Il dirigente del
servizio
Omissis
DETERMINA
1) di procedere alla RETTIFICA
dell’autorizzazione concessa con determinazione dirigenziale n. DF2/116 del
22.10.2002, relativamente ai punti di emissione E12 ed E13 al fine di
consentire alla Ditta Vastarredo s.r.l. la continuazione delle emissioni
relative all’ impianto di produzione
arredi ubicato nel Comune di Vasto - secondo
i parametri ed i valori limite contenuti nel nuovo quadro riassuntivo delle
emissioni datato 24.06.2005 e nel rispetto degli elaborati tecnico progettuali
depositati agli atti del Servizio;
2) di Concedere l'autorizzazione, limitatamente
alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di
emissione, riportate nella tabella
riassuntiva datata 24.06.2005 e di stabilire che i limiti massimi ammissibili
per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella
riassuntiva;
3) di Condizionare l'autorizzazione al rispetto
delle seguenti prescrizioni:
a – obbligo all’adeguamento a nuovi limiti
fissati in relazione al disposto dell’art.3 del D.P.R. 203/88, qualora più
restrittivi;
b – obbligo alla società di realizzare i punti
di emissione in modo da permettere i controlli di cui al successivo punto c); è
fatto altresì obbligo alla società di controllare periodicamente il corretto
funzionamento degli impianti di abbattimento riportando le date delle verifiche
effettuate sul registro di cui al successivo punto d);
c – gli ulteriori controlli di cui all’art.7
punto 5 D.P.R. 203/88 devono avere una frequenza annuale per i punti di
emissione elencati nella tabella riassuntiva allegata, facente parte integrante
del presente atto;
d – tutti i controlli di cui ai precedenti
punti b) e c) devono essere effettuati a cura della direzione dello
stabilimento: la data, l’orario, i risultati delle emissioni, le
caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno
essere annotati a firma del responsabile dell’impianto su apposito registro
vidimato dall’Organo di Controllo;
e – nel medesimo registro di cui al precedente
punto d) vanno altresì annotate le opere di manutenzione e le eventuali
sostituzioni dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti;
f – per la verifica delle emissioni, fatte
salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell’Ambiente sui
metodi di campionamento, analisi e valutazioni ai sensi dell’art.3 comma 2),
dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi di cui al D.M.
12.07.1990;
g – eventuali variazioni agli impianti, quando
costituiscono soluzioni migliorative al contenimento delle emissioni, vanno
convalidate dall’Organo di Controllo e trasmesse al competente Servizio
Regionale;
h – che tutti i punti di emissione abbiano
un’altezza dal suolo maggiore del colmo del tetto;
4) di Stabilire, ai sensi dell’art. 9, del
citato D.P.R. 203/88, che gli organi di controllo sono il Dipartimento
Provinciale di San Salvo-Vasto dell’ARTA Abruzzo e la Provincia di Chieti;
5) di Stabilire che il Dipartimento Provinciale
di San Salvo-Vasto dell’ARTA Abruzzo dovrà effettuare con frequenza biennale,
un controllo sulla realtà tecnico-impiantistica e sulle relative emissioni dei
punti di emissioni di cui alla tabella riassuntiva allegata al presente atto,
della ditta Vastarredo s.r.l. ubicata nel Comune di Vasto, al fine di
verificare il corretto funzionamento del suddetto impianto ed il rispetto delle
prescrizioni contenute nella presente determinazione;
6) di Fare obbligo alla ditta Vastarredo s.r.l.
di comunicare immediatamente al Sindaco del comune di Vasto, alla Regione e al
Dipartimento Provinciale di San Salvo-Vasto dell’ARTA Abruzzo eventuali
interruzioni di funzionamento dell’impianto di abbattimento;
7) di Precisare che il superamento dei limiti di
emissione o eventuali inadempienze alle prescrizioni poste, saranno perseguite
ai sensi del D.P.R. 24.05.1988, n.203;
8) di Precisare che la presente autorizzazione
viene rilasciata ai soli fini del controllo delle emissioni in atmosfera per
cui si fa salva ogni altra autorizzazione, benestare o nullaosta occorrenti a
qualsiasi altro fine relativamente alla realizzazione dell’impianto o
concernente la sua sicurezza;
9) di Precisare che, per quant’altro non detto
con la presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.P.R.
203/88 e successive, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela
dell’ambiente;
10) di Fare salvi specifici e motivati interventi
più restrittivi o integrativi da parte dell’autorità sanitaria ai sensi degli
artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265;
11) di Disporre la trasmissione della presente
determinazione alla Ditta Vastarredo s.r.l. ubicata nel comune di Vasto – al
Dipartimento Provinciale di San Salvo-Vasto dell’ARTA Abruzzo, al Sindaco del
Comune di Vasto ed alla Provincia di Chieti ;
12) di Disporre la pubblicazione del presente
provvedimento sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo.
PER Il
dirigente del servizio
Vacante
IL DIRETTORE
REGIONALE
Dott. Antonio Sorgi