statuto
TITOLO I
I PRINCIPI
GENERALI
Costituzione
1. In attuazione
dell’art. 26 della Legge n. 1766 dell’8 giugno 1927 sul riordinamento degli Usi
Civici, dell' art. 64 del Regolamento di esecuzione approvato con R.D. n. 332
del 26 febbraio 1928, della L.R. n. 25 del 03.03.1988, del1a L.R. 3 del
12.01.1998, della Legge 97/94 ed in particolare l’art. 3, e in accoglimento
della Carta Europea dell'autonomia locale, la cui ratifica ed esecuzione è
stata disposta in Italia con Legge n. 439 del 30.12.1989, nel rispetto dei
principi costituzionali e delle leggi, è costituito il Comitato
dell’Amministrazione Separata dei Beni Civici di Tempera in seguito
chiamata in breve in Amministrazione
Separata.
2. L’Amministrazione
è dotata di autonomia statutaria ed amministrativa, compresa quella finanziaria
e di autonomia imprenditoriale e gestionale, disponendo liberamente dei propri
beni nei modi di legge.
Art. 2
Scopi e finalità
1. L’Amministrazione
Separata di Tempera tutela gli interessi e diritti di naturali attraverso
l’amministrazione, la conservazione ed il miglioramento del demanio civico, la
solidarietà nei confronti dei meno abbienti, l’informazione sui diritti di Uso
Civico e sul controllo del loro corretto esercizio. Favorisce, promuove e
coordina, attraverso l’uso diretto o indiretto del demanio civico universale
ogni tipo di iniziativa rivolta a valorizzare la nascita e lo sviluppo di attività economiche nel
settore dell’agricoltura, dell’attività silvo agro-pastorali, della zootecnia e
pastorizia dell’artigianato del commercio, del turismo e della tutela
ambientale.
2. I Diritti
di Uso Civico sono esercitati dagli aventi diritto nei seguenti modi: a) in
forma diretta "uti singuli"; b) In forma collettiva con la
partecipazione al godimento promiscuo dei Beni appartenenti al Demanio di uso
civico, "uti cives".
3. In relazione ai
suoi scopi e nel proprio ambito di competenza, l’Amministrazione Separata
promuove, tramite il Comune di L’Aquila le procedure per l’alienazione,
concessione, mutamento destinazione d’uso, delle terre a Uso Civico esprimendo
in tale sede il proprio parere obbligatorio, nel rispetto delle norme vigenti.
4. Nell’espletamento
dei propri fini istituzionali l’Amministrazione Separata potrà altresì dare
vita ad iniziative ed attività economiche, finanziarie, produttive,
immobiliari, mobiliari, tecnico-scientifiche, anche attraverso la
partecipazione a forme societarie con fini e scopi omogenei, procedere ad
acquisti, alienazioni, permute.
5. L’Amministrazione
Separata di Tempera esercita le proprie attribuzioni nell’ambito territoriale
della frazione.
6. L’Amministrazione
Separata informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed
economicità con l’obbligo di raggiungere come obiettivo il pareggio di bilancio
da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi derivanti dalla
gestione complessiva dei Beni Civici compreso ogni e qualsiasi trasferimento di
risorse finanziarie sia pubbliche che private.
7. I costi saranno
quelli derivanti dalle attività correnti di gestione e quelli sostenuti per la
realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento degli scopi di cui
al presente Statuto.
TITOLO II
AMBITO DI
APPLICAZIONE E DISCIPLINA DEI DIRITTI DI USO CIVICO
Art. 3
Patrimonio dell’Amministrazione Separata
1. Il patrimonio
dell’Amministrazione Separata è costituito:
a) da tutti i beni
mobili ed immobili registrati in inventario;
b) da tutti i
proventi derivanti dalla gestione economica e produttiva del Demanio Civico;
c) dalle entrate
derivanti da affitti, vendite, concessioni, permute, fide, terraggi e simili;
d) dalle entrate
derivanti da contributi a vario titolo versati dagli utenti;
e) dalle entrate
derivanti da operazioni finanziarie con Istituti di credito, depositi,
prestiti, riscossioni, crediti, ecc.
f) dalle entrate
derivanti dal pagamento delle tariffe per i servizi attivati;
g) da qualsiasi
ulteriore entrata e/o proventi diretti ed indiretti nascenti dalle attività di
valorizzazione complessiva del Demanio Civico;
h) da entrate e/o
proventi derivanti dall’amministrazione dei fondi indicati ai punti precedenti.
Art. 4
Funzioni e
controlli
1. L’Amministrazione
Separata esercita le proprie funzione in collaborazione con il Comune di
L’Aquila anche in ordine ai rispettivi programmi di intervento.
2. Lo stesso
Sindaco ai sensi delle norme vigenti eserciterà l’attività di sorveglianza e
può sempre valutarne l’andamento e rivedere i conti.
3. Qualora per la
realizzazione dei propri scopi occorra l’intervento di altri Enti,
l’Amministrazione Separata può, al fine di snellire i procedimenti
amministrativi, stipulare con gli stessi accordi di programma e convenzioni.
Art. 5
Titolari dei
diritti di uso civico
1. L’Amministrazione
Separata rappresenta anche ai sensi dell’art. 75 del R.D. n. 322/1928 la
comunità dei frazionisti.
2. La comunità dei
frazionisti è costituita dai naturali abitanti nel territorio di Tempera senza
distinzione di età, sesso, razza e religione.
3. Per frazionisti
si intendono le persone che risultano residenti anagraficamente e presenti con
propria dimora nella frazione o nelle case sparse nel territorio
dell’Amministrazione Separata .
4. Gli Emigranti
conservano il titolo per l'esercizio dei Diritti di Uso Civico e lo esercitano
immediatamente al loro rientro unitamente ai propri familiari e discendenti.
5. La comunità dei
frazionisti partecipa sia “uti singuli” che “uti cives” nelle
forme e nei modi stabiliti nel presente Statuto, dai regolamenti e dagli atti
deliberativi del Comitato di Amministrazione al godimento dei diritti di uso
civico ed ai vantaggi, frutti ed utilità derivanti dalla gestione del demanio
civico.
TITOLO III
ORDINAMENTO
ISTITUZIONALE
Art. 6
Organi
dell’Amministrazione Separata
Sono organi del governo dell’Amministrazione Separata:
a) Il Comitato di
Amministrazione;
b) Il Presidente.
Art. 7
Incompatibilità del
Comitato di Amministrazione
1. Il Comitato di
Amministrazione è eletto secondo le modalità prescritte dalla L. 287/57 dai
naturali della frazione, così come definiti dall’art. 5 del presente Statuto ed
iscritti nelle liste elettorali.
2. La carica di
componente del Comitato di Amministrazione è incompatibile con:
a) coloro che
hanno con l’Amministrazione Separata una lite pendente;
b) coloro che hanno
un debito nei confronti dell’Amministrazione Separata;
c) coloro che
rivestano la carica di Consigliere, Assessore, Sindaco del Comune di L’Aquila o
Consigliere della Circoscrizione di Paganica;
d) Non possono
contemporaneamente far parte del Comitato di Amministrazione gli ascendenti e
discendenti nonché gli affini di primo grado.
e) Sono
richiamate, in quanto applicabili alla specifica posizione dell’Amministrazione
Separata le norme in tema di ineleggibilità e incompatibilità dettate per i
consiglieri comunali.
Art. 8
Convocazione,
deliberazioni e durata del Comitato di Amministrazione
1. Il Comitato di
Amministrazione è organo collegiale costituito da 5 componenti.
2. Il Comitato di
Amministrazione è convocato mediante lettera contenete gli argomenti posti
all’O.d.G. da trattare e il luogo, il giorno e l’ora di svolgimento della
riunione. L’avviso
di convocazione del Comitato deve essere consegnato ai singoli membri almeno 5
(cinque) giorni prima di quello stabilito per la riunione. Nei casi di urgenza
il termine può essere abbreviato a 24 ore con le stesse modalità.
3. Per la validità
delle deliberazioni del Comitato di Amministrazione è richiesta la presenza
della maggioranza assoluta e il voto favorevole della maggioranza dei
componenti. A parità di voto prevale il voto del Presidente.
4. Il Comitato di
Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente.
5. Le funzioni di
segretario del Comitato di Amministrazione sono svolte dal segretario
dell’Amministrazione Separata, che in caso di assenza o di impedimento è
sostituito da altra persona designata dal Presidente anche tra i membri del
Comitato.
6. Ogni componente
del Comitato di Amministrazione ha il diritto-dovere di iniziativa su ogni
questione riguardante l’attività dell’Amministrazione Separata.
7. Le sedute del
Comitato di Amministrazione sono pubbliche.
8. Il Comitato di
Amministrazione ai sensi della legge n. 278 del 17/04/1957 dura in carica
quattro anni.
Art. 9
Funzioni del
Comitato di Amministrazione
1. Il Comitato di
Amministrazione è l’Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
dell’Amministrazione Separata e delibera su tutti gli affari che sono propri
dell’Amministrazione Separata.
2. Il Comitato di
Amministrazione ha in particolare competenza sui seguenti atti:
a) formazione,
revisione e tenuta delle liste degli utenti degli usi civici diversi;
b) adozione
e approvazione di tutti i provvedimenti dettati dalla legge 1766/27, dal R.D.
322/28, L.R. n. 25 del 03.03.1988 e successive modifiche ed integrazioni;
c) ammissioni,
esclusioni, sospensione degli utenti dalla lista di cui al punto a);
d) tutti i
provvedimenti previsti dalle leggi e regolamenti sugli Usi Civici;
e) predisposizione
dei Bilanci;
3. L’elencazione
sopra riportata degli atti di competenza del Comitato di Amministrazione non è
tassativa ed ha valore ricognitivo.
Art. 10
Presidente dell’Amministrazione Separata
1. Il Presidente è
il capo dell’Amministrazione ed è eletto nel suo seno dal Comitato di
Amministrazione nei modi e termini di cui alla legge n. 278 del 17 aprile 1957.
2. Il Presidente è
organo di direzione dell’Amministrazione Separata.
3. Spetta al
Presidente di:
a) convocare
e presiedere le riunioni del Comitato di Amministrazione;
b) proporre
le materie da trattare nelle riunioni del Comitato di Amministrazione;
c) dare esecuzione
alle deliberazioni del Comitato di Amministrazione e firmare tutti gli atti
dell’Amministrazione Separata;
d) presiedere
agli incanti e stipulare contratti;
e) rappresentare
l’Amministrazione Separata in giudizio e procedere agli atti conservativi;
f) vigilare e
sovrintendere sull’attuazione e sull’osservanza dei regolamenti per l’esercizio
degli Usi Civici applicando ai trasgressori le penalità previste;
g) sovrintendere
al funzionamento dei servizi, degli uffici e dei problemi del personale
assumendo tutti gli atti necessari;
h) emanare ordinanza
per la tutela dei beni civici ai sensi dell’art. 8 ultimo comma della L.R.
25/88, dandone comunicazione al Presidente della Giunta Regionale;
i) curare la
tenuta dei repertori e delle liste degli utenti.
4. Al Presidente
per motivi di urgenza, emergenza e immediatezza è demandato il potere di
assumere tutti gli atti necessari per assicurare pronti interventi
dell’Amministrazione Separata a tutela della comunità dei frazionisti e del
demanio civico.
TITOLO IV
DISCIPLINA
DEI DIRITTI DI USO CIVICO
Art. 11
Specificazione del
diritto di uso civico
1. I beni del
demanio civico sono di esclusiva appartenenza della comunità dei frazionisti e
sono amministrati e gestiti dall’Amministrazione Separata secondo le norme
stabilite dal presente Statuto a profitto di tutti i naturali.
2. Essi sono
destinati a soddisfare l’interesse della comunità dei frazionisti, a goderne in
materia diretta o indiretta di tutte le utilità, “uti singuli” che “uti
cives”.
3. Al fine di
regolamentare adeguatamente i diritti per l’esercizio degli usi civici e per il
godimento dei vantaggi, frutti ed utilità derivanti dalla gestione economica e
finanziaria del demanio civico, si individuano le seguenti categorie di usi
civici:
4. Usi Civici
Essenziali;
5. Usi Civici
Utili.
6. Gli Usi Civici
Essenziali sono quelli riconosciuti “uti singuli” necessari ai bisogni
della vita dell’utente ovvero necessari al sostentamento proprio e della sua
famiglia e che riguardano lo stretto uso personale degli aventi diritto.
7. Gli Usi Civici
Utili sono quelli che assicurano il diritto della comunità dei frazionisti sia
“uti cives” che “uti singuli” di servirsi del demanio civico in
modo da ricavarne utilità che eccedono quelle derivanti dagli usi civici
essenziali.
Art. 12
Usi civici
essenziali (uti singuli)
1. Gli usi civici
essenziali sono:
a) Il legnatico;
b) Il pascolatico;
c) L’Erbatico;
2. restano salvi
altri usi che potranno essere determinati in relazione alle mutate esigenze di
vita.
3. Per l’esercizio
degli usi civici di cui al presente articolo si provvede con appositi
regolamenti in armonia con i piani economici dei boschi previsti dalla legge
forestale e soddisfacendo prioritariamente le esigenze dei naturali meno
abbienti.
Art. 13
Godimento promiscuo
dei beni appartenenti al demanio di uso civico “uti cives”
1. Gli usi civici
utili sono quelli indicati nell’articolo precedente per la parte eccedente i
bisogni necessari al sostentamento personale e familiare dei naturali e
comprendono l’utilizzazione diretta o indiretta del demanio civico da parte
della comunità dei frazionisti sia “uti cives” che “uti singuli”
per attività d’industria, commercio e produttive in genere, finalizzata ad una
valorizzazione complessiva dei beni civici tale da produrre redditi da
riutilizzarsi a favore della collettività ai sensi della legislazione vigente e
delle norme statutarie e regolamentari.
2. Sono ricompresi
negli usi civici utili i diritti al godimento dei vantaggi, frutti ed utilità
derivanti dalla gestione economica e finanziaria del demanio, definiti e riconosciuti
dall’Amministrazione Separata.
3. Per l’esercizio
degli usi civici si provvede con appositi regolamenti o con criteri gestionali
da definire nel quadro dei piani di utilizzo dei beni civici uniformandosi per
quanto compatibile agli indirizzi del R.D. n. 322/28.
Art. 14
Norma transitoria
1. La enumerazione
degli usi civici contenuta nelle due categorie di cui agli articoli 12 e 13
dello Statuto è dimostrativa e non tassativa.
2. Tali usi
possono essere condizionati in relazione alle mutate esigenze di vita dettate
dalle diverse e nuove condizioni politiche, sociali, economiche, culturali,
scientifiche, tecnologiche, produttive ed ambientali sviluppatesi con
l’“evoluzione economico-sociale”.
Art. 15
Riconoscimento usi
civici
1. Gli usi civici
essenziali ed utili sono riconosciuti a tutti i naturali iscritti nelle liste
degli utenti per gli usi civici, nei limiti stabiliti da appositi regolamenti e
provvedimenti predisposti dal Comitato di Amministrazione.
2. La qualità di
utente degli usi civici viene riconosciuta ed ha effetto mediante l’iscrizione
nella lista degli utenti.
3. L’iscrizione
nella lista degli utenti per gli usi civici comporta il diritto all’esercizio e
al godimento di tutte le utilità sopra enunciate e il dovere ad adempiere gli
obblighi discendenti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dai
provvedimenti che il Comitato di Amministrazione predispone per l’utilizzazione
e gestione complessiva del demanio civico.
4. Gli obblighi a
carico degli utenti possono prevedere contributi finanziari annui finalizzati
per il pagamento di oneri patrimoniali, imposte, tasse gravanti sui beni civici
e per spese di funzionamento dell’Amministrazione Separata.
Art. 16
Lista utenti usi
civici
1. La lista degli
utenti per gli usi civici deve indicare il nome, il cognome, la data di
nascita, la data di iscrizione di ciascun utente e deve essere resa pubblica
presso la sede dell’Amministrazione Separata.
2. A seconda degli
usi civici e della relativa enumerazione saranno tenute distinte liste degli
utenti per gli usi civici.
3. In qualunque
momento i naturali possono presentare domanda per essere iscritti quali utenti
degli usi civici.
4. Di tali domande
il segretario dell’Amministrazione Separata prenderà nota in apposito registro,
indicando il giorno della presentazione.
5. Entro il primo
semestre dell’anno il Comitato di Amministrazione procederà all’esame delle
domande di iscrizione nelle liste degli utenti che siano pervenute e registrate
entro il primo semestre dell’anno successivo.
6. La cancellazione
dalla lista degli utenti per perdita della qualità di frazionista può essere
pronunziata dal Comitato di Amministrazione in qualunque tempo.
7. Con apposito
regolamento sono definite tutte le modalità in materia di iscrizione,
reiscrizione e cancellazione dalla lista degli utenti.
Art. 17
Rigetto e ricorso
alla domanda di iscrizione
1. Le definitive
decisioni del Comitato di Amministrazione in materia di iscrizione,
reiscrizione, cancellazione dalla lista degli utenti, sono notificate entro
dieci giorni all’interessato a mezzo di raccomandata A.R.
2. Contro le
decisioni predette l’interessato può ricorrere nel termine di 15 giorni alla
Giunta Regionale Servizio Bonifica, Economia Montana e Foreste del Settore
Agricoltura che decide definitivamente entro i successivi 30gg.
TITOLO IV
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE
Individuazione dei
frutti e delle rendite
1. I frutti e le
rendite che costituiscono le entrate della gestione economica del Demanio
Civico sono:
a) i corrispettivi
dei contratti d'asta della vendita di tutti i tipi e di tutti gli assortimenti
di legname prodotto dai boschi gravati dall'uso civico;
b) i canoni delle
concessioni-contratto stipulate per la conduzione di edifici ricadenti nel
Demanio di Uso Civico, e per qualsivoglia finalità (Agriturismo, Rifugi,
Bivacchi, Manufatti in genere);
c) i corrispettivi
dei contratti di concessione per attività estrattive;
d) i corrispettivi
delle concessioni-contratto stipulate con i gestori di impianti e attrezzature
estive ed invernali ubicate su territorio appartenente al Demanio di Uso
Civico;
e) i corrispettivi
delle concessioni temporanee di occupazione di suolo demaniale per finalità
consentite dalla legge e dai regolamenti;
f) i contributi di
qualsiasi natura e provenienza erogati a favore del Demanio di Uso Civico;
g) i corrispettivi
delle concessioni per la raccolta di tutti i frutti del pascolo e del bosco,
nonché dei funghi e della fauna inferiore di cui è consentita la raccolta;
h) i corrispettivi
delle concessioni per la gestione di aree faunistiche;
i) ogni altro
corrispettivo o canone per l'utilizzo del suolo o il prelievo di prodotti dal
Demanio soggetto al vincolo di Uso Civico e consentito dalla legge.
Individuazioni delle spese di gestione
1. L'Amministrazione
Comunale può utilizzare le entrate di cui al precedente art.21) a proprio
beneficio, esclusivamente per la copertura delle spese che sostiene per
l'Amministrazione del Demanio di Uso Civico. In particolare:
a) per il
pagamento esclusivamente del personale addetto ai Boschi, ai Pascoli ed alle
infrastrutture connesse;
b) per il pagamento
del personale amministrativo e spese di cancelleria e generali, nella misura
proposta annualmente dagli uffici competenti e approvata dalla Giunta comunale;
c) per le spese vive
sostenute a difesa del Demanio di Uso Civico sia in sede amministrativa che
giudiziaria.
d) La somma residua
fra la differenza entrate - uscite così come indicate negli artt. 21) e 22) del presente
regolamento, è destinata esclusivamente alla collettività degli aventi diritto
di uso civico.
Individuazioni dei campo di impiego delle utilità nette
1. Le utilità
nette possono essere impiegate dall'Amministrazione Comunale esclusivamente nei
seguenti campi di attività :
a) miglioramento
del Demanio di Uso Civico;
b) miglioramento
e acquisto strutture per: a) servizi sociali agli anziani, b) ai giovani, c)
alle categorie protette e più deboli; d) attività culturali e ricreative;
c) sostegno
dell'associativismo culturale, sociale, del tempo libero e sportivo, per
iniziative nell'interesse della collettività degli aventi diritto di uso
civico;
d) sostegno
dell'attività d'impresa del primario, del secondario e del terziario per gli
aventi diritto di uso civico;
e) sostegno
delle iniziative concernenti le tradizioni locali ivi comprese quelle a
carattere religioso;
f) sostegno
per il miglioramento delle strutture storico-artistiche;
g) sostegno
e miglioramenti per tutte le iniziative ricreative volte nell’interesse
collettivo della popolazione residente;
h) sostegno
e miglioramenti per tutte le iniziative volte alla tutela dell'ambiente
naturale e per strutture atte a valorizzarlo.
2. Con il bilancio
consuntivo sarà presentata apposita relazione descrittiva degli impegni
effettuati dimostrando il rispetto delle norme dettate dal presente
regolamento. Tale relazione sarà inviata a tutti i capi famiglia iscritti
nell'apposita anagrafe .
Art. 21
Rendiconto generale
1. L’esercizio
finanziario dell’Amministrazione Separata coincide con l’anno solare e avrà
inizio il primo gennaio e terminerà il 31 dicembre dello stesso anno.
2. I risultati di
gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel
rendiconto comprendente il rendiconto dell’esercizio, conto economico del
bilancio e il conto patrimoniale da inviare alla Giunta Regionale Servizio
Bonifica, Economia Montana e Foreste del Settore Agricoltura ai sensi della
L.R. 3/98.
3. Al conto
consuntivo è allegata una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di
efficienza dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto
ai programmi ed ai costi sostenuti.
4. Il conto
consuntivo è approvato dal Comitato di Amministrazione entro il 30 giugno
dell’anno successivo.
Art. 22
Bilancio di previsione
1. Il Comitato di
Amministrazione entro il 15 Novembre adotta e pubblica il:
1) bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario successivo;
2) relazione
previsionale e programmatica;
3) bilancio di
previsione pluriennale di durata pari a quello del Comune di L’Aquila.
2. Entro il 15
dicembre convoca l’Assemblea dei Naturali residenti per il parere obbligatorio
non vincolante;
3. Entro il 31
dicembre approva definitivamente i documenti di cui al comma 1).
Art. 23
Collegio dei
revisori dei conti
1. L’Amministrazione
Separata che per due esercizi consecutivi consegue proventi e introiti
risultanti dal conto economico superiori a € 400.000,00 e un totale dell’attivo
dello Stato Patrimoniale superiore a € 1.200.000,00 deve dotarsi di un revisore dei conti, scegliendolo tra gli
iscritti nel ruolo dei revisori.
2. Il Comitato
dell’Amministrazione, con delibera, elegge il revisore dei conti nel rispetto
delle ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità stabilite dalla legge.
3. Collabora alle
funzioni di controllo mediante pareri relativamente a:
a) bilancio di
previsione e documenti di programmazione allegati;
b) variazioni
e assestamento di bilancio;
c) rendiconto
della gestione;
d) verifiche in
ordine alla gestione di cassa, gestione del servizio di Tesoreria,
amministrazione dei beni, adempimenti relativi agli obblighi fiscali e tenuta
della contabilità;
e) ogni altro
controllo previsto dalle disposizioni normative vigenti.
Art. 24
Servizio di
Tesoreria
L’affidamento
del servizio di Tesoreria viene effettuato con il rispetto delle norme contenute
nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 25
Azioni e ricorsi
dei naturali
Ciascun naturale, in quanto compartecipe della disponibilità del demanio
civico universale, ha il diritto-dovere in caso di inerzia dell’Amministrazione
Separata promuovere innanzi alla Regione Abruzzo le azioni e i ricorsi di
spettanza della Amministrazione Separata per la rivendica di terre civiche
abusivamente occupate, tutela degli usi
civici a difesa degli interessi della comunità dei frazionisti.
Art. 26
Area Economico
Finanziaria
All’Amministrazione Separata per quanto non previsto nel presente Statuto e
dai regolamenti, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari che
riguardano i Comuni compatibilmente con la speciale fisionomia delle
Amministrazioni Separate e con le norme attinenti alla legislazione sugli usi
civici previste dal D. Lgs. n. 267 del 18.08.00.
Art. 27
Scioglimento del
Comitato di Amministrazione
1. Il Comitato di
Amministrazione potrà essere sciolto con decreto del Presidente della Giunta
Regionale nei seguenti casi:
a) per gravi
motivi di Ordine Pubblico;
b) per grave
pregiudizio portato all’Amministrazione Separata quando, richiamato
all’osservanza di obblighi ad esso imposti da leggi e regolamenti generali e
speciali, persista a violarli;
c) per mancata
elezione del Presidente entro 30 gg. Dalla proclamazione degli eletti o dalla
vacanza comunque verificatasi o dalla data di presentazione delle dimissioni;
d) per dimissioni o
decadenza della maggioranza assoluta dei membri del Comitato;
e) per
inadempimento ai dettati degli articoli 18 e 19 dello statuto.
2. In tale caso
l’Amministrazione Separata è affidata ad un Commissario Straordinario che sarà
nominato dal Presidente della Giunta Regionale con l’intesa del Settore
Agricoltura con spese a carico dell’Amministrazione Separata di Tempera.