il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta G.C.G. SRL., nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Via Delle Gardenie n. 18/D -  Comune di Vasto (CH), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in località “Cantalupo” del Comune di Monteodorisio(CH) individuata in Catasto al foglio di mappa 2 particella n. 166 (parte) alle seguenti norme a condizioni:

Art. 1

La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con deilbera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 3(tre) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art.4 del D.L.gs. n. 624/1996, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/1959, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 20.000,00 (ventimila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n. 722/50/7782/02 emessa in data 28.04.2006 dalla SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI s.p.a. di TORINO.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-    Deve essere salvaguardata una fascia di rispetto di 150,00 metri dal confine demaniale del Fiume Sinello;

-    La profondità massima di scavo deve risultare 2,00 metri sopra il livello della falda acquifera;

-    Il materiale utilizzato per il ritombamento non deve essere ricompreso nell’elenco allegato al D.L.vo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7

La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 2.222 e complessivamente di mc. 6.665 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di Legge:

a)   n.1 escavatore;   b) n.1 ruspa;   c) vari autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento, allegato “E” art. 6 L.R. 67/1987.

Art. 11

Il presente Provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.

Il Dirigente del Servizio

Ing. Ezio Faieta