Il dirigente del servizio

Omissis

DETERMINA

1)   di procedere alla RETTIFICA dell’autorizzazione concessa con determinazione dirigenziale n. DF2/116 del 22.10.2002, relativamente ai punti di emissione E12 ed E13 al fine di consentire alla Ditta Vastarredo s.r.l. la continuazione delle emissioni relative  all’ impianto di produzione arredi ubicato nel Comune di Vasto - secondo i parametri ed i valori limite contenuti nel nuovo quadro riassuntivo delle emissioni datato 24.06.2005 e nel rispetto degli elaborati tecnico progettuali depositati agli atti del Servizio;

2)   di Concedere l'autorizzazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione,  riportate nella tabella riassuntiva datata 24.06.2005 e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nella stessa tabella riassuntiva;

3)   di Condizionare l'autorizzazione al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a    – obbligo all’adeguamento a nuovi limiti fissati in relazione al disposto dell’art.3 del D.P.R. 203/88, qualora più restrittivi;

b    – obbligo alla società di realizzare i punti di emissione in modo da permettere i controlli di cui al successivo punto c); è fatto altresì obbligo alla società di controllare periodicamente il corretto funzionamento degli impianti di abbattimento riportando le date delle verifiche effettuate sul registro di cui al successivo punto d);

c    – gli ulteriori controlli di cui all’art.7 punto 5 D.P.R. 203/88 devono avere una frequenza annuale per i punti di emissione elencati nella tabella riassuntiva allegata, facente parte integrante del presente atto;

d    – tutti i controlli di cui ai precedenti punti b) e c) devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento: la data, l’orario, i risultati delle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati a firma del responsabile dell’impianto su apposito registro vidimato dall’Organo di Controllo;

e    – nel medesimo registro di cui al precedente punto d) vanno altresì annotate le opere di manutenzione e le eventuali sostituzioni dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti;

f     – per la verifica delle emissioni, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell’Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazioni ai sensi dell’art.3 comma 2), dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi di cui al D.M. 12.07.1990;

g    – eventuali variazioni agli impianti, quando costituiscono soluzioni migliorative al contenimento delle emissioni, vanno convalidate dall’Organo di Controllo e trasmesse al competente Servizio Regionale;

h    – che tutti i punti di emissione abbiano un’altezza dal suolo maggiore del colmo del tetto;

4)   di Stabilire, ai sensi dell’art. 9, del citato D.P.R. 203/88, che gli organi di controllo sono il Dipartimento Provinciale di San Salvo-Vasto dell’ARTA Abruzzo e la Provincia di Chieti;

5)   di Stabilire che il Dipartimento Provinciale di San Salvo-Vasto dell’ARTA Abruzzo dovrà effettuare con frequenza biennale, un controllo sulla realtà tecnico-impiantistica e sulle relative emissioni dei punti di emissioni di cui alla tabella riassuntiva allegata al presente atto, della ditta Vastarredo s.r.l. ubicata nel Comune di Vasto, al fine di verificare il corretto funzionamento del suddetto impianto ed il rispetto delle prescrizioni contenute nella presente determinazione;

6)   di Fare obbligo alla ditta Vastarredo s.r.l. di comunicare immediatamente al Sindaco del comune di Vasto, alla Regione e al Dipartimento Provinciale di San Salvo-Vasto dell’ARTA Abruzzo eventuali interruzioni di funzionamento dell’impianto di abbattimento;

7)   di Precisare che il superamento dei limiti di emissione o eventuali inadempienze alle prescrizioni poste, saranno perseguite ai sensi del D.P.R. 24.05.1988, n.203;

8)   di Precisare che la presente autorizzazione viene rilasciata ai soli fini del controllo delle emissioni in atmosfera per cui si fa salva ogni altra autorizzazione, benestare o nullaosta occorrenti a qualsiasi altro fine relativamente alla realizzazione dell’impianto o concernente la sua sicurezza;

9)   di Precisare che, per quant’altro non detto con la presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.P.R. 203/88 e successive, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell’ambiente;

10) di Fare salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell’autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265;

11) di Disporre la trasmissione della presente determinazione alla Ditta Vastarredo s.r.l. ubicata nel comune di Vasto – al Dipartimento Provinciale di San Salvo-Vasto dell’ARTA Abruzzo, al Sindaco del Comune di Vasto ed alla Provincia di Chieti ;

12) di Disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

PER Il dirigente del servizio

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Antonio Sorgi