Giunta regionale
Omissis
LA GIUNTA REGIONALE
Premesso che
con l’entrata in vigore del DLgs. 334/99, di attuazione della direttiva 96/82/CE, modificato dal DLgs. 238/05,di attuazione della direttiva 2003/105/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, è diventata prioritaria la collaborazione tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (di seguito: “CNVVF”) e l’Agenzia di Protezione dell’Ambiente e Territorio (APAT), definita con la convenzione sottoscritta il 6 ottobre 2004, le cui finalità si ritengono condivisibili;
si è stato svolto in Abruzzo, il “1° Corso di qualificazione per verificatori ispettivi sui Sistemi di Gestione della Sicurezza”, organizzato dai VVF - Direzione Regionale, d’intesa con l’ARTA - Direzione regionale, con il quale è stato qualificato un gruppo di ispettori, e si è provveduto all’aggiornamento professionale di n. 2 unità già precedentemente qualificate;
Considerato che
si ravvisa l’opportunità di raccordare le attività relative al controllo dei pericoli di incidente rilevante in attuazione del DLgs 17.08.1999, n. 334, come modificato dal DLgs 21.09.2005, n. 238, anche ai fini di una loro omogeneizzazione e di un migliore e razionale impiego delle risorse disponibili delle Amministrazioni, ciascuna per le specifiche competenze;
Considerato che
il DLgs. 334/99 e s.m.i. prevede:
- all’art. 18, il raccordo tra le funzioni dell’ARTA, con quelle del Comitato Tecnico Regionale di prevenzione incendi di cui all’art. 20 del DPR n. 577/82, nell’ambito della disciplina regionale ai sensi dell’art. 72 del DLgs. 112/98;
- all’art. 19, l’attribuzione ai Comitati Tecnici Regionali di prevenzione incendi di cui all’art. 20 del DPR n. 577/82, il compito di svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti a presentazione del rapporto di sicurezza, fino all’emanazione della disciplina regionale ai sensi dell’art. 72 del DLgs. 112/98;
- all’art. 25, comma 1, per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (R.I.R.), soggetti agli articoli 6 e 7 dello stesso, l’attuazione di misure di controllo consistenti anche in visite ispettive al fine di accertare l’adeguatezza della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (di seguito “P.P.I.R.”), posta in atto dal gestore e dei relativi Sistemi di Gestione della Sicurezza (di seguito “S.G.S.);
- all’art. 25, comma 2, che tali visite ispettive per gli stabilimenti di cui agli articoli 6 e 7 del DLgs. 334/99, siano effettuate dalla Regione, sulla base della disponibilità finanziaria prevista dalla legislazione vigente, mentre per quelli di cui all’art. 8, in attesa della attuazione dell’accordo di programma previsto dall’art. 72 del DLgs. 112/98, siano disposte ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 05.11.97;
- all’art. 25, comma 3, che tali verifiche ispettive siano svolte sulla base di criteri stabiliti con Decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con altri ministeri e d’intesa con la Conferenza Unificata Stato - Regioni e devono essere concepite in modo da consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento;
- all’art. 25, comma 4, che tutti gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante siano sottoposti ad un programma di controllo con una periodicità stabilita in base ad una valutazione dei pericoli associati agli incidenti rilevanti di uno specifico stabilimento;
Richiamati
l’art. 18 del DLgs. 334/99, integrato con modifiche dall’art. 10 del DLgs. 238/05, che prevede il raccordo tra le funzioni dell’ARTA con quelle del Comitato Tecnico Regionale di prevenzione incendi di cui all’art. 20 del DPR n. 577/82 e degli altri organismi tecnici coinvolti nell’istruttoria;
l’art. 25 del DLgs. 334/99, in relazione al rispetto delle modalità per l’esercizio della vigilanza e del controllo nell’ambito della disciplina regionale, ai sensi dell’art. 72 del DLgs. 112/98;
il D.M. 05.11.97, che stabilisce che le ispezioni – sopralluogo, devono essere condotte da commissioni composte da almeno n. 3 (tre) dirigenti o funzionari tecnici appartenenti alle amministrazioni di cui all’art. 20, comma 1, del DPR 17 maggio 1997, n. 175, come modificato dall’art. 1, comma 3, della legge 19 maggio 1997, n. 137, scelti tra elenchi indicati dalle amministrazioni stesse;
Vista
la nota del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica - Area IV, prot. n. DCPST/A4/RS/2078 del 23.09.2004, avente per oggetto “Collaborazione con le Regioni per lo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo ai sensi dell’art. 25 del DLgs. 334/99”, relativa alle convenzioni per le verifiche ispettive agli stabilimenti, assoggettati agli obblighi di cui agli articoli 6 e 7 del DLgs. 334/99 e s.m.i.;
Ritenuto
necessario che la Regione Abruzzo, Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia - Servizio Gestione Rifiuti, disponga ed organizzi le verifiche ispettive per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, di cui all’art. 6 del DLgs. 334/99 e s.m.i., in analogia a quanto già avviene a livello nazionale, per gli stabilimenti di cui all’art. 8 dello stesso decreto, nelle Regioni che al riguardo non hanno ancora attuato il procedimento previsto all’art. 72 del DLgs. 112/98, per le quali le verifiche ispettive sono disposte dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio;
Dato atto che
l’art. 72 del DLgs. 112/98, è inserito al Capo III°: “Protezione della natura, dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione rifiuti”;
Valutato
di affidare alla Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia – Servizio Gestione Rifiuti, i successivi adempimenti necessari a dar corso a quanto stabilito con il presente atto deliberativo, ivi compresi, in particolare la redazione e l’adozione di uno specifico “Protocollo d’intesa” tra le parti, per organizzare le iniziative più efficaci per l’attuazione delle finalità delle normative sopra richiamate in materia di impianti a rischio di incidenti rilevanti e l’assunzione degli oneri di carattere economico-finanziario da parte della Regione Abruzzo, valutabile in € 20.000;
Ritenuto che
la collaborazione tra i vari soggetti interessati, definita con il “Protocollo d’intesa”, possa durare dal giorno della sottoscrizione dello stesso fino alla data di entrata in vigore dell’accordo di programma tra Stato e Regioni, stipulato a seguito della pubblicazione della legge regionale attuativa del DLgs.334/99, come modificato dal DLgs.238/05, rimanendo inteso che nessuna delle parti potrà recedere dalla stessa, fatte salve le cause di forza maggiore dovute a necessità correlate con i compiti istituzionali del C.N.VV.F.;
Dato atto che
Il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto;
Visti
il DLgs. 334/99;
il DLgs. 238/05;
il DLgs. 112/98;
il DPR 17 maggio 1997, n. 175 e s.m.i.;
il D.M. 05.11.97;
Vista
la L.R. n. 77 del 14.09.99 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
di approvare lo schema di “Protocollo d’intesa”, predisposto dal Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia, tra la Regione Abruzzo, la Direzione Regionale dei VV.F., l’ISPESL e l’ARTA - Direzione regionale, di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di stabilire che il “Protocollo d’intesa” sia sottoscritto, per conto dell’Amministrazione regionale, dall’Assessore all’Ambiente;
di demandare al Servizio Gestione Rifiuti della Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia, i successivi adempimenti necessari all’attuazione del “Protocollo d’intesa”, ivi compreso l’assunzione di oneri di carattere economico-finanziario;
di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva del “Protocollo d’intesa” di cui all’Allegato 1, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Segue allegato