IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
La ditta DI FAZIO Adelchi con sede legale in Via Duca degli Abruzzi, 120 Comune di Perano (CH), è autorizzata alla coltivazione della cava di ghiaia sita in "Cerratina" nel Comune di Lanciano (CH) distinta in Catasto al foglio n. 70 particelle n. 13 - 21 – 22 – 23 – 30 – 4081 – 4087, alle seguenti norme e condizioni:
Art. 1
La Ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza dei Servizi, timbrati e firmati dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere.
Art. 2
La zona drgli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area interessata.
Art. 3
L'autorizzazione è valida per anni 11 (undici) dalla data di notifica del presente provvedimento e l'attività estrattiva deve essere intrapresa entro e non oltre 90 giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori 90 giorni di proroga. La denunzia di inizio dei lavori e idonea documentazione attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.vo. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 128/59, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di inizio di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.
Art. 4
Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 100.000,00 (centomila/00) è stato effettuato con polizza fidejussioria n. 009-070300079 emessa dalla Società Lloyd Italico di Isernia in data 05.08.2005.
Art. 5
La ditta deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.
Art. 6
La Ditta deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:
1. Nell’area di escavazione più prossima al
Fiume Sangro deve essere installato un piezometro;
2. Il passaggio dal lotto precedente
ripristinato, al lotto successivo, deve essere collaudato da parte dell’Ufficio
Cave;
3. I lotti devono essere scavati
alternativamente cominciando dal secondo e mantenendo sempre un lotto non
scavato tra quello ripristinato e quello da coltivare ricominciando dal primo,
in alternanza con quelli già ripristinati;
4. Il materiale adoperato per il ritombamento
non deve risultare ricompreso negli allegati al D. L.vo n. 22/1997;
5. La polizza fidejussoria deve essere adeguata
ogni due anni ai parametri istat;
6. Alla scadenza devono essere rinnovati i
nulla-osta ambientali e prodotti anche all’Ufficio Cave.
Art. 7
La Ditta ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Attività Estrattive e Minerarie lo ritiene necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva.
Art. 8
La quantità media estraibile annualmente è di circa mc. 21.467 e complessivamente mc. 236.138, per l'intera durata dell'attività.
Art. 9
La Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza dei Servizi e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l'utilizzo dei seguenti mezzi meccanici:
a) N. 1 escavatore
b) N. 1 ruspa
c) Vari autocarri
Art. 10
La Ditta, Circa le modalità della sistemazione ambientale, è tenuta a rispettare l’allegato approvato, timbrato e firmato dal Responsabile dell’Ufficio Cave e Torbiere, presentato ai sensi dell’art. 6 della L.R. 67/87;
Art. 11
La presente Determina deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all’esercente nei modi consentiti dalla legge.
Il Dirigente del Servizio
Ing. Ezio Faieta