il dirigente del servizio
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
La ditta LA TERNA
SRL., nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in c.da Stracca -
Comune di Atri (TE), è autorizzata all’ampliamento della cava di ghiaia sita in
località “S. Lucia” del Comune di Morro D’Oro (TE) individuata in Catasto al
foglio di mappa 31 particelle nn. 18 alle seguenti norme e condizioni:
Art. 1
La ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.
Art. 2
La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.
Art. 3
L’autorizzazione è valida per anni 5 (cinque) dalla data di notifica del presente provvedimento e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea decumentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.gs. n. 624/1996, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R 128/1959, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio a denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.
Art. 4
Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n. 1673146 emessa in data 08.03.2006 datta SOCIETÀ COFACE ASSIGURAZIONI spa. di MILANO.
Art. 5
La ditta dove fornire
al Pubblico Ufficiale prepesto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari
per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali
prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.
Art. 6
Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:
- Durante i lavori di coltivazione deve essere evitato l’impaludamento dell’area mantenendo costantemente efficiente il canale limitrofo;
- La profondità massima di scavo deve risultare 2,00 metri sopra il livello della falda acquifera;
- Prima di passare al lotto successivo deve essere collaudato, da parte dell’Ufficio Cave e Torbiere, il ripristino ambientale del precedente;
- Deve essere presentata, prima dell’inizio lavori, il percorso stradale utilizzato dai mezzi di trasporto;
- Il materiale utilizzato per il ritombamento non deve essere ricompreso nell’elenco allegato al D.L.vo n. 22/1997 a successive modifiche ed integrazioni.
Art. 7
La ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.
Art. 8
La quantità media estraibile annualmente è di mc. 68.540 e complessivamente di mc. 342.700 per l’intera durata dell’attività.
Art. 9
La ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati a norma di Legge:
a) n.1 escavatori; b)n.1 ruspa; c)vari autocarri.
Art. 10
Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato dal Responsabile del Procedimento, allegato “E” art. 6 L.R. 67/1987.
Art. 11
Il presente Provvedimento deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla ditta interessata nei modi consentiti dalla legge.
Il Dirigente del Servizio
Ing. Ezio Faieta