L’anno duemilasei, il giorno ventiquattro del mese di febbraio nel proprio ufficio sito in Via Roma, pal. Del Tosto

IL DIRIGENTE

Omissis

DETERMINA

1.   di confermare la concessione dei terreni di natura demaniale civica, ubicati in località “Colle Leone” in tenimento del Comune censuario di Paganica individuati in catasto al foglio 7 particella n. 403 per attività estrattiva e recupero ambientale alla ditta “Cava Inerti di Ciuffini Secondino” S.a.s., alle condizioni stabilite dalla Regione Abruzzo con determina dirigenziale n° DH16/945 che si trascrivono: il Comune deve imporre al concessionario:

-    il pagamento contestuale alla stipula dell’atto di concessione della somma stabilita dal comma 9 dell’art. 2 della L.R. n. 68/99 (prezzo al mc del materiale da estrarre) nonché la somma di € 401,02 quale canone annuo minimo garantito;

-    di soddisfare le spese contrattuali con la relativa produzione documentale;

-    di soddisfare eventuali diritti di terzi sul terreno da acquisire non rilevati dal sopralluogo del Servizio Bonifica Economia Montana e Foreste;

-    di ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall’iniziativa d’impresa che si andrà ad attuare sul terreno da acquisire;

-    di ripristino dello stato dei luoghi, ambientalmente risanato, in caso di risoluzione contrattuale anticipata o a fine concessione;

-    prima della stipula dell’atto predisporre un progetto esecutivo di escavazione e ripristino ambientale da sottoporre all’approvazione del Servizio Attività estrattiva della Regione e all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di L’Aquila rispettando eventuali divieti o prescrizioni che fossero emanati in merito;

-             effettuare le misurazioni ogni anno o frazione di anno, al fine di quantificare il materiale che si andrà ad estrarre;

-    di obbligare il Comune, prima della stipula dell’atto di concessione, ad acquisire il parere di cui all’art. 1 lett. h) della Legge 431/85 da richiedere alla Giunta Regionale Settore Urbanistica B.A. – L’Aquila (da citare nell’atto di concessione, art. 5 L.R. n. 3/98, pena la decadenza;

-    di obbligare il Comune a stipulare l’atto di concessione entro anni 2 (due) a decorrere dalla data di ricevimento della determinazione n. DH16/945;

-    di obbligare il Comune a trasmettere copia conforme dell’atto di concessione alla Giunta Regionale Direzione Agricoltura Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca Servizio Foreste e Demanio Civico e Armentizio – Via Catullo, 17 – 65100 Pescara;

-    di obbligare il Comune a reinvestire i proventi derivanti dalla concessione secondo il disposto dell’art. 5 della L.R. n. 3/98;

2.   di confermare la durata della concessione in anni 5 (cinque), come dal citato verbale del C.T.R. per le cave, con l’obbligo di rinnovo del N.O. del Servizio BB.AA. allo scadere dei 5 anni;

3.   di stabilire il pagamento della prima rata di acconto per l’anno 2006 di € 2.000,00 da effettuarsi alla stipula del contratto. Le successive rate di € 2.000,00 dovranno essere versate entro il 31 dicembre di ciascun anno. In caso di forzata inattività il canone minimo garantito è stabilito in € 401,02;

4.   di stabilire il pagamento del materiale estratto ed utilizzabile al costo di € 0,57/mc con impiego di sostanze esplosive e € 0,85/mc con impiego di mezzi meccanici per l’anno corrente, fatti salvi gli adeguamenti previsti dalle determinazioni regionali ai sensi della L.R. n. 54/83 art. 14;

5.   di disporre:

-    la verifica triennale del materiale effettivamente estratto, mediante rilievo topografico, dimostrazione della tipologia di escavazione utilizzata (con sostanze esplosive o uso di mezzi meccanici) e perizia giurata da un tecnico abilitato, all’uopo incaricato dal concessionario a sue cure e spese, da depositare presso il Settore Ambiente per il calcolo del conguaglio di pagamento del materiale estratto;

-             l’accantonamento nell’ambito della cava del materiale inutilizzabile ai fini commerciali e da utilizzare per il ripristino ambientale nonché a disposizione per le verifiche triennali e per i controlli degli Enti competenti;

-    il pagamento di tutte le spese contrattuali con relativa produzione documentale da parte della ditta “Cava Inerti di Ciuffini Secondino” S.a.s., la quale dovrà soddisfare eventuali diritti di terzi ed ottemperare a tutti gli obblighi di legge derivanti dall’iniziativa imprenditoriale che la stessa andrà ad attuare sui terreni di cui trattasi;

-    il puntuale rispetto del progetto di coltivazione della cava, approvato dalla Regione Abruzzo, Settore Attività estrattive e delle disposizioni riportate nel verbale della Conferenza dei servizi del 12 agosto del 2005 sottolineando che “prima dell’inizio dei lavori dovrà essere presentato un dettagliato programma relativo all’andamento dei lavori di estrazione e ripristino ambientale”;

-    la retrocessione delle aree ambientalmente risanate in caso di risoluzione contrattuale anticipata;

6.   di stabilire che il mancato pagamento, nei termini citati, di almeno due rate consecutive del canone senza la preventiva autorizzazione comunale, comporterà la sospensione dell’attività estrattiva fino al completo pagamento di quanto dovuto, oltre gli interessi di mora previsti per legge. Il ripetuto mancato pagamento nei termini di cui sopra determinerà l’immediata decadenza dei benefici del contratto ed il conseguente obbligo da parte del concessionario del ripristino dei luoghi;

7.   di dare atto che l’Amministrazione comunale utilizzerà il ricavato in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa;

8.   di accertare la somma di € 2.000,00 quale acconto sul materiale estratto sul CAP 123043/0 bilancio 2006 e di impegnare la stessa sul CAP 363501 “Proventi di uso civico da reimpiegare” bilancio 2006 Imp. /06;

9.   di stabilire che relativamente agli anni successivi le predette somme saranno incassate sugli appositi capitoli di bilancio;

10. di stabilire altresì che, contestualmente al pagamento degli importi dovuti presso la Tesoreria Comunale, il concessionario dovrà produrre copia dell’avvenuto versamento al Settore Ambiente;

Restano ferme ed invariate tutte le prescrizioni imposte dalla Regione Abruzzo, C.T.R. per le Cave nonché quelle del disciplinare per la regolamentazione delle attività estrattive di cui alla L.R. 54/83, approvato con D.G. n. 204 del 23.01.85 e vistato dalla Commissione di Controllo in data 06.02.1985 prot. 668/85;

Il presente provvedimento, rilasciato esclusivamente ai sensi della L.R. 54/83, L.R. 67/87 e L.R. 6/05 fatti salvi eventuali diritti di terzi, sarà notificato alla Ditta concessionaria nei modi di legge.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate.

Lo stesso verrà pubblicato sul B.U.R.A. a cura del Comune e con spese a carico della Ditta medesima.

Copia dello stesso e dei relativi atti, sarà inviato a cura di questo Settore ai seguenti uffici:

-    Comune di L’Aquila, Settore Servizi Finanziari per quanto di rispettiva competenza;

-    Regione Abruzzo, Servizio Energia e Industria, Ufficio Attività estrattiva – Via Raffaello – 65100 Pescara;

-             Ministero per l’Ambiente, Direzione Generale per la Difesa del Suolo, Via Nomentana, 2 – 00161 Roma;

-             Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, Viale Duca degli Abruzzi – 67100 – L’Aquila;

L’Aquila, 24 febbraio 2006

Il Minutante

Dott. Agr. Antonio Di Felice

Il Dirigente

Avv. Paola Giuliani