il dirigente del
servizio
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni
espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
La ditta INERTI FORO sas
con sede legale in Via Montupoli, 1, Comune di Miglianico (CH), è autorizzata
alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Viscioli” nel Comune
di Miglianico (CH) distinta in catasto al foglio n.16 particelle
n.103/p-342/p-102/p-251/p-472/p-343/p-471-252-344-345-470-253 alle seguenti
norme e condizioni:
Articolo 1
La Ditta è obbligata ad
osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della
Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni
approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile
dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Articolo 2
La zona degli scavi deve
essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui
vertici dell’area interessata.
Articolo 3
L’autorizzazione è valida
per anni 1(uno) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività
estrattiva deve essere intrapresa entro e non oltre 90 giorni dalla predetta
data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori 90
giorni di proroga. La denunzia di inizio dei lavori, e idonea documentazione
attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.vo n. 624/96, deve essere
presentata, ai sensi dell‘art. 28 del D.P.R. n. 128/59, al Servizio Attività
Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al
predetto Servizio la denuncia di inizio di esercizio, il presente provvedimento
si intende decaduta.
Articolo 4
Il deposito cauzionale
per un importo nella misura di Euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00) è stato
effettuato con polizza fideiussoria n.251637071 emessa dalla Società Generali
di Francavilla al Mare (CH) in data 11.10.2005.
Articolo 5
La ditta deve fornire al
Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di .vigilanza e controllo i mezzi
necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle
eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia
Mineraria.
Articolo 6
La Ditta deve altresì
attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti
prescrizioni:
1. I lavori di escavazione devono essere
mantenuti a mt.2,20 dalla linea di falda;
2. Lo scavo deve avvenire contestualmente al
recupero dell’area da est verso ovest mantenendo una distanza di mt. 50,00 tra
il fronte di scavo ed il fronte di ripristino;
3. Il materiale adoperato per il ritombamento
non deve risultare ricompreso negli allegati al D.Lvo. n. 22/1997;
Articolo 7
La Ditta ha l’obbligo di
fornire periodicamente, e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e
Minerarie lo ritiene necessario, i dati statistici relativi all’attività
estrattiva;
Articolo 8
La quantità estraibile
in un anno è complessivamente di circa mc.22.272;
Articolo 9
La Ditta deve attenersi
alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati
dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante
l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:
a) n.1 escavatore
b) n.1 ruspa
c) Vari autocarri
Articolo 10
La Ditta, circa le
modalità della sistemazione ambientale, è tenuta a rispettare l’allegato
approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere,
presentato ai sensi dell’art.6 della L.R. 67/87;
Articolo 11
La presente Determina
deve essere pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi
consentiti dalla legge.
Il Dirigente
del Servizio
Ing. Ezio Faieta