GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la L.R. 14 dicembre 1993, n. 72, recante “Disciplina delle attività regionali di Protezione Civile” prevede all’art. 14 l’istituzione della “Sala Operativa Regionale” quale sede tecnica di raccolta notizie, comando, coordinamento, comunicazione e controllo ai fini della attività di protezione civile di competenza della Regione;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che attribuisce alle Regioni le funzioni relative: “allo spegnimento degli incendi boschivi”, art. 108, comma 1, lettera a) punto 5, ed allo Stato lo “spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi”, art. 107, comma 1, lettera f) punto 3;

Vista la Legge 21 novembre 2000, n. 353, avente per oggetto: “LEGGE – QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI”, che all’art. 3 comma 1 recita “Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate……omissis”………dal Consiglio dei Ministri……omissis.;

Tenuto conto che, in mancanza del “piano” di cui all’art. 3 della legge 353/2000, occorre procedere alla definizione di un “programma delle attività” finalizzato alla conservazione e alla difesa del patrimonio boschivo regionale attraverso il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali;

Ritenuto di dover dichiarare, per l’anno 2006, lo stato di “grave pericolosità di incendi boschivi” dal 15 giugno al 30 settembre 2006, per tutte le superfici boscate della Regione Abruzzo;

Ritenuto altresì, ad integrazione delle norme contenute nel R.D. 30.12.1923, n. 3267 e relativo regolamento e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle Province, durante il periodo di grave pericolosità nelle zone boscate anzidette, di stabilire le seguenti prescrizioni e divieti:

-    Accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

-    Ai conduttori di autovetture munite di marmitte catalitiche di parcheggiare sui prati o nei boschi;

-    Nelle discariche pubbliche o private è fatto obbligo di procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con materiale inerte; nell’ambito delle suddette discariche è vietato la combustione dei rifiuti quali metodi di eliminazione degli stessi; eventuali incendi che dovessero comunque insorgere dovranno essere immediatamente spenti dal gestore della discarica;

      Per il periodo di grave pericolosità di incendi boschivi gli enti gestori, quali misura atta ad evitare il propagarsi di eventuali incendi, provvederanno a creare, intorno alle zone di discarica dei rifiuti, una fascia di almeno 40 metri sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile;

-    Entro il limite di 200 metri dall’estremo margine del bosco è, in ogni caso, vietata dal 15 giugno al 30 settembre 2006 l’accensione di fuochi;

-    Dal 15 giugno al 30 settembre 2006, è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese;

Si richiamano anche le disposizioni dell’art. 59 del testo unico 18.6.1931, n. 773, sulle leggi di pubblica sicurezza, con la precisazione che, fermo rimanendo il divieto di bruciare le stoppie prima della data del 15 agosto 2006, o altre date stabilite eventualmente da regolamenti locali, l’abbruciamento delle stoppie non potrà, in ogni caso, interessate il limite inferiore di 200 metri di distanza dai boschi.

Per l’abbruciamento delle stoppie oltre 200 metri dal bosco si applicano le disposizioni di cui alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle amministrazioni provinciali;

-    I comandi militari e di polizia, nell’esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni per prevenire gli incendi;

-    Le sanzioni amministrative previste dall’art. 3 della legge 9.10.1967, n. 950, relative alle norme di prevenzione degli incendi boschivi, e nei regolamenti delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale sono elevate ai sensi della L. 4.8.1984, n. 424, nel minimo a €. 51,00 e nel massimo a €. 516,00;

Ritenuto inoltre:

-    di riattivare la “SOUP” (Sala Operativa Unificata Permanente) di cui all’art. 7, comma 3, della legge 21.11.2000, n. 353, dove saranno attivi il “numero verde” 800-861016 ed il “numero verde” 800-860146, ai quali i cittadini possono gratuitamente segnalare incendi boschivi e/o qualsiasi stato di pericolo e calamità e di avvalersi per l’operatività della S.O.U.P. di:

-    risorse, mezzi e personale del Corpo Forestale dello Stato in base ad accordo di programma di cui all’art. 7 comma 3 lettera a) della legge 353/2000;

-    risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in base ad accordo di programma di cui all’art. 7 comma 3 lettera a) della legge 353/2000;

-             personale appartenente alle Organizzazioni di Volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, operanti in rapporto di convenzione per le attività di avvistamento e lotta attiva agli incendi boschivi.

Tenuto conto che il personale appartenente alle Organizzazioni di Volontariato impegnate direttamente sul fronte fuoco, deve possedere “i requisiti minimi psicofisici e attitudinali” di cui all’accordo sancito in sede di “Conferenza Unificata” in data 25 luglio 2002, n. 597/a e per la qualcosa, stante la specificità della materia e la complessità degli accertamenti, si reputa opportuno estendere, per quanto applicabile, la vigente convenzione stipulata tra il Corpo Forestale dello Stato ed il medico competente, specializzato in medicina del lavoro;

Dato atto che le risorse umane e strumentali da impiegare nella lotta attiva da terra (Corpo Forestale dello Stato e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in base ad accordi di programma, e Organizzazioni di Volontariato, in rapporto di convenzione) necessitano di supporto aereo, di cui è stata attivata la procedura per l’affidamento in appalto, ad integrazione della flotta dello Stato di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ritenuto di dover fornire la più ampia informazione sui contenuti del presente provvedimento alla popolazione ed alle forze dell’ordine preposte alla vigilanza in materia;

Vista la L.R. 14.9.99, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Vista la L.R. 25.03.2002, n. 3, recante “Ordinamento contabile della Regione Abruzzo”

Preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale LL.PP. e Protezione Civile in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento ed alla sua legittimità rispetto alla legislazione vigente;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni espresse in narrativa:

1.   di dichiarare, per l’anno 2006, lo stato di “grave pericolosità di incendi boschivi” dal 15 giugno al 30 settembre 2006, per tutte le superfici boscate della Regione Abruzzo;

2.   di stabilire, durante il periodo di grave pericolosità nelle zone boscate, ad integrazione delle norme contenute nel R.D. 30.12.1923, n. 3267 e relativo regolamento e delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle Province le seguenti prescrizioni e divieti:

-             Accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

-    Ai conduttori di autovetture munite di marmitte catalitiche di parcheggiare sui prati o nei boschi;

-    Nelle discariche pubbliche o private è fatto obbligo di procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con materiale inerte; nell’ambito delle suddette discariche è vietato la combustione dei rifiuti quali metodi di eliminazione degli stessi; eventuali incendi che dovessero comunque insorgere dovranno essere immediatamente spenti dal gestore della discarica;

-    Entro il limite di 200 metri dall’estremo margine del bosco è, in ogni caso, vietata dal 15 giugno al 30 settembre 2006 l’accensione di fuochi;

-    Dal 15 giugno al 30 settembre 2006, è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese;

-    Si richiamano anche le disposizioni dell’art. 59 del testo unico 18.6.1931, n. 773, sulle leggi di pubblica sicurezza, con la precisazione che, fermo rimanendo  il divieto di bruciare le stoppie prima della data del 15 agosto 2006, o altre date stabilite eventualmente da regolamenti locali, l’abbruciamento delle stoppie non potrà, in ogni caso, interessate il limite inferiore di 200 metri di distanza dai boschi;

-    I comandi militari e di polizia, nell’esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni per prevenire gli incendi;

-    Le sanzioni amministrative previste dall’art. 3 della legge 9.10.1967, n. 950, relative alle norme di prevenzione degli incendi boschivi, e nei regolamenti delle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale sono elevate ai sensi della L. 4.8.1984, n. 424, nel minimo a € 51,00 e nel massimo a € 516,00;

      Durante il periodo di grave pericolosità di incendi boschivi gli enti gestori, quali misura atta ad evitare il propagarsi di eventuali incendi, provvederanno a creare, intorno alle zone di discarica dei rifiuti, una fascia di almeno 40 metri sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile;

      Per l’abbruciamento delle stoppie oltre 200 metri dal bosco si applicano le disposizioni di cui alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti nelle amministrazioni provinciali;

Il Corpo Forestale dello Stato, i Sindaci, i Presidenti delle Comunità Montane, le Associazioni preposte alla protezione della natura, sono tenuti a dare alle prescrizioni e divieti di cui al presente provvedimento la più ampia diffusione nell’ambito delle rispettive competenze;

3.   di riattivare, presso i locali individuati per la realizzazione del C.O.I.R. (Centro Operativo Integrato Regionale) della Regione Abruzzo, dal 1° luglio al 30 settembre 2006, la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), dove saranno attivi il “numero verde” 800-861016, “numero verde” 800-860146, ai quali i cittadini possono gratuitamente segnalare incendi boschivi e/o qualsiasi stato di pericolo e calamità, e di avvalersi di:

-    risorse, mezzi e personale del Corpo Forestale dello Stato in base ad accordo di programma di cui all’art. 7 comma 3 lettera a) della legge 353/2000;

-    risorse, mezzi e personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in base ad accordo di programma di cui all’art. 7 comma 3 lettera a) della legge 353/2000;

-             personale appartenente alle Organizzazioni di Volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, operanti in rapporto di convenzione per le attività di avvistamento e lotta attiva agli incendi boschivi.

4.   di autorizzare, ai sensi della L.R. 14.9.1999, n. 77, il Dirigente del Servizio Emergenze, Interventi e Volontariato della Protezione Civile, alla stipula di apposito accordo di programma con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Direzione Interregionale Abruzzo e Molise e con il Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Regionale per l’Abruzzo, al quale è demandato il coordinamento tecnico-operativo del personale appartenente alle organizzazioni di volontariato;

5.   di avvalersi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato per tutte le attività di avvistamento e lotta attiva agli incendi boschivi, a far data dal 15 giugno 2006, così come disciplinato dalle convenzioni con le organizzazioni stesse;

6.   di accertare i requisiti di cui all’accordo n. 597/a sancito in sede di “Conferenza Unificata” in data 25 luglio 2002, per i volontari di protezione civile impegnati nelle attività in parola, estendendo, per quanto applicabile, la vigente convenzione stipulata tra il Corpo Forestale dello Stato e il medico competente, specializzato in medicina del lavoro;

7.   di autorizzare il responsabile della gestione della spesa-funzionario delegato, individuato ai sensi del disposto delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1608 del 7.12.2000 e n. 11 del 14.01.2002, a porre in essere tutti gli atti necessari:

-    al funzionamento della SOUP;

-    al supporto logistico alle squadre di volontariato impegnate nelle attività in parola nonché al personale in servizio presso la SOUP;

8.   di integrare le attività della componente aerea dello Stato, (art. 107 del D.L.vo n. 112), con un mezzo aereo-elicottero, individuato con procedura d’appalto;

9.   di dare atto che le spese derivanti dall’attuazione del presente provvedimento troveranno la necessaria copertura finanziaria nello stanziamento dei capitoli n. 11653, n. 152188 n. 152190, del bilancio per il corrente esercizio finanziario, ed i relativi impegni di spesa saranno assunti con appositi e separati provvedimenti;

10. di fornire la più ampia informazione sui contenuti del presente provvedimento alla popolazione ed alle forze dell’ordine preposte alla vigilanza in materia,

11. la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;