LA GIUNTA REGIONALE

Visti l’art. 60 , comma 1, della L.R. 10 luglio 2002 , n. 15, recante “Disciplina delle acque minerali e termali”, che stabilisce che l’accreditamento delle strutture termali ed il consequenziale convenzionamento sono attualmente regolamentati dalla DGR n. 1163 del 14/05/1997 e dalle norme vigenti di diritto privato, e l’art. 62 che assicura agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale i cicli di cure termali per la riabilitazione motoria e neuromotoria per la riabilitazione funzionale del motuleso con il soggiorno in albergo per il periodo delle cure;

Richiamata la D.G.R. n. 1163/97 avente ad oggetto: “Criteri generali, modalità e procedure per la classificazione delle Aziende Termali – definizione ed attribuzione dei livelli tariffari differenziati ed accreditamento delle strutture già autorizzate all’esercizio”, con la quale sono stati recepiti gli indirizzi interregionali scaturiti dalla Conferenza degli Assessori Regionali alla Sanità con le Associazioni Termali “Assoterme - Unione Terme – Federterme;

Visto che con deliberazioni di Giunta Regionale n. 3334 del 17 dicembre 1997 e n. 181 del 28 gennaio 1998, è stato autorizzato l’ampliamento strutturale e funzionale dell’attività termale in esercizio presso lo Stabilimento di Caramanico Terme mediante l’utilizzo del Centro denominato “La Réserve Hotel delle Terme”, automaticamente accreditato in via provvisoria;

Visto che con DGR n. 425 del 3 marzo 1999 è stata accreditata definitivamente l’Azienda Termale della “Società delle Terme S.p.a.”, e precisamente :

-    con effetto retroattivo al 1/1/97 per le prestazioni riferite allo Stabilimento “Terme di Caramanico”;

-    con effetto retroattivo al 17 dicembre 1997 per le prestazioni riferite al Centro “La Réserve Hotel delle Terme”, altra struttura della medesima società;

Vista l’istanza del 23 giugno 2003, con la quale il Dr. Ing. Franco Masci, in qualità di Amministrazione delegato della “Società delle Terme S.p.a.”, con sede legale in Pescara, Via De Santis n. 14, ha chiesto, in riferimento al Centro “La Riserve Hotel delle Terme” l’estensione dell’autorizzazione sanitaria già in essere, relativamente al “Ciclo di Cura della Riabilitazione Neuromotoria e della Rieducazione Funzionale del Motuleso”, con contemporaneo accreditamento, accludendo la relativa autocertificazione attestante il possesso dei requisiti per l’accreditamento per il ciclo di prestazioni richiesto;

Visto che con DGR n. 407 del 29 marzo 2005 avente ad oggetto “Linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni sanitarie termali erogate da strutture private provvisoriamente per il triennio 2005/2007:Definizione del budget 2005 per singolo erogatore”:

-    è stato fissato il budget complessivo invalicabile relativo alla spesa 2005 per le prestazioni sanitarie termali in favore di pazienti residenti nella Regione Abruzzo;

-    non è stato fissato altresì alcun budget per le prestazioni erogate a pazienti residenti in altre Regioni del territorio nazionale, richiamando nel contempo quanto sancito nella Legge 30 Dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria dello Stato 2005 all’art. 1 comma 171);

-    è stato approvato lo schema di contratto, nel quale sono state previste le tariffe per la riabilitazione, nonché la omnicomprensività del budget assegnato;

Esaminata la relazione prot. n. 56 del 15/4/05 trasmessa con nota n. 5336 del 20 aprile 2005, redatta dal Nucleo Ispettivo dell’Azienda USL di Pescara, competente per territorio in seguito a sopralluogo avvenuto in data 31.03.05, nella quale viene espresso parere favorevole in merito all’attivazione e all’accreditamento per “ciclo di cure della Riabilitazione neuromotoria e della rieducazione del motuleso presso il centro “La Réserve” poiché è stato riscontrato il possesso dei requisiti autocertificati;

Visto il parere favorevole espresso dalla “Conferenza Permanente per i rapporti Regione/Aziende USL nella seduta del 07/02/06, di cui alla nota prot. 3498/Conf./11 del 9 febbraio 2006;

Ritenuto per quanto sopra, di poter autorizzare l’esercizio e il contemporaneo accreditamento del “Ciclo di cura della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione del motuleso”, con livello tariffario unico, presso il Centro “La Riserve Hotel delle Terme” di Caramanico” a decorrere dalla data di comunicazione in via amministrativa del presente atto;

Ritenuto, inoltre, opportuno ed utile operare un globale riepilogo delle prestazioni erogabili da detto Centro, di seguito elencate: fangoterapia, balneofangoterapia, balneoterapia, cure inalatorie, cure idropiniche per le malattie dell’apparato gastroenterico, cure idropiniche per le malattie dell’apparato urinario, stufa o grotte, irrigazioni vaginali semplici e con bagno, ciclo integrato della ventilazione polmonare, ventilazione polmonare controllata, ciclo di cure per la sordità rinogena, ciclo della riabilitazione della funzione respiratoria, massoterapia e cura fisica, nonchè ciclo della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione funzionale del motuleso, queste ultime oggetto del presente atto;

Dato atto che è stato acquisito il parere del Direttore Regionale sulla regolarità tecnica ed amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

delibera

per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate:

1)   Di autorizzare il Dr. Ing. Franco Masci - in qualità di Amministrazione delegato delle “Terme S.p.a.”, con sede legale in Pescara, Via De Santis n. 14 – all’esercizio del “Ciclo di Cura della Riabilitazione Neuromotoria e della Rieducazione Funzionale del Motuleso”, presso il Centro “La Riserve Hotel delle Terme” di Caramanico.

2)   Di accreditare il suddetto ciclo di cura con il Servizio Sanitario Nazionale con livello tariffario unico, ai sensi degli accordi interregionali recepiti con D.G.R. n. 1163/1197.

3)   Di stabilire che l’autorizzazione di detta prestazione termale ed il contestuale accreditamento decorrono dalla data di comunicazione in via amministrativa del presente atto.

4)   Di precisare che il tariffario applicato alle prestazioni è quello vigente, convenuto a livello nazionale dalla Conferenza Stato Regioni, così come recepito dalla Giunta Regionale, con D.G.R. n. 407 del 29.03.2005 che, fissando le relative tariffe, stabilisce la omnicomprensività del budget assegnato, per cui il presente atto non determina aumento della spesa sanitaria.

5)   Di demandare all’Azienda USL, competente per territorio la verifica del mantenimento nel tempo dei requisiti posseduti dall’Azienda termale in questione, onde poter procedere ad eventuali modifiche e/o aggiornamenti dei livelli tariffari di appartenenza.

6)   Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.