il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta INERTI FORO sas con sede legale in Via Montupoli, 1, Comune di Miglianico (CH), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Viscioli” nel Comune di Miglianico (CH) distinta in catasto al foglio n.16 particelle n.103/p-342/p-102/p-251/p-472/p-343/p-471-252-344-345-470-253 alle seguenti norme e condizioni:

Articolo 1

La Ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.

Articolo 2

La zona degli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell’area interessata.

Articolo 3

L’autorizzazione è valida per anni 1(uno) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro e non oltre 90 giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori 90 giorni di proroga. La denunzia di inizio dei lavori, e idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.vo n. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell‘art. 28 del D.P.R. n. 128/59, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di inizio di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduta.

Articolo 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00) è stato effettuato con polizza fideiussoria n.251637071 emessa dalla Società Generali di Francavilla al Mare (CH) in data 11.10.2005.

Articolo 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di .vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Articolo 6

La Ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

1.   I lavori di escavazione devono essere mantenuti a mt.2,20 dalla linea di falda;

2.   Lo scavo deve avvenire contestualmente al recupero dell’area da est verso ovest mantenendo una distanza di mt. 50,00 tra il fronte di scavo ed il fronte di ripristino;

3.   Il materiale adoperato per il ritombamento non deve risultare ricompreso negli allegati al D.Lvo. n. 22/1997;

Articolo 7

La Ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente, e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo ritiene necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva;

Articolo 8

La quantità  estraibile  in un anno è complessivamente di circa mc.22.272;

Articolo 9

La Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:

a)   n.1 escavatore

b)   n.1 ruspa

c)   Vari autocarri

Articolo 10

La Ditta, circa le modalità della sistemazione ambientale, è tenuta a rispettare l’allegato approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, presentato ai sensi dell’art.6 della L.R. 67/87;

Articolo 11

La presente Determina deve essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.

Il Dirigente del Servizio

Ing. Ezio Faieta