IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente
della giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1
Abrogazione del comma 2 dell'art. 1 della L.R. 26/2003

1.   Il comma 2 dell'art. 1 della L.R. 26/2003 (Integrazione alla L.R. 11/1999 concernente: Attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998 - Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale per il conferimento di funzioni a compiti amministrativi agli enti), inserito dal comma 4 dell'art. 111 della L.R. 6/2005, è abrogato.

Art. 2
Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 16 Giugno 2006

OTTAVIANTO DEL TURCO