IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente
della giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Sostituzione dell’art. 19 “Interventi a favore della ricomposizione fondiaria e dei giovani agricoltori” della L.R. 95/2000)

1.   L’art. 19 della L.R. 18 maggio 2000, n. 95 “Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane” è così sostituito:

«Art. 19

(Interventi a favore della ricomposizione fondiaria)

1.   Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria nelle zone montane e lo sviluppo dell’attività agricola la Regione accorda contributi e finanziamenti per l’acquisto e la permuta di terreni, per la formazione e per l’arrotondamento della proprietà coltivatrice, sino alla concorrenza di almeno il 50% delle disponibilità finanziarie recate dalle leggi vigenti in materia di formazione della proprietà coltivatrice e promuove, attraverso i Comuni e le Comunità montane, procedure di acquisizione e successiva alienazione dei terreni incolti produttivi, ai seguenti beneficiari:

a)             coltivatori diretti di età compresa fra i 18 ed i 60 anni, residenti nelle zone montane;

b)  eredi considerati affittuari, ai sensi dell’art. 49 della legge 3 maggio 1982 n. 203 “Norme sui contratti agrari”, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane);

c)             cooperative e consorzi agricoli con sede in territorio montano nei quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il 40%, da persone in età compresa tra i 18 e i 60 anni;

d)  ai proprietari di terreni, anche non coltivatori diretti dello stesso comune, per i terreni confinanti e/o resi confinanti;

e)   ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale anche se non residenti;

f)   a qualsiasi persona, fisica o giuridica, anche non residente nella zona o extracomunitaria, che presenti idoneo progetto per la costituzione di nuove aziende agricole nel rispetto degli obiettivi dell’intera legge.

2.   Ai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 1 possono essere concessi solo contributi, e nella misura massima pari ai costi sostenuti per spese notarili, di registrazione, trascrizione e voltura, debitamente documentati.

3.   Per gli obiettivi di cui al comma 1, in prima applicazione:

a)   i Comuni:

1)       individuano, attraverso specifico censimento ed entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, tutti i terreni incolti produttivi del loro territorio ed i relativi proprietari;

2)       contattano, entro i successivi 45 giorni, tali proprietari ed acquisiscono la loro eventuale disponibilità alla cessione volontaria a terzi al prezzo corrispondente al vigente valore agricolo medio della zona per terreni incolto-produttivo, determinato dalla Giunta regionale – I Dipartimento – Lavori Pubblici ai sensi del 1° comma dell’art. 16 della legge 22.10.1971 n. 865 e pubblicato nel B.U.R.A.;

3)       acquisiscono, attraverso bando pubblico e contestualmente agli adempimenti di cui al precedente punto 2), eventuali richieste di altri proprietari di terreni nel territorio comunale, comunque coltivati, per la loro alienazione con le finalità e con i benefici della presente legge, al prezzo del valore agricolo medio vigente relativo alla coltivazione in essere, determinato come alla precedente punto 2), ridotto del 20%;

4)       rimettono agli organi di presidenza della Comunità montana di appartenenza i risultati delle indagini di cui sopra entro 30 giorni dalla scadenza di cui al precedente punto 2).

b) Le Comunità montane:

1)       provvedono alla classificazione ed alla costituzione di fondi alienabili, in base all’estensione ed all’ubicazione, entro 60 giorni dal ricevimento dei dati rimessi dai Comuni;

2)       acquisiscono, attraverso idonea informazione e pubblicità, entro i successivi 30 giorni, i nomi di tutti gli interessati all’acquisto dei terreni come sopra ritenuti alienabili e fissa il loro prezzo di alienazione, che non può essere inferiore al prezzo di acquisizione né superare di oltre il 10% il valore agricolo medio vigente nella zona per la coltura in essere, determinato come al precedente punto 2) lettera a);

3)       individuano, fatti salvi i diritti di prelazione previsti dalle vigenti leggi regionali, nazionali e comunitarie, tra quanti si sono proposti, le priorità di acquisizione nel rispetto dell’ordine di cui al precedente comma 1, e degli obiettivi del presente articolo;

4)       predispongono i contratti tipo, stipulano convenzioni con i roganti e definiscono i criteri d’impegno (cauzioni e tempi) sia per i venditori che per gli acquirenti;

5)       convocano le parti interessate e concordano con essi ed i roganti la data per la stipula degli atti di compravendita, cui partecipano anche per l’incasso dell’eccedenza del prezzo di compravendita, predeterminato come al precedente punto 2) e per la restituzione delle cauzioni incamerate con gli atti d’impegno;

6)       acquisiscono le istanze di contributi e di finanziamenti; qualora i contributi e i finanziamenti risultino spettanti, trasmettono le istanze alla Regione Abruzzo – Assessorato all’Agricoltura –, per la loro liquidazione; la Regione provvede con le disponibilità di cui al comma 1 entro 60 gg. dalla loro ricezione direttamente ai beneficiari nei modi indicati dagli stessi beneficiari nella relativa istanza;

7)       Possono acquistare direttamente tutti i terreni alienabili e privi di potenziali acquirenti, che se non rivenduti entro sei mesi dalla data del loro acquisto possono essere concessi in affitto o in appalto ad imprenditori agricoli della zona.

4.   Per gli stessi obiettivi di cui al comma 1, successivamente:

a)   i comuni seguitano con il proprio ufficio tecnico a recepire ed a trasmettere alle comunità montane di appartenenza istanze di alienazioni e acquisizioni di terreni.

b)  le comunità montane danno seguito con le proprie strutture e con i criteri su esposti agli adempimenti loro affidati anche per l’alienazione a terzi di terreni resi alienabili successivamente dai comuni per gli obiettivi della presente legge.

5.   Il maggiore incasso dall’alienazione rispetto all’acquisizione costituisce un fondo speciale per le comunità montane, da utilizzare per i pagamenti e gli incassi conseguenti alle operazioni immobiliari di cui al punto 7) della lettera b) del comma 3 della presente legge e per la realizzazione di infrastrutture intercomunali finalizzate agli obiettivi della stessa legge.

6.   Qualora i terreni oggetto del presente articolo non vengono coltivati entro un anno dalla data di concessione dei contributi o nei 10 anni successivi alla stessa data siano alienati, divisi o sia modificata la loro destinazione, i soggetti beneficiari decadono dal beneficio, con il conseguente obbligo di restituzione dei finanziamenti ricevuti maggiorati degli interessi legali».

Art. 2
(Entrata in vigore)

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 23 Giugno 2006

OTTAVIANTO DEL TURCO