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DELIBERA

1)   di approvare, la: “Variante specifica al vigente P.R.G. ai sensi della L.R. n° 18/83 all’interno della MacroZona Uno. Localizzazione del Villaggio Olimpico per i XVI° Giochi del Mediterraneo”. Costituita dai seguenti elaborati tecnici, aggiornati con le modifiche effettuate a seguito dell’accoglimento delle Osservazioni di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n° 219 del 12/05/2006 di controdeduzioni alle Osservazioni, sopra citata:

Stato di fatto

a) – Relazione descrittiva della MacroZona Uno;

b) – Perimetro della MacroZona su carta tecnica regionale;

c) – Stralcio PRG vigente;

d) – Stato di attuazione delle aree su carta tecnica regionale;

e) – Individuazione delle istanze di riqualificazione;

f) – Reti tecnologiche ed infrastrutturali con relativi vincoli e scarpate;

g) – Perimetrazione PRUSST e PAC;

Progetto

A) – Disposizioni normative;

B) – Inquadramento territoriale ed infrastrutturale;

C) – Individuazione perimetro MacroZona Uno–Disciplina Generale;

D) – Individuazione Aree Omogenee sottoposte a Disciplina Specifica E) – perimetrazione PRUSST

2)   di dare atto che l’approvazione avviene in coerenza con le determinazioni formulate dalla Conferenza dei servizi in data 27 aprile 2006 cui all’allegato verbale e facendo propri  i pareri scritti allegati al citato verbale.

3)   di dare atto che, come definito nella Delibera di Consiglio Comunale di adozione:

-    la Variante costituisce sul piano urbanistico rivisitazione del Programma PRUSST “La città lineare della costa”-progetto n° 95 – Delibera di Consiglio Comunale n° 233 del 29/07/1999, finalizzata a renderlo compatibile quanto a estensione e destinazione, con il progettodel “Villaggio Olimpico per il XVI giochi del mediterraneo”;

-    la Variante speciale prevede inoltre una progettazione unitaria finalizzata a ricondurre a coerenza anche il contenuto del vigente PAC (Piano Aree Comunale, approvato con DCC n° 18/95), nel rispetto delle norme vigenti in materia;

4)   di dare atto che con DPR 21/10/2005 XVI Giochi del Mediterraneoche si terranno nel corso del 2009, sono stati dichiarati “grande evento” ai sensi e per gli effetti dell’art. 5-bis, comma 5°, del DL 7/09/01 N°343, convertito, con modificazioni, dalla L. 9/11/2001 n° 401;

5)   di stabilire che le istanze avanzate dai privati e finalizzate alla ride B) – Inquadramento territoriale ed infrastrutturale; terminazione urbanistica delle aree sottoposte a vincolo decaduto di PRG, per le parti ricadenti all’interno del perimetro della  MacroZona Uno – Area 03 individuate alla tavola E – Analisi Stato di fatto, pervenute alla data di approvazione della presente Variante Specifica sono assoggettate alla disciplina testè sancita e ciò al fine di consentire lo sviluppo di una attività di pianificazione urbanistica e territoriale che risponda a principi di coerenza, razionalità ed equità;

6)   di sancire che la Variante Specifica costituisce altresì ridisciplina urbanistica per le istanze avanzate dalle ditte:

- Sablone – Schiazza;

- Di Lizio Cesarino

- Zuccarini Luigi e Pitucci Anna;

- Zuccarini Carmela e Pitucci Anna;

- Cugini Rosaria;

- Spezioli Maria Gigliola;

- Febo Gabriele;

- Mammarella Giovanni (parte)

- Soc. “Santa Elena”; - Cerritelli Rocco (parte);

7)   di comunicare il presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale di Chieti, nonché procedere alla notifica dello stesso, ad avvenuta esecutività, alle ditte istanti ed al Commissario ad ACTA nominato  per quelle  il cui  procedimento amministrativo risulti già avviato;

8)   di riservarsi l’adozione di tutti i successivi atti necessari e conseguenti ai fini della rimodulazione del PRUSST”.

9)   che il procedimento di  accertamento della consistenza delle proprietà immobiliari di cui all’art. 35 L.R. 18/83, situate nell’area oggetto di variante, appartenenti ai singoli Consiglieri Comunali, al loro coniuge ed agli ascendenti e discendenti in linea diretta ha dato esito negativo sicchè risulta accertato che contestualmente all’adozione della variante stessa nessuno dei consiglieri comunali né degli altri soggetti previsti dall’art. 35 della citata Legge, sono risultati proprietari di beni immobiliari situati nell’area oggetto della variante e che tale situazione non risulta successivamente modificata come accertato a seguito delle dichiarazioni dei consiglieri.