il dirigente del
servizio
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni
espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
La ditta EDILIZIA
GENERALE D’AMICO s.r.l. nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in
C/da Vicenne, 57 Casoli (CH), è autorizzata apertura della cava di ghiaia sita
in località “S.Lorenzo” del Comune di Barisciano (AQ) individuata in Catasto al
Foglio di mappa n°59 particelle nn° 428-429-546-547-548-549-550-551-552-567-568-569-644-645-646-647-648-649-650-719-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-827-828-829-1134-1135-1141-1142-1199-1209-1214-1215,
alle seguenti norme e condizioni:
Art. 1
La ditta è obbligata ad
osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della
Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni
approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del
Procedimento.
Art. 2
La zona interessata dagli
scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti
ai vertici dell’area assegnata.
Art. 3
L’autorizzazione è valida
per anni 10 (dieci) dalla data di notifica del presente provvedimento e
l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla
predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad
ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di
idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art.4 del D.L.gs. n.
624/1996, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/1959, al
Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti,
non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente
provvedimento si intende decaduto.
Art. 4
Il deposito cauzionale
per un importo nella misura di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) è stato
effettuato con polizza fidejussoria n. 2016802 emessa in data 24.01.2006 dalla
Zurich Insurance Company S.A di Milano che deve essere adeguata ogni biennio.
Art. 5
La ditta deve fornire al
Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi
necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle
eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia
Mineraria.
Art. 6
Deve altresì attenersi
alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:
1. durante i lavori di coltivazione deve essere
realizzata un’idonea vasca finalizzata al lavaggio dei pneumatici dei mezzi in
uscita dell’attività della cava;
2. il ripristino deve avvenire per mezzo di un
raccordo armonioso tra il piano di campagna esistente e la quota minima di
ripristino che deve essere non al di sotto di 5,00 mt. dal piano campagna,
progressivamente a conclusione dell’attività estrattiva dei singoli lotti
funzionali;
3. il materiale utilizzato per il ripristino non
deve essere tra quello ricompreso nel Decreto L.vo N°22/97 e deve assicurare
una permeabilità simile a quella preesistente.
Art. 7
La ditta ha l’obbligo di
fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e
Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività
estrattiva.
Art. 8
La quantità media
estraibile annualmente è di mc. 63.000 e complessivamente di mc. 630.000 per
l’intera durata dell’attività.
Art. 9
La ditta deve attenersi
alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati
dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei
seguenti mezzi meccanici omologati a norma di Legge:
a) n.1 escavatori; b) n.1 ruspa; c) vari
autocarri.
Art. 10
Circa le modalità della
sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il
progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento,
allegato “E” art. 6 L.R. 67/1987.
Art. 11
Il presente Provvedimento
deve essere pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei
modi consentiti dalla legge.
Il Dirigente
del Servizio
Ing. Ezio Faieta