 |
165,57 |
6)- CASTELLI |
2.469,39 |
1.899,61 |
7)- CASTELLALTO |
3.387,00 |
=== |
8)- CERMIGNANO |
1.571,09 |
124,28 |
9)- CIVITELLA
DEL TRONTO |
270,76 |
122,50 |
10)- COLLEDARA |
1.988,00 |
265,56 |
11)- CORTINO |
6.280,00 |
6280,00 |
12)- CROGNALETO |
12.454,00 |
12.289,85 |
13)- FANO ADRIANO |
3.546,00 |
3.504,82 |
14)- GIULIANOVA |
2.355,49 |
=== |
15)- ISOLA DEL G.SASSO |
8.369,00 |
6.823,61 |
16)- MONTORIO AL VOMANO |
5.349,00 |
2.031,91 |
17)- MOSCIANO S.ANGELO |
3.765,28 |
=== |
18)- NOTARESCO |
3.812,00 |
=== |
19)- PENNA S.ANDREA |
1.048,35 |
140,65 |
20)- PIETRACAMELA |
4.465,00 |
4.465,00 |
21)- ROCCA S. MARIA |
4.498,01 |
4.498,01 |
22)- ROSETO DEGLI ABRUZZI |
3.745,99 |
=== |
23)- TERAMO |
15.200,00 |
2.252,49 |
24)- TORRICELLA SICURA |
5.391,11 |
4.692,95 |
25)- TOSSICIA |
2.529,00 |
1.353,02 |
26)- VALLE CASTELLANA |
50,11 |
50,11 |
3. La popolazione del Comprensorio è quella desumibile dall’ultimo censimento nazionale della popolazione.
TITOLO
SECONDO
GLI ORGANI ELETTIVI
CAPO PRIMO
ORGANI DEL CONSORZIO
TITOLO
II
GLI ORGANI DEL CONSORZIO
E LORO COMPETENZE
Art. 5
Gli Organi del Consorzio
Sono Organi del Consorzio: L’Assemblea Consortile; Il Presidente; Il Consiglio Direttivo;
CAPO I
L’ASSEMBLEA GENERALE
Art. 6
Costituzione
1. I membri dell’Assemblea Generale del Con-sorzio vengono designati dai singoli Comuni consorziati con provvedimento dei rispettivi organi competenti, in ragione di un rappresentante per Comune. Ai Comuni il cui territorio è compreso in tutto o in parte nei bacini riconosciuti montani ai sensi della legge 25-7-1952, n. 991 per una estensione da 1500 ettari in su, spetta di nominare un altro membro.
2. I Comuni consorziati dovranno provvedere alla nomina, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio Comunale, dei loro rappresentanti in seno all’Assemblea consortile, nei tempi stabiliti dall’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Non possono essere nominati a membri dell’Assemblea:
a) - i soggetti ineleggibili alla carica di consigliere comunale ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 60 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
b) - chi sia privo dei diritti di elettorato passivo ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
c) - i funzionari che devono vigilare sul-l’amministrazione del Consorzio;
d) - gli impiegati e stipendiati dallo stesso Consorzio;
e) - chi ha il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non ha reso il conto della sua gestione;
f) - chi ha in appalto lavori o forniture consorziali;
g) - chi ha liti pendenti con il Consorzio;
h) - chi avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio si a stato messo in mora;
i) chi non abbia congiuntamente il domicilio e la residenza nel territorio consortile da almeno un anno.
4. Non possono essere nominati a membri dell’Assemblea contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti e discendenti, il suocero e il genero, in questi casi la nullità e la decadenza agiscono nei confronti del più giovane.
5. I membri dell’Assemblea generale durano in carica cinque anni, decorrenti dalla data di esecutività della deliberazione di convalida degli eletti e sono sempre rieleggibili. Decadono dalla carica qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a quattro adunanze consecutive dell’Assemblea. Il presidente preso atto dell’assenza, la comunica al Sindaco e al Segretario del Comune rappresentato per i provvedimenti di loro competenza.
6. Le dimissioni da membri dell’Assemblea devono essere indirizzate al Presidente del Consorzio ed al Sindaco del Comune che lo ha eletto. Le dimissioni sono irrevocabili e l’Assemblea nella prima seduta utile procede alla convalida del nuovo rappresentante.
Art. 7
Convocazione
1. L’Assemblea Generale è l’organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. L’Assemblea generale è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente è tenuto a riunire l’Assemblea, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei componenti assegnati, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.
4. In caso di inosservanza dell’obbligo di con-vocazione, previa diffida provvede il Prefetto.
5. L’Assemblea Generale deve riunirsi in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto oltre che in sessione straordinaria e straordinaria urgente ogni qualvolta se ne presenti la necessità, mediante avvisi personali raccomandati da rimettere a ciascun rappresentante. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso personale raccomandato da spedire a ciascun componente almeno cinque giorni prima dell’adunanza se trattasi di convocazione ordinaria, ed almeno tre giorni prima dell’adunanza se trattasi di convocazione straordinaria ed almeno un giorno prima dell’adunanza se trattasi di convocazione straordinaria urgente. In questi ultimi due casi la convocazione può essere fatta anche a mezzo telegramma.
6. I componenti dell’assemblea generale hanno gli stessi diritti riconosciuti dalla legge ai Consiglieri Comunali.
7. In caso di rinnovazione dei componenti l’Assemblea nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 6, a seguito dello scadimento del mandato come nelle previsioni di cui al comma 5 dello stesso articolo, la prima convocazione dell’Assemblea è effettuata dal Presidente del Consorzio uscente, entro dieci giorni dalla nomina di almeno due terzi dei componenti l'Assemblea e che siano rappresentati, comunque, i tre quinti dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano.
8. Con apposito Regolamento per il funzionamento degli Organi, si stabiliranno norme per lo svolgimento delle adunanze del-l’Assemblea generale.
Art. 8
Attribuzioni
1. L’Assemblea è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’Ente.
2. L’Assemblea ha le competenze previste per i Consigli comunali e provinciali all’art. 42, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in quanto applicabili ai Consorzi di Bacino Imbrifero Montano ed in particolare:
- approva lo Statuto del Consorzio e relative modifiche;
- procede alla elezione del presidente;
- approva i bilanci di previsione e relative variazioni ed il rendiconto;
- approva il piano di impegno e di distribuzione di energia elettrica, qualora ricorra il caso previsto dall’art. 3 della legge n. 959/1953 a disposizione del Consorzio;
- costituisce o partecipa a Società di Capitali;
- aderisce a forme associative e di collaborazione con altri Enti;
- approva i programmi pluriennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici nonché i programmi e piani finanziari;
- nomina il revisore dei conti;
- approva i regolamenti.
- può svolgere funzioni in associazione con altri Enti;
- può svolgere funzioni di rilevanza generale e sovracomunale delegate dai Comuni.
3. E' competenza dell'Assemblea approvare ed apportare modifiche allo Statuto del Consorzio.
4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al citato art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell’Assemblea nei sessanta giorni successivi, ai sensi dell’art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000, a pena di decadenza.
5. L’Assemblea consortile, può, nella seduta successiva a quella nella quale sono stati eletti gli Organi esecutivi dell’Ente, provvedere alla nomina del Presidente dell’As-semblea, nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 6 del precedente articolo 7.
6. L’Assemblea consortile può istituire Commissioni assembleari quali organi dell’As-semblea stessa, con funzioni consultive, propositive e di impulso. L’istituzione, la composizione, il funzionamento delle Com-missioni medesime, sono disciplinati dal regolamento di cui al comma 6 del precedente articolo 7.
Art. 9
Validità delle deliberazioni
1. L’Assemblea non può validamente deliberare, in prima convocazione, se non siano presenti almeno la metà dei membri nominati.
2. In seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione, le deliberazioni sono valide purchè intervenga almeno un terzo dei consiglieri nominati.
3. Per la validità delle deliberazioni è prescritta la maggioranza assoluta dei voti.
4. Il segretario del Consorzio svolgerà le funzioni di segretario dell’Assemblea.
Art. 10
Presidenza alla prima seduta ordinaria
La presidenza alla prima seduta ordinaria sarà assunta dal rappresentante consortile più anziano per età fra i presenti.
Art. 11
Scrutatori
Le funzioni di scrutatori saranno espletate da tre rappresentanti consortili indicati dal Presidente dell’Assemblea di volta in volta.
Art. 12
Pubblicazione delle deliberazioni
1. Le deliberazioni adottate dall’Assemblea Generale verranno pubblicate per 15 gg. consecutivi all’Albo del Consorzio secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267/2000.
2. Per quanto attiene l’esecutività delle deliberazioni si fa rinvio a quanto stabilito per i comuni dal D.Lgs. n. 267/2000.
CAPO II
IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
Art. 13
Elezione del Presidente
1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea generale nel suo seno, secondo le modalità del presente Statuto, nella prima adunanza.
2. Tale elezione deve avvenire entro sessanta giorni dalla nomina dei rappresentanti da parte dei singoli Comuni o dalla data in cui si è verificata la vacanza o decadenza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.
3. I candidati alla carica di Presidente, almeno tre giorni precedenti a quello in cui viene fissata la riunione dell'Assemblea, debbono presentare nella segreteria del Consorzio, un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei componenti l’As-semblea. All'apertura dei lavori, ciascun candidato, secondo l'ordine di protocollo del documento programmatico presentato, illustrerà il proprio programma amministrativo.
4. L’elezione, da effettuarsi fra i candidati di cui al comma precedente, avviene a maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea, a scrutinio segreto. A tal fine vengono indette due votazioni consecutive, da tenersi in unica seduta entro il termine di cui al comma 2. Qualora in nessuna di esse, i candidati raggiungano la maggioranza predetta, nella stessa seduta l’Assemblea procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione. Nel caso di un solo candidato alla carica di Presidente, ed in mancanza della maggioranza predetta, il medesimo viene eletto alla terza votazione, a maggioranza dei presenti.
5. L'elezione del Presidente comporta l'automatica approvazione del documento programmatico.
6. Nella ipotesi che venga meno il numero legale nella seduta di elezione del Presidente, l’Assemblea verrà riconvocata dal Presidente uscente e dovrà convocarsi entro i successivi trenta giorni. Se il numero legale viene meno tra una votazione e l'altra, la votazione o le votazioni effettuate rimangono valide per la seduta successiva.
7. L’elezione del Presidente non è valida se non è fatta con l’intervento della metà dei componenti l’assemblea già nominati.
8. Le adunanze di cui ai commi precedenti sono presiedute dal componente più anziano in età fra i componenti dell'Assemblea.
Art. 14
Nomina del Consiglio Direttivo
1. Il presidente nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli fra i componenti dell’Assemblea generale.
2. Il presidente da comunicazione delle nomine e delle revoche di cui sopra all’Assem-blea nella prima seduta.
Art. 15
Funzioni
1. Il Presidente è legale rappresentante del Consorzio, lo rappresenta in giudizio ed in tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni ed Autorità, con i singoli consorziati e con terzi.
2. Spetta al Presidente:
a)- nominare i componenti del Consiglio Direttivo tra cui il vice presidente
b)- convocare l’Assemblea generale ed il Consiglio Direttivo;
c)- fissare l’ordine del giorno delle riunioni;
d)- vigilare sulla esecuzione alle deliberazioni degli altri organi;
e)- vigilare sull’esatta assegnazione delle singole gestioni e sulla nomina dei responsabili, da effettuarsi sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi;
f)- sovrintendere al buon andamento degli Uffici e dei lavori;
g)- presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
h)- presiedere le adunanze dell’Assemblea.
CAPO III
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 16
Costituzione e durata
1. Il Consiglio Direttivo si compone, oltre il Presidente che la presiede, da un numero di membri variabile da un minimo di cinque a un massimo di otto nominati dal Presidente secondo le disposizioni del precedente articolo. Il Consiglio Direttivo impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza ed efficienza.
2. Il Consiglio Direttivo è nominato dal Presidente e presentato all’Assemblea nella prima seduta successiva alla nomina del Presidente.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quanto i membri dell’Assemblea generale.
4. I membri che escono d'ufficio al termine del mandato sono sempre rieleggibili.
5. La surroga del componente dimissionario, decaduto o revocato, viene effettuata dal Presidente immediatamente dopo la data di decadenza, di dimissione o di revoca e ne viene data comunicazione all’Assemblea nella prima seduta.
Art. 17
Decadenza
1. I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, si assentino per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio stesso, decadono dall’Ufficio.
2. La materia delle giustificazioni delle assenze dei consiglieri è disciplinata dal regolamento di cui al comma 6 del precedente articolo 7.
Art. 18
Funzioni del Consiglio Direttivo
1. Spettano al Consiglio Direttivo tutte le fun-zioni che non siano di competenza dell’As-semblea generale, del presidente, del segretario e dei responsabili, oltre che:
- preparare i bilanci di previsione e redigere il rendiconto;
- deliberare sui ricorsi prodotti contro l’operato del Consorzio;
- approvare i progetti tecnici per l’ese-cuzione delle opere come da programma deliberato dall’Assemblea Generale e darvi esecuzione;
- deliberare l’assunzione di eventuali mutui o prestiti già previsti negli atti fondamentali dell’Assemblea;
- concorrere ad opere comuni con altri Consorzi, Provincia, Comuni e Comunità Montana;
- autorizzare il presidente a stare in giudizio e resistere in giudizio per la tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio;
- nominare il segretario del Consorzio;
- approvare in caso di urgenza le variazioni, gli assestamenti e gli storni da introdurre nel bilancio dell’esercizio in corso salvo ratifica da effettuare secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267/2000;
- collaborare con il Presidente nell’am-ministrazione del Consorzio;
- compiere gli atti di amministrazione che non siano riservati all’Assemblea generale e non rientrino nelle competenze previste dal presente Statuto e dei regolamenti, del Presidente, del Segretario e dei responsabili di servizio e di ufficio;
- collaborare con il Presidente nella realizzazione degli indirizzi generali del-l’Assemblea.
Art. 19
Status ed Indennità
1. Ai componenti degli Organi del Consorzio si applica la disciplina dello "Status" degli Amministratori locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché quella delle altre norme legislative in materia, in vigore.
2. Il regolamento di cui al comma 8 del precedente articolo 7 potrà stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l’attribuzione di indennità, gettoni di presenza e rimborsi spese ai Presidenti e componenti delle Commissioni assembleari di cui al comma 6 del precedente articolo 8.
Art. 20
Convocazione e funzionamento
1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta della metà dei membri del Consiglio stesso.
2. La convocazione del Consiglio Direttivo viene fatta secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 6 del precedente articolo 7.
3. Il presidente può conferire ai componenti del consiglio direttivo deleghe dei suoi poteri, relativamente a settori omogenei di attività amministrativa, nonché specifici, determinati e temporanei incarichi interni od esterni. La delega implica l’assunzione da parte del consigliere delegato delle responsabilità correlate all’espletamento del mandato.
4. Il Consiglio Direttivo delibera con l’in-tervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei voti. Le sue sedute non sono pubbliche, salvo diversa determinazione dello stesso.
5. Oltre al segretario che vi partecipa, possono essere chiamati alle sedute del Consiglio Direttivo i funzionari responsabili dei servizi, per fornire informazioni e valutazioni su materie di propria competenza.
Art. 21
Deliberazioni
1. Le deliberazioni vengono prese con votazione palese ed a maggioranza assoluta di voti.
2. Alle adunanze partecipa il segretario del Consorzio per la redazione dell’apposito verbale.
3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo so-no pubblicate all’albo del Consorzio e diventano esecutive negli stessi termini e con le stesse formalità delle deliberazioni dei comuni e secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 267/2000.
Art. 22
Sfiducia costruttiva
1. Il voto dell’Assemblea contrario ad una proposta del Consiglio Direttivo non ne comporta le dimissioni.
2. Il Presidente e conseguentemente il Consiglio Direttivo cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti l’Assemblea.
3. La mozione deve essere sottoscritta da al-meno un terzo dei componenti nominati e può essere proposta solo nei confronti del Presidente e dell'intero Consiglio Direttivo; deve contenere la proposta di nuove linee amministrative e nuovo documento programmatico e di un nuovo Presidente.
4. Il Presidente convoca l’Assemblea per la discussione della mozione di sfiducia di cui ai precedenti commi 2 e 3 entro giorni dieci dalla data di presentazione della mozione stessa e l’Assemblea dovrà tenersi entro trenta giorni dalla stessa data.
5. L’approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo Presidente del nuovo documento programmatico. In caso di non approvazione della mozione di sfiducia, la stessa non può essere ripresentata se non siano trascorsi almeno sei mesi.
TITOLO III
NORME ORGANIZZATIVE,
FUNZIONALI E CONTABILI
CAPO I
DEI SERVIZI E DEL PERSONALE
Art. 23
Servizi e personale
1. Gli uffici consorziali comprendono un ser-vizio amministrativo, un servizio tecnico ed uno contabile, disciplinati ed organizzati secondo i principi stabiliti nel Decreto leg.vo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Con apposito regolamento saranno disciplinate le attribuzioni, le competenze di tali servizi ed i criteri per la nomina dei rispettivi responsabili.
3. I responsabili provvedono:
- all’organizzazione ed alla gestione del-l’attività delle strutture loro assegnate, secondo i principi di legge e del presente Statuto, nonché in base alle disposizioni ed indicazioni degli obiettivi del Consiglio Direttivo e secondo le direttive impartite dal Presidente.
- A stipulare i contratti in rappresentanza dell’Ente previa adozione di apposita determinazione a contrattare, gestiscono le procedure d’appalto e di concorso, approvano gli atti di gestione finanziaria.
- Presiedono le commissioni di gara e di concorso ed assumono la responsabilità dei relativi procedimenti;
- Rilasciano le certificazioni e le attestazioni;
- Emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed altri atti di conoscenza, ivi compresi bandi di gara;
- Promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale loro sottoposto ed adottano i provvedimenti nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
- Danno pronta esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo dell’Assemblea ed alle direttive del Presidente;
- Rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
4. Il Presidente può conferire ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.
5. Nello stesso regolamento verranno stabilite le dotazioni organiche dei servizi.
CAPO II
DELLA CONTABILITA’,
DELLA FINANZA E DEL RISCONTRO
Art. 24
Finanziamento
1. Per l’assolvimento del proprio scopo, il Consorzio provvede alla utilizzazione della quota attribuitagli ai sensi dell’art. 1, comma 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, del sovracanone annuo, a carico dei concessionari di grandi derivazioni di acqua per la produzione di forza motrice, le cui opere siano situate, in tutto o in parte, nell’ambito del perimetro del bacino imbrifero montano.
Art. 25
Il revisore dei conti - Numero e
funzioni
1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dall’Assemblea a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2° art. 234 del D.Lgs. n. 267/200. Per la nomina, attribuzioni, compensi e responsabilità del revisore dei conti si applicano le disposizioni del D. Leg.vo n. 267/2000. Per quanto riguarda il compenso si applica quanto stabilito dal-l’art. 241 comma 5° del D.Lgs. n. 267/2000.
Art. 26
Regolamento di contabilità
1. Il Consorzio adotta il regolamento di contabilità ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lg.vo n. 267/2000.
2. Il regolamento di contabilità contiene la disciplina dei servizi di tesoreria e di economato.
3. Il servizio di tesoreria, da disciplinare con il regolamento di contabilità, viene affidato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 267/2000.
Art. 27
Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario del Consorzio ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per la predisposizione e l’approvazione dei bilanci di previsione e del rendiconto si fa riferimento a quanto disposto in merito dal D.Lgs. n. 267/2000.
CAPO III
DEL SEGRETARIO DEL CONSORZIO
Art. 28
Nomina e funzioni
1. Il Consorzio ha un proprio Segretario il quale esplica tutte le funzioni che la legge attribuisce ai segretari comunali, con particolare riferimento alle funzioni indicate all'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. In
caso di vacanza del posto di Segretario Il
Consorzio, nell'esclusivo interesse dell'Ente:
a) - può assumere un Segretario, mediante apposito concorso pubblico da espletarsi secondo le norme stabilite nel Regolamento per l'assunzione del personale.
b) - con il consenso dell'Amministrazione interessata, può affidare le funzioni di segretario al Segretario di uno dei Comuni che fanno parte del Consorzio, o di altro Ente pubblico della provincia.
c) - può affidare le funzioni di Segretario, a tempo determinato e mediante stipula di apposita contratto, nel rispetto della legislazione in materia, a personale esterno munito di apposito diploma di laurea, che abbia svolto le funzioni di segretario presso una pubblica Amministrazione, per un periodo cumulativo di almeno dieci anni.
3. Nel caso di affidamento dell'incarico ai sen-si del precedente comma 2, lettera c), l'incarico stesso cesserà, comunque, alla data di scadenza del mandato dell'Amministrazione conferente. Il Segretario in carica, se non riconfermato, continuerà ad esercitare le proprie funzioni fino alla data di insediamento del nuovo segretario.
Art. 29
Entrata in vigore
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme previste per gli enti locali.
Il Consorzio deve adeguare lo statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore di leggi che abrogano le norme statutarie.
Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il presente Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla data della sua affissione all'Albo Pretorio Consortile.