statuto

TITOLO I

I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Costituzione

1.   In attuazione dell’art. 26 della Legge n. 1766 dell’8 giugno 1927 sul riordinamento degli Usi Civici, dell' art. 64 del Regolamento di esecuzione approvato con R.D. n. 332 del 26 febbraio 1928, della L.R. n. 25 del 03.03.1988, del1a L.R. 3 del 12.01.1998, della Legge 97/94 ed in particolare l’art. 3, e in accoglimento della Carta Europea dell'autonomia locale, la cui ratifica ed esecuzione è stata disposta in Italia con Legge n. 439 del 30.12.1989, nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi, è costituito il Comitato dell’Amministrazione Separata dei Beni Civici di Tempera in seguito chiamata in  breve in Amministrazione Separata.

2.      L’Amministrazione è dotata di autonomia statutaria ed amministrativa, compresa quella finanziaria e di autonomia imprenditoriale e gestionale, disponendo liberamente dei propri beni nei modi di legge.

Art. 2

Scopi e finalità

1.      L’Amministrazione Separata di Tempera tutela gli interessi e diritti di naturali attraverso l’amministrazione, la conservazione ed il miglioramento del demanio civico, la solidarietà nei confronti dei meno abbienti, l’informazione sui diritti di Uso Civico e sul controllo del loro corretto esercizio. Favorisce, promuove e coordina, attraverso l’uso diretto o indiretto del demanio civico universale ogni tipo di iniziativa rivolta a valorizzare la nascita e lo sviluppo di attività economiche nel settore dell’agricoltura, dell’attività silvo agro-pastorali, della zootecnia e pastorizia dell’artigianato del commercio, del turismo e della tutela ambientale.

2.   I Diritti di Uso Civico sono esercitati dagli aventi diritto nei seguenti modi: a) in forma diretta "uti singuli"; b) In forma collettiva con la partecipazione al godimento promiscuo dei Beni appartenenti al Demanio di uso civico, "uti cives".

3.   In relazione ai suoi scopi e nel proprio ambito di competenza, l’Amministrazione Separata promuove, tramite il Comune di L’Aquila le procedure per l’alienazione, concessione, mutamento destinazione d’uso, delle terre a Uso Civico esprimendo in tale sede il proprio parere obbligatorio, nel rispetto delle norme vigenti.

4.      Nell’espletamento dei propri fini istituzionali l’Amministrazione Separata potrà altresì dare vita ad iniziative ed attività economiche, finanziarie, produttive, immobiliari, mobiliari, tecnico-scientifiche, anche attraverso la partecipazione a forme societarie con fini e scopi omogenei, procedere ad acquisti, alienazioni, permute.

5.      L’Amministrazione Separata di Tempera esercita le proprie attribuzioni nell’ambito territoriale della frazione.

6.      L’Amministrazione Separata informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità con l’obbligo di raggiungere come obiettivo il pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi derivanti dalla gestione complessiva dei Beni Civici compreso ogni e qualsiasi trasferimento di risorse finanziarie sia pubbliche che private.

7.   I costi saranno quelli derivanti dalle attività correnti di gestione e quelli sostenuti per la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento degli scopi di cui al presente Statuto.

TITOLO II

AMBITO DI APPLICAZIONE E DISCIPLINA DEI DIRITTI DI USO CIVICO

Art. 3

Patrimonio dell’Amministrazione Separata

1.   Il patrimonio dell’Amministrazione Separata è costituito:

a)   da tutti i beni mobili ed immobili registrati in inventario;

b)  da tutti i proventi derivanti dalla gestione economica e produttiva del Demanio Civico;

c)   dalle entrate derivanti da affitti, vendite, concessioni, permute, fide, terraggi e simili;

d)  dalle entrate derivanti da contributi a vario titolo versati dagli utenti;

e)   dalle entrate derivanti da operazioni finanziarie con Istituti di credito, depositi, prestiti, riscossioni, crediti, ecc.

f)   dalle entrate derivanti dal pagamento delle tariffe per i servizi attivati;

g)   da qualsiasi ulteriore entrata e/o proventi diretti ed indiretti nascenti dalle attività di valorizzazione complessiva del Demanio Civico;

h)   da entrate e/o proventi derivanti dall’amministrazione dei fondi indicati ai punti precedenti.

Art. 4

Funzioni e controlli

1.      L’Amministrazione Separata esercita le proprie funzione in collaborazione con il Comune di L’Aquila anche in ordine ai rispettivi programmi di intervento.

2.   Lo stesso Sindaco ai sensi delle norme vigenti eserciterà l’attività di sorveglianza e può sempre valutarne l’andamento e rivedere i conti.

3.   Qualora per la realizzazione dei propri scopi occorra l’intervento di altri Enti, l’Amministrazione Separata può, al fine di snellire i procedimenti amministrativi, stipulare con gli stessi accordi di programma e convenzioni.

Art. 5

Titolari dei diritti di uso civico

1.      L’Amministrazione Separata rappresenta anche ai sensi dell’art. 75 del R.D. n. 322/1928 la comunità dei frazionisti.

2.   La comunità dei frazionisti è costituita dai naturali abitanti nel territorio di Tempera senza distinzione di età, sesso, razza e religione.

3.   Per frazionisti si intendono le persone che risultano residenti anagraficamente e presenti con propria dimora nella frazione o nelle case sparse nel territorio dell’Amministrazione Separata .

4.   Gli Emigranti conservano il titolo per l'esercizio dei Diritti di Uso Civico e lo esercitano immediatamente al loro rientro unitamente ai propri familiari e discendenti.

5.   La comunità dei frazionisti partecipa sia “uti singuli” che “uti cives” nelle forme e nei modi stabiliti nel presente Statuto, dai regolamenti e dagli atti deliberativi del Comitato di Amministrazione al godimento dei diritti di uso civico ed ai vantaggi, frutti ed utilità derivanti dalla gestione del demanio civico.

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Art. 6

Organi dell’Amministrazione Separata

Sono organi del governo dell’Amministrazione Separata:

a)   Il Comitato di Amministrazione;

b)   Il Presidente.

Art. 7

Incompatibilità del Comitato di Amministrazione

1.   Il Comitato di Amministrazione è eletto secondo le modalità prescritte dalla L. 287/57 dai naturali della frazione, così come definiti dall’art. 5 del presente Statuto ed iscritti nelle liste elettorali.

2.   La carica di componente del Comitato di Amministrazione è incompatibile con:

a)   coloro che hanno con l’Amministrazione Separata una lite pendente;

b)  coloro che hanno un debito nei confronti dell’Amministrazione Separata;

c)   coloro che rivestano la carica di Consigliere, Assessore, Sindaco del Comune di L’Aquila o Consigliere della Circoscrizione di Paganica;

d)  Non possono contemporaneamente far parte del Comitato di Amministrazione gli ascendenti e discendenti nonché gli affini di primo grado.

e)   Sono richiamate, in quanto applicabili alla specifica posizione dell’Amministrazione Separata le norme in tema di ineleggibilità e incompatibilità dettate per i consiglieri comunali.

Art. 8

Convocazione, deliberazioni e durata del Comitato di Amministrazione

1.   Il Comitato di Amministrazione è organo collegiale costituito da 5 componenti.

2.   Il Comitato di Amministrazione è convocato mediante lettera contenete gli argomenti posti all’O.d.G. da trattare e il luogo, il giorno e l’ora di svolgimento della riunione. L’avviso di convocazione del Comitato deve essere consegnato ai singoli membri almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere abbreviato a 24 ore con le stesse modalità.

3.   Per la validità delle deliberazioni del Comitato di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza assoluta e il voto favorevole della maggioranza dei componenti. A parità di voto prevale il voto del Presidente.

4.   Il Comitato di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente.

5.   Le funzioni di segretario del Comitato di Amministrazione sono svolte dal segretario dell’Amministrazione Separata, che in caso di assenza o di impedimento è sostituito da altra persona designata dal Presidente anche tra i membri del Comitato.

6.   Ogni componente del Comitato di Amministrazione ha il diritto-dovere di iniziativa su ogni questione riguardante l’attività dell’Amministrazione Separata.

7.   Le sedute del Comitato di Amministrazione sono pubbliche.

8.   Il Comitato di Amministrazione ai sensi della legge n. 278 del 17/04/1957 dura in carica quattro anni.

Art. 9

Funzioni del Comitato di Amministrazione

1.   Il Comitato di Amministrazione è l’Organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell’Amministrazione Separata e delibera su tutti gli affari che sono propri dell’Amministrazione Separata.

2.   Il Comitato di Amministrazione ha in particolare competenza sui seguenti atti:

a)           formazione, revisione e tenuta delle liste degli utenti degli usi civici diversi;

b)           adozione e approvazione di tutti i provvedimenti dettati dalla legge 1766/27, dal R.D. 322/28, L.R. n. 25 del 03.03.1988 e successive modifiche ed integrazioni;

c)           ammissioni, esclusioni, sospensione degli utenti dalla lista di cui al punto a);

d)  tutti i provvedimenti previsti dalle leggi e regolamenti sugli Usi Civici;

e)           predisposizione dei Bilanci;

3.      L’elencazione sopra riportata degli atti di competenza del Comitato di Amministrazione non è tassativa ed ha valore ricognitivo.

Art. 10

Presidente dell’Amministrazione Separata

1.   Il Presidente è il capo dell’Amministrazione ed è eletto nel suo seno dal Comitato di Amministrazione nei modi e termini di cui alla legge n. 278 del 17 aprile 1957.

2.   Il Presidente è organo di direzione dell’Amministrazione Separata.

3.   Spetta al Presidente di:

a)           convocare e presiedere le riunioni del Comitato di Amministrazione;

b)           proporre le materie da trattare nelle riunioni del Comitato di Amministrazione;

c)   dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Amministrazione e firmare tutti gli atti dell’Amministrazione Separata;

d)           presiedere agli incanti e stipulare contratti;

e)           rappresentare l’Amministrazione Separata in giudizio e procedere agli atti conservativi;

f)   vigilare e sovrintendere sull’attuazione e sull’osservanza dei regolamenti per l’esercizio degli Usi Civici applicando ai trasgressori le penalità previste;

g)           sovrintendere al funzionamento dei servizi, degli uffici e dei problemi del personale assumendo tutti gli atti necessari;

h)   emanare ordinanza per la tutela dei beni civici ai sensi dell’art. 8 ultimo comma della L.R. 25/88, dandone comunicazione al Presidente della Giunta Regionale;

i)    curare la tenuta dei repertori e delle liste degli utenti.

4.   Al Presidente per motivi di urgenza, emergenza e immediatezza è demandato il potere di assumere tutti gli atti necessari per assicurare pronti interventi dell’Amministrazione Separata a tutela della comunità dei frazionisti e del demanio civico.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEI DIRITTI DI USO CIVICO

Art. 11

Specificazione del diritto di uso civico

1.   I beni del demanio civico sono di esclusiva appartenenza della comunità dei frazionisti e sono amministrati e gestiti dall’Amministrazione Separata secondo le norme stabilite dal presente Statuto a profitto di tutti i naturali.

2.   Essi sono destinati a soddisfare l’interesse della comunità dei frazionisti, a goderne in materia diretta o indiretta di tutte le utilità, “uti singuli” che “uti cives”.

3.   Al fine di regolamentare adeguatamente i diritti per l’esercizio degli usi civici e per il godimento dei vantaggi, frutti ed utilità derivanti dalla gestione economica e finanziaria del demanio civico, si individuano le seguenti categorie di usi civici:

4.   Usi Civici Essenziali;

5.   Usi Civici Utili.

6.   Gli Usi Civici Essenziali sono quelli riconosciuti “uti singuli” necessari ai bisogni della vita dell’utente ovvero necessari al sostentamento proprio e della sua famiglia e che riguardano lo stretto uso personale degli aventi diritto.

7.   Gli Usi Civici Utili sono quelli che assicurano il diritto della comunità dei frazionisti sia “uti cives” che “uti singuli” di servirsi del demanio civico in modo da ricavarne utilità che eccedono quelle derivanti dagli usi civici essenziali.

Art. 12

Usi civici essenziali (uti singuli)

1.   Gli usi civici essenziali sono:

a)   Il legnatico;

b)  Il pascolatico;

c)           L’Erbatico;

2.   restano salvi altri usi che potranno essere determinati in relazione alle mutate esigenze di vita.

3.   Per l’esercizio degli usi civici di cui al presente articolo si provvede con appositi regolamenti in armonia con i piani economici dei boschi previsti dalla legge forestale e soddisfacendo prioritariamente le esigenze dei naturali meno abbienti.

Art. 13

Godimento promiscuo dei beni appartenenti al demanio di uso civico “uti cives”

1.   Gli usi civici utili sono quelli indicati nell’articolo precedente per la parte eccedente i bisogni necessari al sostentamento personale e familiare dei naturali e comprendono l’utilizzazione diretta o indiretta del demanio civico da parte della comunità dei frazionisti sia “uti cives” che “uti singuli” per attività d’industria, commercio e produttive in genere, finalizzata ad una valorizzazione complessiva dei beni civici tale da produrre redditi da riutilizzarsi a favore della collettività ai sensi della legislazione vigente e delle norme statutarie e regolamentari.

2.   Sono ricompresi negli usi civici utili i diritti al godimento dei vantaggi, frutti ed utilità derivanti dalla gestione economica e finanziaria del demanio, definiti e riconosciuti dall’Amministrazione Separata.

3.   Per l’esercizio degli usi civici si provvede con appositi regolamenti o con criteri gestionali da definire nel quadro dei piani di utilizzo dei beni civici uniformandosi per quanto compatibile agli indirizzi del R.D. n. 322/28.

Art. 14

Norma transitoria

1.   La enumerazione degli usi civici contenuta nelle due categorie di cui agli articoli 12 e 13 dello Statuto è dimostrativa e non tassativa.

2.   Tali usi possono essere condizionati in relazione alle mutate esigenze di vita dettate dalle diverse e nuove condizioni politiche, sociali, economiche, culturali, scientifiche, tecnologiche, produttive ed ambientali sviluppatesi con l’“evoluzione economico-sociale”.

Art. 15

Riconoscimento usi civici

1.   Gli usi civici essenziali ed utili sono riconosciuti a tutti i naturali iscritti nelle liste degli utenti per gli usi civici, nei limiti stabiliti da appositi regolamenti e provvedimenti predisposti dal Comitato di Amministrazione.

2.   La qualità di utente degli usi civici viene riconosciuta ed ha effetto mediante l’iscrizione nella lista degli utenti.

3.   L’iscrizione nella lista degli utenti per gli usi civici comporta il diritto all’esercizio e al godimento di tutte le utilità sopra enunciate e il dovere ad adempiere gli obblighi discendenti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dai provvedimenti che il Comitato di Amministrazione predispone per l’utilizzazione e gestione complessiva del demanio civico.

4.   Gli obblighi a carico degli utenti possono prevedere contributi finanziari annui finalizzati per il pagamento di oneri patrimoniali, imposte, tasse gravanti sui beni civici e per spese di funzionamento dell’Amministrazione Separata.

Art. 16

Lista utenti usi civici

1.   La lista degli utenti per gli usi civici deve indicare il nome, il cognome, la data di nascita, la data di iscrizione di ciascun utente e deve essere resa pubblica presso la sede dell’Amministrazione Separata.

2.   A seconda degli usi civici e della relativa enumerazione saranno tenute distinte liste degli utenti per gli usi civici.

3.   In qualunque momento i naturali possono presentare domanda per essere iscritti quali utenti degli usi civici.

4.   Di tali domande il segretario dell’Amministrazione Separata prenderà nota in apposito registro, indicando il giorno della presentazione.

5.   Entro il primo semestre dell’anno il Comitato di Amministrazione procederà all’esame delle domande di iscrizione nelle liste degli utenti che siano pervenute e registrate entro il primo semestre dell’anno successivo.

6.   La cancellazione dalla lista degli utenti per perdita della qualità di frazionista può essere pronunziata dal Comitato di Amministrazione in qualunque tempo.

7.   Con apposito regolamento sono definite tutte le modalità in materia di iscrizione, reiscrizione e cancellazione dalla lista degli utenti.

Art. 17

Rigetto e ricorso alla domanda di iscrizione

1.   Le definitive decisioni del Comitato di Amministrazione in materia di iscrizione, reiscrizione, cancellazione dalla lista degli utenti, sono notificate entro dieci giorni all’interessato a mezzo di raccomandata A.R.

2.   Contro le decisioni predette l’interessato può ricorrere nel termine di 15 giorni alla Giunta Regionale Servizio Bonifica, Economia Montana e Foreste del Settore Agricoltura che decide definitivamente entro i successivi 30gg.

TITOLO IV

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Art. 18

Individuazione dei frutti e delle rendite

1.   I frutti e le rendite che costituiscono le entrate della gestione economica del Demanio Civico sono:

a)   i corrispettivi dei contratti d'asta della vendita di tutti i tipi e di tutti gli assortimenti di legname prodotto dai boschi gravati dall'uso civico;

b)  i canoni delle concessioni-contratto stipulate per la conduzione di edifici ricadenti nel Demanio di Uso Civico, e per qualsivoglia finalità (Agriturismo, Rifugi, Bivacchi, Manufatti in genere);

c)   i corrispettivi dei contratti di concessione per attività estrattive;

d)  i corrispettivi delle concessioni-contratto stipulate con i gestori di impianti e attrezzature estive ed invernali ubicate su territorio appartenente al Demanio di Uso Civico;

e)   i corrispettivi delle concessioni temporanee di occupazione di suolo demaniale per finalità consentite dalla legge e dai regolamenti;

f)   i contributi di qualsiasi natura e provenienza erogati a favore del Demanio di Uso Civico;

g)   i corrispettivi delle concessioni per la raccolta di tutti i frutti del pascolo e del bosco, nonché dei funghi e della fauna inferiore di cui è consentita la raccolta;

h)   i corrispettivi delle concessioni per la gestione di aree faunistiche;

i)    ogni altro corrispettivo o canone per l'utilizzo del suolo o il prelievo di prodotti dal Demanio soggetto al vincolo di Uso Civico e consentito dalla legge.

Art. 19

Individuazioni delle spese di gestione

1.      L'Amministrazione Comunale può utilizzare le entrate di cui al precedente art.21) a proprio beneficio, esclusivamente per la copertura delle spese che sostiene per l'Amministrazione del Demanio di Uso Civico. In particolare:

a)   per il pagamento esclusivamente del personale addetto ai Boschi, ai Pascoli ed alle infrastrutture connesse;

b)  per il pagamento del personale amministrativo e spese di cancelleria e generali, nella misura proposta annualmente dagli uffici competenti e approvata dalla Giunta comunale;

c)   per le spese vive sostenute a difesa del Demanio di Uso Civico sia in sede amministrativa che giudiziaria.

d)  La somma residua fra la differenza entrate - uscite così come indicate negli artt. 21) e 22) del presente regolamento, è destinata esclusivamente alla collettività degli aventi diritto di uso civico.

Art. 20

Individuazioni dei campo di impiego delle utilità nette

1.   Le utilità nette possono essere impiegate dall'Amministrazione Comunale esclusivamente nei seguenti campi di attività :

a)           miglioramento del Demanio di Uso Civico;

b)           miglioramento e acquisto strutture per: a) servizi sociali agli anziani, b) ai giovani, c) alle categorie protette e più deboli; d) attività culturali e ricreative;

c)           sostegno dell'associativismo culturale, sociale, del tempo libero e sportivo, per iniziative nell'interesse della collettività degli aventi diritto di uso civico;

d)           sostegno dell'attività d'impresa del primario, del secondario e del terziario per gli aventi diritto di uso civico;

e)           sostegno delle iniziative concernenti le tradizioni locali ivi comprese quelle a carattere religioso;

f)           sostegno per il miglioramento delle strutture storico-artistiche;

g)           sostegno e miglioramenti per tutte le iniziative ricreative volte nell’interesse collettivo della popolazione residente;

h)           sostegno e miglioramenti per tutte le iniziative volte alla tutela dell'ambiente naturale e per strutture atte a valorizzarlo.

2.   Con il bilancio consuntivo sarà presentata apposita relazione descrittiva degli impegni effettuati dimostrando il rispetto delle norme dettate dal presente regolamento. Tale relazione sarà inviata a tutti i capi famiglia iscritti nell'apposita anagrafe .

Art. 21

Rendiconto generale

1.   L’esercizio finanziario dell’Amministrazione Separata coincide con l’anno solare e avrà inizio il primo gennaio e terminerà il 31 dicembre dello stesso anno.

2.   I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il rendiconto dell’esercizio, conto economico del bilancio e il conto patrimoniale da inviare alla Giunta Regionale Servizio Bonifica, Economia Montana e Foreste del Settore Agricoltura ai sensi della L.R. 3/98.

3.   Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa che esprime le valutazioni di efficienza dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

4.   Il conto consuntivo è approvato dal Comitato di Amministrazione entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Art. 22

Bilancio di previsione

1.   Il Comitato di Amministrazione entro il 15 Novembre adotta e pubblica il:

1)  bilancio di previsione per l’esercizio finanziario successivo;

2)           relazione previsionale e programmatica;

3)  bilancio di previsione pluriennale di durata pari a quello del Comune di L’Aquila.

2.   Entro il 15 dicembre convoca l’Assemblea dei Naturali residenti per il parere obbligatorio non vincolante;

3.   Entro il 31 dicembre approva definitivamente i documenti di cui al comma 1).

Art. 23

Collegio dei revisori dei conti

1.      L’Amministrazione Separata che per due esercizi consecutivi consegue proventi e introiti risultanti dal conto economico superiori a € 400.000,00 e un totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale superiore a € 1.200.000,00 deve dotarsi di  un revisore dei conti, scegliendolo tra gli iscritti nel ruolo dei revisori.

2.   Il Comitato dell’Amministrazione, con delibera, elegge il revisore dei conti nel rispetto delle ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità stabilite dalla legge.

3.   Collabora alle funzioni di controllo mediante pareri relativamente a:

a)   bilancio di previsione e documenti di programmazione allegati;

b)           variazioni e assestamento di bilancio;

c)           rendiconto della gestione;

d)  verifiche in ordine alla gestione di cassa, gestione del servizio di Tesoreria, amministrazione dei beni, adempimenti relativi agli obblighi fiscali e tenuta della contabilità;

e)   ogni altro controllo previsto dalle disposizioni normative vigenti.

Art. 24

Servizio di Tesoreria

L’affidamento del servizio di Tesoreria viene effettuato con il rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25

Azioni e ricorsi dei naturali

Ciascun naturale, in quanto compartecipe della disponibilità del demanio civico universale, ha il diritto-dovere in caso di inerzia dell’Amministrazione Separata promuovere innanzi alla Regione Abruzzo le azioni e i ricorsi di spettanza della Amministrazione Separata per la rivendica di terre civiche abusivamente occupate,  tutela degli usi civici a difesa degli interessi della comunità dei frazionisti.

Art. 26

Area Economico Finanziaria

All’Amministrazione Separata per quanto non previsto nel presente Statuto e dai regolamenti, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari che riguardano i Comuni compatibilmente con la speciale fisionomia delle Amministrazioni Separate e con le norme attinenti alla legislazione sugli usi civici previste dal D. Lgs. n. 267 del 18.08.00.

Art. 27

Scioglimento del Comitato di Amministrazione

1.   Il Comitato di Amministrazione potrà essere sciolto con decreto del Presidente della Giunta Regionale nei seguenti casi:

a)   per gravi motivi di Ordine Pubblico;

b)  per grave pregiudizio portato all’Amministrazione Separata quando, richiamato all’osservanza di obblighi ad esso imposti da leggi e regolamenti generali e speciali, persista a violarli;

c)   per mancata elezione del Presidente entro 30 gg. Dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza comunque verificatasi o dalla data di presentazione delle dimissioni;

d)  per dimissioni o decadenza della maggioranza assoluta dei membri del Comitato;

e)   per inadempimento ai dettati degli articoli 18 e 19 dello statuto.

2.   In tale caso l’Amministrazione Separata è affidata ad un Commissario Straordinario che sarà nominato dal Presidente della Giunta Regionale con l’intesa del Settore Agricoltura con spese a carico dell’Amministrazione Separata di Tempera.