IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

La ditta DI FAZIO Adelchi con sede legale in Via Duca degli Abruzzi, 120 Comune di Perano (CH), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in "Cerratina" nel Comune di Lanciano (CH) distinta in Catasto al foglio n. 70 particelle n. 13 - 21 – 22 – 23 – 30 – 4081 – 4087, alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La Ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere. 

Art. 2

La zona drgli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area interessata.

Art. 3

L'autorizzazione è valida per anni 11 (undici) dalla data di notifica del presente provvedimento e l'attività estrattiva deve essere intrapresa entro e non oltre 90 giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori 90 giorni di proroga. La denunzia di inizio dei lavori e idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.vo. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di inizio di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 100.000,00 (centomila/00) è stato effettuato con polizza fidejussioria n. 009-070300079 emessa dalla Società Lloyd Italico di Isernia in data 05.08.2005.

Art. 5

La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art. 6

La Ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

1.   Nell’area di escavazione più prossima al Fiume Sangro deve essere installato un piezometro;

2.   Il passaggio dal lotto precedente ripristinato, al lotto successivo, deve essere collaudato da parte dell’Ufficio Cave;

3.   I lotti devono essere scavati alternativamente cominciando dal secondo e mantenendo sempre un lotto non scavato tra quello ripristinato e quello da coltivare ricominciando dal primo, in alternanza con quelli già ripristinati;

4.   Il materiale adoperato per il ritombamento non deve risultare ricompreso negli allegati al D. L.vo n. 22/1997;

5.   La polizza fidejussoria deve essere adeguata ogni due anni ai parametri istat;

6.   Alla scadenza devono essere rinnovati i nulla-osta ambientali e prodotti anche all’Ufficio Cave.

Art. 7

La Ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo ritiene necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 21.467 e complessivamente mc. 236.138, per l'intera durata dell'attività.

Art. 9

La Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:

a)   N. 1 escavatore

b)   N. 1 ruspa

c)   Vari autocarri

Art. 10

La Ditta, Circa le modalità della sistemazione ambientale, è tenuta a rispettare l’allegato approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, presentato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 67/87;

Art. 11

La presente Determina deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.

Il Dirigente del Servizio

Ing. Ezio Faieta