IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente
della giunta regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Abrogazione del comma 2 dell'art. 1 della L.R. 26/2003
1. Il comma 2 dell'art. 1 della L.R. 26/2003 (Integrazione alla L.R. 11/1999 concernente: Attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998 - Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale per il conferimento di funzioni a compiti amministrativi agli enti), inserito dal comma 4 dell'art. 111 della L.R. 6/2005, è abrogato.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
L’Aquila, addì 16 Giugno 2006
OTTAVIANTO DEL TURCO