la giunta regionale

Omissis

A voti unanimi resi nei modi di legge

delibera

1)   di approvare il documento istruttorio allegato al presente provvedimento sotto il numero 1 e le unite tabelle A, B, C, D, E, F, F1 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2)   di adeguare, di conseguenza, le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale su strada, con decorrenza1° luglio 2006, secondo le modalità e sulla base delle motivazioni espresse in premessa;

3)   di introdurre a decorrere dal 1° luglio 2006, al fine di migliorare l’offerta di trasporto pubblico, le seguenti misure di incentivazione all’uso del mezzo pubblico:

a)   carnet di 12 biglietti (corsa semplice e validità temporale) sulla rete urbana e suburbana al prezzo di undici;

b)  carnet di 10 biglietti di corsa semplice validi sulla rete interurbana al prezzo di nove biglietti;

c)   biglietto di andata e ritorno sulla rete interurbana con una percentuale di sconto del 10% purchè utilizzabile entro i sette giorni dalla prima vidimatura.

4)   di stabilire che la validità dell’abbonamento mensile è legata al mese solare;

5)   di stabilire che ai servizi ferroviari della Ferrovia Adriatico Sangritana S.r.l. si applicano le tariffe previste per i servizi interurbani su strada;

6)   di stabilire, altresì, che gli abbonamenti per gli studenti sono validi nei giorni feriali del periodo compreso tra il 1^ settembre ed il 30 giugno;

7)   di prendere atto che gli abbonamenti annuali scolastici dei servizi suburbani ed interurbani, le tariffe ferroviarie (tabelle “F” a “F1”), le tariffe relative al supplemento autostradale (tabella “D”) e quelle relative ai bagagli (tabella “E’) rimangono invariate rispetto a quelle stabilite con Deliberazione della Giunta regionale n. 288 del 21.04.2004;

8)   di disporre che le tariffe delle linee intercity, sottratte alla contribuzione regionale, devone essere comunicate al Servizio Economico Finanziario del T.P.L. e Controllo di Gestione della Direzione Trasporti 40 giorni prima della loro decorrenza e si intendono approvate se nei 30 giorni successivi al loro ricevimento il suddetto Servizio non abbia sollevato questioni di legittimità e/o congruità;

9)   di disporre, altresì, che ai fini della individuazione delle tariffe applicabili sulle linee interurbane di arrivo alle seguenti città: L’Aquila, Pescara, Chieti, Teramo, Vasto e Lanciano non si dà luogo a variazione tariffaria qualora la fermata di discesa o di salita non disti oltre 2 km dal capolinea individuato dagli organi competenti, purchè il percorso sia interamente autorizzato;

10) di notificara il dispositivo del presente provvedimento alle Amministrazioni Comunali con servizi di trasporto pubblico urbano ed a tutte le imprese concessionarie interassate;

11) di disporre la pubblicazione del dispositivo del presente provvedimanto e delle tabelle ad esso allegate sul Bollettino della Regione Abruzzo;

12) di dare mandato al Dirigente del Servizio Interventi Gestionali sul Trasporto Pubblico Locale e Politica Tariffaria di provvedere agli adempimenti conseguenti all’adozione del presente atto.

13) di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale per il competente parere della IV Commissione Consiliare, ai sensi dell’art. 3 secondo comma della L.R. 40/91.

Segue allegato