IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente
della giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1.   La presente legge disciplina l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di seguito denominato: "tributo", in conformità alle disposizioni di cui all’art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata: "legge statale", al fine di disincentivare la produzione di rifiuti e favorire il recupero dagli stessi di materia prima ed energia.

Art. 2
Oggetto del tributo

1.   Il tributo si applica ai rifiuti solidi disciplinati dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22: Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, i cui effetti sono prorogati ai sensi dell'art. 264, lett. i) del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato: "decreto", riferiti all’allegato "A" dello stesso, compresi i fanghi anche palabili:

a)   conferiti in discarica autorizzata;

b)  smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

c)   smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.

Art. 3
Soggetti passivi

1.   Il tributo, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento dei rifiuti, è dovuto:

a)   dal gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo;

b)  dal gestore dell’impianto di incenerimento per rifiuti smaltiti tal quali senza recupero di energia.

2.   Il tributo è altresì dovuto:

a)   da chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, attività di discarica abusiva;

b)  da chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti.

Art. 4
Soggetti obbligati in solido

1.                  L’utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, ai sensi dell'art. 3, comma 32, della legge statale, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva alla competente struttura in materia di rifiuti della Regione, prima della constatazione delle violazioni di legge, è tenuto in solido:

a)   agli oneri di bonifica;

b)  al risarcimento del danno ambientale;

c)   al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie previste.

Art. 5
Base imponibile e determinazione del tributo

1.   La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti, determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti ai sensi dell'art. 12 del decreto, ovvero, in assenza di essi, sulla base di quanto previsto dall’art. 11.

2.   Con riferimento alle definizioni ed alla classificazione di cui agli artt. 6 e 7 del decreto, l'ammontare del tributo è determinato per ogni mille chilogrammi di rifiuti conferiti in discarica, applicando, se stabilito, il coefficiente di correzione di cui all’art. 3, comma 29, della legge statale, in:

a)   € 3 per i rifiuti speciali non pericolosi dei settori minerario, estrattivo, edilizio (costruzione e demolizione - di seguito denominati "C & D"), lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi, sia tal quali che derivanti da impianti di trattamento;

b)  € 6 per i rifiuti speciali pericolosi dei settori minerario, estrattivo, edilizio (C & D), lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi, sia tal quali che derivanti da impianti di trattamento;

c)   € 10 per i rifiuti speciali non pericolosi, non rientranti in quelli di cui alla lett. a);

d)  € 20 per i rifiuti speciali pericolosi, non rientranti in quelli di cui alla lett. b);

e)   € 25 per tutti i rifiuti urbani conferiti tal quali, per i rifiuti urbani provenienti da fuori ATO e da fuori regione;

f)   € 11 per tutti i restanti tipi di rifiuti.

3.   Sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 30% dell'ammontare fissato dal comma 2, lett. e) i seguenti rifiuti:

a)   rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

b)  rifiuti trattati, esclusa la sola riduzione volumetrica senza selezione, scarti e sovvalli di rifiuti urbani e speciali, derivanti da impianti a tecnologia complessa ove vengono svolte operazioni, ai sensi degli artt. 27, 28, 31 e 33 del decreto, conferiti ai fini dello smaltimento in discariche, nonché le scorie dei forni degli impianti di incenerimento conferite in discarica per rifiuti non pericolosi;

c)   i rifiuti non pericolosi di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) del D.M. 3.8.2005: Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;

d)  i fanghi palabili, conferiti in discariche controllate;

e)   i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle spiagge marittime, lacuali e fluviali, come individuati dall’art. 7, comma 2, lettera d) del decreto.

4.   Sono soggetti al pagamento del tributo, nella misura del 30% dell'ammontare fissato dal comma 2, lett. a), i rifiuti provenienti da attività di ripristino ambientale di siti inquinati nonché da attività di bonifica regolate dalla vigente normativa, anche in tema di amianto, effettuate all’interno del territorio regionale.

5.   Sono soggetti al pagamento del tributo, nella misura del 80% dell'ammontare fissato al comma 2, lett. e), i Comuni in cui la produzione totale procapite annua dei rifiuti urbani (kg/ab/a), sia inferiore del 20% rispetto alla produzione totale media procapite annua dei rifiuti urbani (kg/ab/a) della Provincia territorialmente interessata, riferita all’anno precedente.

6.   La frazione organica stabilizzata (FOS) utilizzata per la ricopertura giornaliera, secondo la normativa vigente, nonché gli altri materiali utilizzati per la realizzazione e gestione di discariche, non sono assoggettati al pagamento del tributo, limitatamente alle quantità previste nel progetto di discarica, autorizzate e riportate nei registri di cui all’art. 12 del decreto.

7.                  L'ammontare del tributo è fissato con legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo; in caso di mancata determinazione dell’importo, si intende prorogata la misura vigente.

Art. 6
Agevolazioni collegate all’effettivo recupero dei rifiuti

1.   I rifiuti di cui all’art. 5, comma 3, lett. b), sono soggetti al pagamento del tributo in misura ulteriormente ridotta, per le percentuali appresso indicate:

a)   30% del tributo, qualora nell'anno precedente il Comune produttore abbia assicurato il raggiungimento dell'obiettivo del 50% di rifiuti urbani effettivamente avviati a recupero;

b)  50% del tributo, qualora nell'anno precedente il Comune produttore abbia assicurato il raggiungimento dell'obiettivo del 35% di rifiuti urbani effettivamente avviati a recupero.

2.   Le suddette riduzioni sono applicate anche ai Comuni che raggiungono il 50% ed il 35%, aggiungendo alle percentuali di rifiuti effettivamente avviati a recupero quelle ottenute attraverso la riduzione a monte della quantità procapite annua di rifiuti prodotti (kg/ab/a).

3.   Il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di effettivo recupero è certificato annualmente, a seguito di accertamento delle Province tramite gli Osservatori Provinciali Rifiuti (OPR), istituiti ai sensi dell’art. 10, comma 5 della legge 23 marzo 2001, n. 93, sulla base di una relazione documentata e sottoscritta dal Comune, da inviare alla Provincia territorialmente competente, entro il 28 febbraio di ogni anno, attestante le quantità di rifiuti raccolti in modo differenziato e quelle avviati all’effettivo recupero, secondo il metodo regionale di calcolo della percentuale di raccolta differenziata.

4.   Le riduzioni del tributo previste dal comma 1 non si applicano ai rifiuti prodotti da territori extra regionali.

5.   In caso di bonifica di siti inquinati, mediante utilizzazione di rifiuti già presenti nel sito, i rifiuti bonificati ai sensi della normativa vigente in materia, utilizzati per gli interventi previsti dal progetto, non sono assoggettati al pagamento del tributo.

Art. 7
Modalità di versamento

1.   Il tributo è versato dai soggetti passivi, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito, direttamente alla Tesoreria della Regione Abruzzo, utilizzando il sistema bancario e/o postale, con l'obbligo di indicazione nella causale:

a)   ragione sociale, sede legale ed amministrativa, codice fiscale o partita IVA della ditta, nonché le generalità del legale rappresentante;

b)             ubicazione della discarica o dell’impianto di incenerimento;

c)   il trimestre di riferimento in cui è avvenuto il conferimento in discarica o nell’impianto di incenerimento;

d)  quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno, raggruppati conformemente alle tipologie di cui all’art. 5, indicando, per ciascuna, il trimestre in cui è avvenuto il conferimento in discarica o lo smaltimento nell'impianto di incenerimento;

e)             liquidazione del conseguente debito d’imposta;

f)             indicazione della data e degli importi dei versamenti trimestrali effettuati.

Art. 8
Presentazione della dichiarazione

1.   La dichiarazione deve essere redatta secondo il modello predisposto dalla struttura regionale competente in materia tributaria.

2.   La dichiarazione deve essere presentata, entro il 28 febbraio, direttamente alla competente struttura tributaria della Regione, che ne rilascia ricevuta attestante la data di presentazione, ovvero può essere spedita alla struttura stessa in plico raccomandato e, in questo caso, quale data di presentazione, fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

3.   A cura della struttura di cui al comma 2, copia della dichiarazione viene trasmessa, entro trenta giorni dal ricevimento, alla Provincia nel cui territorio è ubicata la discarica o l'impianto di incenerimento.

4.   La dichiarazione presentata, ma priva di sottoscrizione del legale rappresentante o difforme dal modello di cui al comma 1, è da considerare omessa se, entro trenta giorni dalla notifica dell’avviso per la conseguente regolarizzazione, il soggetto obbligato non provveda a sanare l’inadempienza.

Art. 9
Delega alle Province

1.   Le funzioni concernenti l’accertamento del tributo, l’accertamento e le contestazioni delle violazioni tributarie, nonché il relativo contenzioso amministrativo e l’eventuale rappresentanza in giudizio sia nel contenzioso amministrativo che tributario, sono delegate alle Province territorialmente competenti.

2.   Le Province sono tenute ad inviare alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente delega che contenga:

a)   i dati relativi alle discariche e agli impianti di incenerimento senza recupero di energia operanti nel territorio provinciale nell'anno precedente;

b)  i dati relativi al contenzioso tributario e amministrativo con l’indicazione delle somme del tributo evaso recuperate;

c)   i dati relativi alle somme introitate derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie in attuazione di quanto previsto dalla presente legge.

d)  i dati relativi alle modalità di utilizzo delle somme del tributo, in conformità con le finalità di cui all’art. 3, comma 27 della legge statale e dell’art. 15 della presente legge.

3.   Per l’esercizio delle funzioni previste dal comma 1, è assegnato a ciascuna Provincia il 5% del gettito annuo del tributo, determinato secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 15.

4.                  L'erogazione delle somme previste a favore delle Province, ai sensi del comma 3 del presente articolo, è subordinata all'acquisizione da parte della Regione della relazione di cui al comma 2.

Art. 10
Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie

1.   I soggetti di cui all’art. 3, comma 33, della legge statale redigono apposito processo verbale di constatazione, da trasmettere al competente ufficio provinciale entro sessanta giorni dalla sua redazione.

2.   La Provincia, accertata la violazione, la contesta al trasgressore con invito al pagamento, in unica soluzione, della tassa evasa e delle sanzioni. La contestazione della violazione è comunicata all’interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

3.   Nel caso in cui dagli atti d’ufficio si ravvisi direttamente la violazione commessa, l’accertamento e la contestazione sono effettuati d’ufficio con le modalità stabilite al comma 2.

4.   L’importo del tributo evaso e degli interessi moratori va versato direttamente alla Regione, secondo le modalità di cui all’art. 7, mentre l’importo delle sanzioni amministrative e tributarie e delle spese del procedimento va versato alla Provincia.

5.   Nel caso in cui i soggetti ostacolino, in qualunque modo, agli aventi diritto l’espletamento degli accertamenti, si applica a loro carico la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 5.164,00, nonché le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689: Modifiche al sistema penale.

6.   Nel caso in cui non fosse possibile determinare il momento del conferimento in discarica dei rifiuti di cui all’art. 2, gli stessi si presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data dell’accertamento di cui all’art. 10.

7.   Nel caso in cui non fosse altrimenti possibile determinare il quantitativo, per categoria, dei rifiuti di cui all’art. 2, lo stesso quantitativo si presume accertato sulla base del volume dei rifiuti rapportato ad un fattore di conversione peso/volume pari a 1 ed applicando l’aliquota massima del tributo vigente.

8.   Avverso la presunzione di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, è ammessa la prova contraria da parte dei soggetti interessati, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica di cui al comma 2.

Art. 11
Sanzioni

1.   Per l’omessa e/o infedele registrazione delle operazioni di conferimento, si applica la sanzione amministrativa del 200% del tributo speciale relativo all’operazione.

2.   Per l’omessa dichiarazione di cui all’art. 8, comma 2, si applica la sanzione amministrativa di € 516,46. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione di € 103,29.

3.   Per l’omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo speciale, oltre al pagamento del tributo dovuto, si applica la sanzione amministrativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471: Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, pari al 30% di ogni importo non versato o tardivamente versato e gli interessi moratori nella misura fissata per l’interesse legale, a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto alla Regione.

4.   Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene l’adesione del contribuente ed il contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5.   Per la riscossione coattiva delle somme a qualsiasi titolo dovute alla Regione per il tributo speciale, ivi comprese le somme relative alle sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni in materia previste dal D.Lgs 26 febbraio 1999, n. 46: Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337, del D.Lgs 13 aprile 1999, n. 112: Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 337/1998 e del D.Lgs 27 aprile 2001, n. 193: Disposizioni integrative e correttive dei D.Lgs 26 febbraio 1999, n. 46 e D.Lgs 112/1999 in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione.

6.   Il diritto alla riscossione del tributo e delle penalità si prescrive nel termine di cinque anni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale di cui all’art. 8.

7.   In ogni caso i soggetti passivi del tributo possono avvalersi del ravvedimento di cui all’art. 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 472: Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie.

Art. 12
Discariche abusive

1.   Chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l’attività di una discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti è soggetto al pagamento del tributo speciale e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l’ammontare del tributo stesso, oltre alle sanzioni amministrative previste dall’art. 11.

2.   Resta ferma l’applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della vigente normativa sullo smaltimenti dei rifiuti e l’obbligo di procedere alla bonifica ed alla rimessa in pristino dell’area ove esercita l’attività di cui al comma 1.

3.                  L’utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale ed al pagamento del tributo speciale e delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi regionali prima dell'accertamento delle violazioni di legge.

4.   Nel caso delle violazioni individuate nel presente articolo, non si applicano le agevolazioni indicate nell’art. 11, comma 4.

5.   Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione, tramite il competente servizio per la gestione dei rifiuti, promuove forme di collaborazione tra le Province, il Corpo Forestale dello Stato, il Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente e la Guardia di Finanza.

Art. 13
Decadenza, rimborsi e compensazione

1.                  L'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge deve essere eseguito entro il termine di decadenza di cinque anni, a decorrere dall'ultimo giorno utile per la presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 8. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento dell'accertamento del fatto illecito.

2.   Gli aventi titolo possono richiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno di pagamento con gli interessi previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29: Norme per la disciplina delle riscossioni dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari e successive modifiche e integrazioni.

3.   Chi abbia indebitamente o erroneamente pagato un importo superiore al tributo dovuto può, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare seguente, operare la compensazione, anche parziale, tra le somme indebitamente o erroneamente pagate e quelle da versare quale tributo per il trimestre solare trascorso.

4.   Per i controlli di competenza, l'interessato deve inviare, contemporaneamente all'operazione di cui al comma 3, alla struttura regionale competente in materia tributaria, la comunicazione che evidenzi la compensazione tra le somme indebitamente o erroneamente pagate per il trimestre solare precedente e la somma che avrebbe dovuto versare per il trimestre solare successivo.

5.   La compensazione di cui sopra deve essere annotata nella dichiarazione prevista dall'art. 8; qualora sia accertata un’erronea compensazione, si applica una sanzione amministrativa prevista per l’omesso versamento.

Art. 14
Comunicazioni e contenzioso

1.   Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di discariche o di impianti di incenerimento, ai sensi della legislazione statale e regionale, comunicano alla struttura regionale competente in materia tributaria, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le informazioni ed i dati rilevanti ai fini dell'applicazione del tributo, relativi alle autorizzazioni in essere.

2.   Gli enti di cui al comma 1 comunicano, inoltre, alla struttura regionale competente in materia tributaria, i dati relativi alle nuove autorizzazioni ed alle modifiche di quelle in essere, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento.

3.   Le controversie in materia di applicazione del tributo appartengono alla competenza della giurisdizione tributaria, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546: Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 431 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15
Fondo ambientale

1.   Il gettito del tributo è iscritto nel Cap. 11690 (U.P.B. 01.01.002) denominato: Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - art. 3, comma 24, legge 549/1995, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

2.   Una quota del 10% del gettito del tributo è dovuta alle Province in ragione del gettito riferito alle discariche e agli impianti di incenerimento senza recupero di energia, situati nel territorio di ciascuna Provincia ed iscritto nel Cap. 291531 (UPB 05.01.011) denominato: Quota del 10% del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla legge 549/1995 da destinare alle Province, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

3.   Per le finalità di cui all'art. 3, comma 27, della legge statale e per gli altri interventi previsti e disciplinati dall'art. 34, comma 2, della L.R. 28.4.2000, n. 83: Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano regionale dei rifiuti, il 35% del gettito annuo del tributo, al netto di quanto già destinato alle Province, ai sensi del comma 2, è iscritto al Cap. 292210 (UPB 05.02.010) denominato: Fondo regionale per gli interventi di prevenzione dagli inquinamenti e risanamento ambientale, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

4.   A titolo di concorso nelle spese della delega, previste dalla presente legge, la Regione riconosce alle Province una quota pari al 5% del gettito annuo del tributo, al netto di quanto già destinato ai sensi dei commi 2 e 3.

5.   Un ulteriore 10% del gettito annuo del tributo, al netto di quanto già destinato ai sensi dei commi 2, 3 e 4, è destinato alle Province, per l'esercizio delle funzioni delegate dalla L.R. 83/2000. Il riparto di dette quote è disposto dal dirigente della struttura regionale competente in materia tributaria, sulla base dei criteri di cui al comma 2.

6.   La struttura regionale competente in materia tributaria può erogare, a titolo di acconto, su richiesta della Provincia, un importo pari al 50% della somma erogata nell'anno precedente.

7.   Le entrate, derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie, sono introitate direttamente dalle Province nei loro bilanci, per essere destinate all'esercizio delle funzioni amministrative e delle attività di controllo ambientale, di cui all'art. 20 del decreto.

Art. 16
Abrogazione di norme

1.   Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni relative alla disciplina del tributo:

a)   L.R. 16 dicembre 1998, n. 146: Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

b)  l’art. 1 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l’anno 2000. Legge Finanziaria regionale;

c)   l’art. 41 della L.R. 28 aprile 2000, n. 83: Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del piano regionale dei rifiuti;

d)  L.R. 10 agosto 2002, n. 20: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 146/1998 recante: Disciplina per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

e)   L.R. 26 luglio 2004, n. 20: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 146/1998 concernente: Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

f)   L.R. 3 marzo 2005, n. 14: Adeguamento della L.R. 26.7.2004, n. 20 alla normativa nazionale di cui al D.Lgs. 13.1.2003, n. 36.

Art. 17
Rinvio

1.   Per quanto non disciplinato dalla presente legge regionale, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 3 della legge statale, nonché le disposizioni di legge comunque applicabili alla materia oggetto della presente legge.

Art. 18
Disposizioni transitorie

1.   Sino all’emanazione del decreto di cui al comma 4, dell’art. 205 del D.Lgs 3 aprile 2006: Norme in materia ambientale, ed all’approvazione del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti, secondo le disposizioni dello stesso, continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all’art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

Art. 19
Entrata in vigore

1.   La presente legge è pubblicata sul B.U.R.A. ed entra in vigore come previsto dall’art. 3, comma 29 della legge statale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L’Aquila, addì 16 Giugno 2006

OTTAVIANTO DEL TURCO