LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

-    il vigente Accordo Collettivo Nazionale (di seguito denominato A.C.N.) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta è stato reso esecutivo, in conformità delle disposizioni recate dall’art. 2-nonies, della legge 26 maggio 2004, n. 138, mediante intesa nella Conferenza Permanente per i rapporti Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, adottato il 15 dicembre 2005 ed è entrato in vigore nella data medesima (atto di repertorio n. 2396);

-    l’A.C.N. di che trattasi, per effetto delle disposizioni di cui al citato art. 1, co. 178 legge 311/2004, rimane in vigore fino alla stipula del successivo Accordo Collettivo;

-    l’art. 2 del suddetto A.C.N. definisce i livelli di negoziazione nazionale, regionale ed aziendale;

-    l’art. 4 prevede la definizione di intese integrative a livello regionale;

-    l’art. 14 individua i contenuti specifici demandati alla negoziazione regionale;

Richiamata la propria deliberazione n. 62 del 30.01.2006 ad oggetto l’istituzione del Comitato Permanente Regionale, composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle OO.SS. di categoria, deputato tra l’altro, ai sensi dell’art. 24 dell’A.C.N., alla definizione degli Accordi Regionali;

Evidenziato che dal nuovo assetto istituzionale delle autonomie conseguente alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha attribuito potestà legislativa concorrente alle Regioni in materia di tutela della salute, deriva la modifica del sistema della contrattazione collettiva che riserva:

-    alla negoziazione nazionale la definizione degli aspetti generali del rapporto convenzionale, della struttura del compenso nonché delle prestazioni assistenziali correlate ai Livelli Essenziali di Assistenza;

-    alla contrattazione decentrata di secondo livello ampi margini d’intervento nell’individuazione degli obiettivi di salute delle modalità organizzative ed operative per attuarli, correlate alle diverse peculiarità locali;

Constatato che:

-    in linea con gli indirizzi generali e gli obiettivi strategici espressi nel Piano Sanitario Nazionale vigente, l’A.C.N. dei medici pediatri di libera scelta promuove il potenziamento delle cure primarie attraverso la realizzazione di una rete integrata di servizi in ambito distrettuale volta a garantire una più efficace risposta ai bisogni di salute degli assistiti attraverso, altresì, l’aumento dell’accessibilità alle prestazioni erogate dalla pediatria di libera scelta, facendo in modo che sul territorio si trovi la risposta alla gran parte dei loro problemi di salute;

-    che il quadro di riferimento normativo promuove, altresì, un maggiore coinvolgimento e responsabilizzazione dei pediatri di famiglia nelle scelte di politica sanitaria, nella definizione degli obiettivi di salute e nell’individuazione dei meccanismi di verifica dell’appropriatezza;

-    in base alla Convenzione internazionale sui Diritti dell’Infanzia, recepita dal Parlamento con la legge 27 maggio 1991, n. 176, lo Stato riconosce l’infanzia come un bene sociale da salvaguardare e sul quale investire e riconferma che la tutela sanitaria dell’infanzia e dell’adolescenza è un diritto fondamentale ed è uno degli obiettivi specifici proposti dell’O.M.S.;

-    nell’ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino intesa come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, il S.S.N. demanda al medico convenzionato per la pediatria di famiglia i compiti di prevenzione individuale, diagnosi, cura, riabilitazione ed educazione sanitaria, intesi come un insieme unitario qualificante l’atto professionale;

-    la tutela sanitaria dell’infanzia si attua all’interno dell’Area Pediatrica, definita come complesso di spazi e servizi adattati alle esigenze psico-affettive del bambino e della sua famiglia e come complesso di prestazioni fornite da operatori specificatamente formati e preparati per soddisfare bisogni sanitari specifici.

Rilevato:

-    che, in coerenza con le suddette finalità generali delineate dall’A.C.N., la negoziazione regionale, è stata condotta in coerenza con i principi della regionalizzazione ed aziendalizzazione;

-    che gli obiettivi sui quali la negoziazione regionale si è concentrata ha interessato le seguenti aree tematiche:

-    miglioramento dell’organizzazione del lavoro dei medici e dell’accessibilità agli studi, favorendo l’associazionismo, anche delle forme più semplici, fra medici nonché l’incentivazione dell’impiego di personale infermieristico e del collaboratore di studio ed, inoltre, la diffusione dell’informatizzazione;

-    aumento dell’accessibilità alle prestazioni erogate dalla pediatria di famiglia per ridurre il ricorso improprio al pronto soccorso e ridurre le liste d’attesa con l’aumento dell’apertura concordata degli studi medici singoli ed associati, al fine di potenziare l’offerta sanitaria di primo livello;

-    maggior coinvolgimento del medico nel raggiungimento degli obiettivi di salute concordati nel Distretto, riguardanti, in particolare, la gestione delle cure a lungo termine, l’appropriatezza e la razionalizzazione delle risorse sulla base della definizione di budgets distrettuali rapportati a specifici obiettivi da raggiungere a livello aziendale;

-    l’attivazione delle èquipe territoriali quali strumenti attuativi della programmazione sanitaria e momenti organizzativi della pediatria di famiglia e delle altre discipline presenti nel distretto, per l’erogazione appropriata dei livelli di assistenza e per la realizzazione di specifici programmi e progetti assistenziali;

-    l’avvio di progetti aziendali/distrettuali finalizzati alla promozione del governo clinico coerenti con le linee programmatiche regionali (continuità dell’assistenza, appropriatezza delle prescrizioni, riduzione dei tempi di attesa, appropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche, accessi al pronto soccorso, prevenzione);

Considerato che i contenuti dell’allegato Accordo Regionale sono senz’altro da condividere poiché volti al graduale superamento dell’attuale organizzazione dell’assistenza pediatrica sul territorio, recependo le previsioni degli atti programmatori regionali e nazionali, con l’obiettivo prioritario di assicurare una più efficace risposta alla crescente domanda di salute e continuità dell’assistenza e di garantire la migliore fruibilità possibile e qualità delle cure da parte degli assistiti, nell’ottica anche della riduzione dei ricoveri impropri e nel rispetto del principio di appropriatezza e d’equità dell’uso delle risorse;

Ritenuto opportuno pervenire ad un sollecito recepimento dell’accordo in parola onde consentire una concreta attuazione dei criteri operativi in essi delineati, al fine di un potenziamento dell’attività della medicina generale su tutto il territorio regionale;

Dato atto che conseguentemente all’entrata in vigore dell’allegato Accordo Regionale decade l’Accordo integrativo regionale attualmente in vigore, approvato con deliberazione n. 212 del 28/03/01;

Rilevata la piena potestà amministrativa e normativa della Regione in materia sanitaria, conseguente all’attuazione della legge costituzionale 18 ott. 2001 n. 3 di riforma del titolo V della Costituzione;

Vista la L.R. n. 77 del 14/09/99;

Dato atto, altresì, del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione Sanità di questa Regione e del Dirigente del Servizio Assistenza Distrettuale, Medicina di Base e Specialistica in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per le motivazioni e precisazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate

-    di approvare l’Accordo Regionale per la pediatria di libera scelta, sottoscritto dal Componente la Giunta preposto alla Sanità e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria F.I.M.P. e C.I.P.E. il cui testo è allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

-    di prendere atto che il medesimo Accordo Regionale ha decorrenza dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Segue Allegato