IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni di razionalizzazione della finanza regionale e funzionamento delle
strutture
1. All’alienazione dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, fermo quanto disposto dall’art. 47 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003), si provvede mediante procedura di evidenza pubblica. In via prioritaria si procede all’alienazione mediante asta pubblica con il sistema delle offerte segrete in aumento. Si può procedere all'alienazione di beni immobili ricorrendo alla trattativa privata nei seguenti casi:
a) quando gli incanti precedentemente esperiti siano andati deserti;
b) quando l’ubicazione, la consistenza ed il limitato valore dei beni, ne restringono l’interesse sul mercato e la commerciabilità. In tal caso la trattativa è condotta in modo che tutti i potenziali interessati siano messi al corrente dell’evento attraverso idonea pubblicizzazione; qualora vengano presentate più offerte, si procederà alla scelta del contraente mediante gara ufficiosa;
c) quando i beni vengano alienati a soggetti che possono far valere un diritto di prelazione; tale diritto è riconosciuto ai conduttori ed ai concessionari, anche nel caso in cui, scaduto il relativo contratto, siano ancora nel godimento del bene ed in regola con i crediti richiesti dall’Amministrazione;
d) quando i beni vengano alienati in favore di Enti Pubblici ovvero in favore di società o consorzi a prevalente partecipazione pubblica con vincolo di destinazione alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici o di pubblico interesse;
e) in caso di permuta dei beni con altri di proprietà pubblica o privata d’interesse dell’Amministrazione. La permuta è disposta dalla Giunta regionale con deliberazione motivata e sulla base di stime acquisite in conformità del disposto dell’art. 47, comma 5, della L.R. 7/2003 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003).
Al fine di accelerare le procedure previste per la soppressione dell’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Pescara, secondo il disposto dell’art. 26 della L.R. 26 giugno 1997, n. 54, recante: Ordinamento della organizzazione turistica regionale, il Commissario Liquidatore è autorizzato, oltre a quanto già previsto ai commi 4 e 5 del predetto art. 26, a porre in essere contratti di lease-back con oggetto il Complesso Turistico Sportivo "Le Naiadi" allo scopo di non privare l’Ente del possesso dell’immobile in vista dei Giochi del Mediterraneo e di ospitarvi il Centro Direzionale degli stessi. Il ricavato dovrà essere riversato alla Regione Abruzzo. La Giunta regionale, per il tramite della competente Direzione e previo parere delle Commissioni consiliari competenti, può autorizzare l’utilizzo di quota parte del ricavato per la definizione delle residue posizioni debitorie a carico dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Pescara, per le quali il Commissario liquidatore presenta apposita relazione contabile sulla complessiva situazione della gestione liquidatoria.
2. Alla L.R. 25.3.2002, n. 3 recante: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 dell’art. 25 è sostituito dal seguente:
«2. Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta regionale sono istituite nuove unità previsionali di base per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge o da specifiche convenzioni».
b) dopo il comma 3 dell’art. 25 è inserito il seguente comma:
«3bis. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare con provvedimento amministrativo le variazioni di bilancio necessarie per l’adeguamento degli stanziamenti delle unità previsionali di base dell’entrata e della spesa finalizzate alla restituzione e/o al riutilizzo di somme vincolate a scopi specifici».
c) dopo il comma 4 dell’art. 25 sono inseriti i seguenti commi:
«4bis. Al fine di conseguire il rispetto delle disposizioni riguardanti il Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare con provvedimento amministrativo l’istituzione e le variazioni delle unità previsionali di base dell’entrata e della spesa per adeguare il sistema di contabilità regionale alla codifica approvata con D.M. dell’Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2005, nei limiti del rispetto del principio di equilibrio economico del bilancio. Le deliberazioni dovranno essere trasmesse al Consiglio regionale entro venti giorni dall’adozione.
4ter. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con provvedimento amministrativo le variazioni di bilancio necessarie per la registrazione delle operazioni di rinegoziazione e rifinanziamento delle passività regionali».
3. Alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 47 recante: Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 - Bilancio pluriennale 2006-2008, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell’art. 18 è sostituito dal seguente:
«1. La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell’art. 25, comma 2, della L.R. 3/2002 ad introdurre variazioni al bilancio per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge o da convenzioni».
b) dopo l’art. 23 sono inseriti i seguenti articoli:
«art. 23bis
1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare con provvedimento amministrativo l’istituzione e le variazioni delle unità previsionali di base dell’entrata e della spesa per adeguare il sistema di contabilità regionale alla codifica approvata con D.M. dell’Economia e delle Finanze del 18 febbraio 2005, nei limiti del rispetto del principio di equilibrio economico del bilancio.
art. 23ter
1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con provvedimento amministrativo le variazioni di bilancio necessarie per la registrazione delle operazioni di rinegoziazione e rifinanziamento delle passività regionali».
4. Al fine di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costo, la Giunta regionale può provvedere, in relazione alle condizioni di mercato, a ristrutturare il debito mediante trasformazione di scadenze e/o tassi attraverso operazioni derivate anche diverse da quelle indicate nell’art. 3, comma 2 del D.M. 389/2003, comprese le operazioni: che annullano, in tutto o in parte, gli effetti finanziari di preesistenti operazioni derivate, anche al fine di poter perfezionare nuove operazioni in derivati sul medesimo sottostante; che modificano in modo sintetico le operazioni derivate preesistenti; indicizzate a parametri diversi da quelli indicati nell’art. 3, comma 3 del D.M. 389/2003. La Giunta regionale è autorizzata, altresì, a rinegoziare, secondo le forme tecniche in uso sui mercati, i termini e le condizioni dei prestiti obbligazionari emessi. La "vita media" dei prestiti obbligazionari rinegoziati non potrà superare i trenta anni a partire dalla data di decorrenza della rinegoziazione stessa. Ai fini del presente articolo, per "vita media" si intende il tempo medio, espresso in anni, richiesto per rimborsare il debito residuo delle obbligazioni, calcolato nel periodo intercorrente tra la decorrenza della rinegoziazione e l’ultima scadenza, ponderato con gli importi in linea capitale rimborsati ad ogni singola data di pagamento. La Giunta regionale, in merito alle operazioni da concludere ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma, informa preventivamente la 1a Commissione consiliare e successivamente da comunicazione dell’esito. L’autorizzazione di cui al presente comma si intende concessa fino al 31 dicembre 2006.
5. L’art. 23 della L.R. 14 marzo 2000, n. 25 recante: Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici, è sostituito nei seguenti termini:
«Art. 23
1. La gestione finanziaria dell’ARIT è tenuta secondo i principi di contabilità finanziaria. Al Rendiconto generale devono essere allegati lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico redatti anche mediante l’utilizzo di idonei prospetti di conciliazione.
2. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge l’ARIT provvederà a dotarsi del Regolamento di cui all’art. 19 della presente legge nell’ambito del quale apposita Sezione sarà dedicata alle modalità di tenuta della gestione finanziaria.
3. Al fine di consentire la valutazione e il monitoraggio dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione l’ARIT adotta idonei strumenti di contabilità analitica per le cui modalità di tenuta si rinvia al Regolamento di cui al comma 2.
4. Ai fini dell’applicazione del presente articolo si rinvia, per quanto applicabili, alle disposizioni contenute nella L.R. 3/2002 recante: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo.
5. In fase di prima applicazione delle presenti disposizioni, l’Agenzia provvederà, mediante opportune scritture di conciliazione, ad adeguare il proprio sistema contabile, in maniera da renderlo conforme ai nuovi principi a decorrere dall’anno finanziario 2006».
6. La cessione dei crediti vantati da un’impresa nei confronti della Regione, di cui siano cessionari una banca o un intermediario finanziario ex art. 107 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione di tali crediti è efficace ed opponibile alla Regione qualora le sia stata comunicata dalla banca o dall’intermediario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero avvalendosi delle forme di comunicazione elettronica previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" che attestino l’avvenuta ricezione di tale comunicazione.
7. Le spese per attività progettuali sostenute per eventuali collaborazioni, riferite a spese per investimento a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata, sono escluse dal computo delle spese del personale della Regione Abruzzo, ai fini della determinazione dei limiti disposti dalla Legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2006), in quanto finanziate con risorse specificatamente destinate allo scopo nell’ambito del piano finanziario dei progetti medesimi. Il complesso della spesa di personale di cui all’art. 1, comma 198, della Legge 266/2005 è calcolato, altresì, al netto della spesa derivante dal trasferimento alla Regione Abruzzo di personale per l’esercizio di funzioni attribuite o delegate dallo Stato, e di quella derivante dal trasferimento di personale i cui oneri finanziari sono posti a carico dello Stato.
8. La spesa determinata ai sensi del precedente comma 7 che risulti eventualmente eccedente il limite fissato dall’art. 1, comma 198, della Legge 266/2005 è computata ai fini del rispetto dei limiti posti al complesso della spesa corrente dall’art. 1, comma 139, della medesima legge; la Giunta regionale, tenuto conto dell’andamento della spesa nel corso dell’esercizio, adotta, anche tramite variazioni al bilancio ai sensi dell’art. 25 della L.R. 3/2002 recante: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo, le misure necessarie a compensare l’eventuale eccedenza del limite di cui all’art. 1, comma 198, della Legge 266/2005.
9. Per l’anno 2006 le procedure di reclutamento del personale regionale, per i ruoli del Consiglio e della Giunta regionale, sono attivate sulla base delle rispettive dotazioni organiche stabilite in conformità e nel rispetto degli obiettivi di finanzia pubblica e assicurando comunque che i relativi oneri per le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP, non superino l’ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1%.
10. In armonia con quanto disposto a livello nazionale in materia di assunzioni di personale per il triennio 2006-2008 le medesime norme sono estese agli enti strumentali della Regione.
11. Le disposizioni di cui al precedente comma 10 non si applicano alle ASL per assicurare i livelli essenziali di assistenza. E’ abrogato il comma 1 dell’art. 1 della L.R. 14.4.1992, n. 28 nella parte in cui sottopone al controllo preventivo di legittimità e di merito le deliberazioni delle ASL concernenti la determinazione della consistenza qualitativa e quantitativa del personale. Le ASL inviano alla Regione Abruzzo - Direzione Sanità, entro trenta giorni dalla loro adozione le deliberazioni concernenti le rispettive dotazioni organiche nonché le relative variazioni ai soli fini conoscitivi e ricognitivi. In armonia a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di procedure concorsuali e mobilità del personale, le aziende sanitarie regionali per la copertura dei posti in pianta organica risultanti vacanti, prioritariamente esperiscono procedure di mobilità compartimentali e intercompartimentali. I Direttori delle Aziende sanitarie regionali sono autorizzati ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 della prestazione degli ex lavoratori socialmente utili in servizio presso le ASL alla data di entrata in vigore della presente legge.
12. Le norme di cui al precedente comma 10, limitatamente al periodo precedentemente indicato, non si applicano all’Agenzia regionale sanitaria la quale, previa fissazione dei criteri da parte della Giunta regionale e sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata alla definizione delle rispettive dotazioni funzionali, nel rispetto delle leggi istitutive. Sono a carico delle ASL gli oneri relativi al proprio personale comandato presso l’Agenzia regionale sanitaria.
13. Le disposizioni di cui al precedente comma 10, non si applicano altresì all’Agenzia regionale per la Tutela Ambientale, per la quale si rinvia a quanto previsto dalla L.R. 16 dicembre 2005, n. 41 recante: Provvedimenti urgenti per garantire la funzionalità dell'Agenzia regionale per la tutela ambientale (ARTA), e all’Agenzia regionale per l’Informatica e la Telematica la cui relativa quota di risparmio è posta a carico degli altri enti strumentali della Regione.
14. All’art. 1, comma 8 della L.R. 14 febbraio 2000, n. 9 recante: Istituzione dell'Avvocatura regionale, le parole "L’incarico di direzione dell’Avvocatura regionale è conferito dalla Giunta regionale con modalità selettiva da determinarsi con specifico Regolamento di Giunta" sono soppresse. La disciplina di conferimento dell’incarico di direzione della Struttura Speciale di Supporto Avvocatura regionale è pertanto ricondotta alle disposizioni di carattere generale in vigore per gli incarichi di direzione e di responsabile delle Strutture Speciali di Supporto. Nelle more del conferimento dell’incarico di cui al presente comma la Giunta regionale è autorizzata a nominare, su proposta del Presidente, un Direttore provvisorio in possesso dei requisiti di cui all’art. 8 della L.R. 9/2000. Le disposizioni regolamentari incompatibili o in contrasto con quanto previsto dal presente comma sono abrogate.
15. L’art. 2 della L.R. 17/2001 è sostituito dal seguente:
«Art.
2
Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente
1. Il Presidente della Giunta regionale si avvale, in conformità all’art. 14, comma 2, del D.Lgs 30.3.2001, n. 165, di un Ufficio di Diretta Collaborazione con funzioni di diretto supporto, nonché per le attività di segreteria, anche particolare, e per le relazioni interne ed esterne.
2. La Giunta regionale con apposito atto di organizzazione disciplina le competenze, la costituzione, il funzionamento e l’articolazione dell’Ufficio di cui al comma 1 del presente articolo, configurandolo come unità organizzativa complessa ed articolata e prevedendo al suo interno sia articolazioni organizzative complesse che articolazioni organizzative semplici.
3. Le unità organizzative e le dotazioni organiche attualmente assegnate alla Struttura Speciale di Supporto "Gabinetto della Presidenza" ed alla "Segreteria del Presidente" concorrono, in via transitoria, a determinare e formare le articolazioni organizzative e la dotazione organica dell’Ufficio di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il Responsabile dell’Ufficio di cui al comma 1 del presente articolo ed i Responsabili delle articolazioni organizzative complesse che lo compongono devono essere muniti di esperienze professionali adeguate alla funzione da svolgere e possono essere scelti tra: personale a tempo indeterminato in servizio presso la Regione; personale a tempo indeterminato in servizio presso altre Pubbliche Amministrazioni; soggetti esterni all’Amministrazione regionale, ivi compreso il personale di aziende o organismi privati.
5. I Responsabili di cui al comma 4 del presente articolo, se dipendenti della Pubblica Amministrazione, sono collocati al di fuori del ruolo organico del personale dipendente, senza diritto agli assegni, per il periodo dell’incarico; tale periodo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e di anzianità di servizio.
6. Il Responsabile dell’Ufficio di Diretta Collaborazione è nominato dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto. Col medesimo decreto viene anche previsto il compenso che non può essere superiore al più alto dei trattamenti economici previsti per i direttori della Giunta regionale. E’ altresì prevista un’indennità annua pari alla retribuzione di risultato più elevata prevista per i direttori.
7. I Responsabili delle articolazioni organizzative complesse che compongono l’Ufficio di Diretta Collaborazione sono nominati dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto. Col medesimo decreto viene disposto per ciascun Responsabile il compenso, che non può essere superiore al più alto dei trattamenti economici previsti per i dirigenti di servizio della Giunta regionale. E’ altresì prevista un’indennità annua pari alla retribuzione di risultato prevista per i dirigenti di servizio.
8. All’articolazione organizzativa complessa preposta allo svolgimento dei compiti di segreteria è assegnata, oltre che il Responsabile, la dotazione organica di numero otto unità di personale non dirigenziale prevista dalla tabella allegata alla presente legge. Il Presidente della Giunta regionale, nei limiti di 4 unità, può disporre con richiesta nominativa l’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, con le modalità e le condizioni di cui all’art. 5 della presente legge. Al personale spetta il trattamento di lavoro di cui all’art. 8 della presente legge.
9. Nelle articolazioni organizzative complesse dell’Ufficio di Diretta collaborazione del Presidente diverse da quella preposta allo svolgimento di compiti di segreteria confluisce la dotazione organica del personale non dirigenziale dell'attuale Struttura Speciale di Supporto Gabinetto della Presidenza».
16. Il comma 2 dell’art. 3 della L.R. 17/2001 è abrogato.
17. Il comma 5 dell’art. 3 della L.R. 17/2001 è sostituito nei seguenti termini:
«5. I Responsabili delle Segreterie di cui al presente articolo possono essere scelti:
- tra il personale regionale;
- tra il personale della Pubblica Amministrazione;
- tra soggetti esterni;
tutti in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere.
I predetti Responsabili, se dipendenti da pubblica amministrazione, possono essere collocati in aspettativa senza assegni; tale periodo è utile ai fini del trattamento di quiescenza di previdenza ed anzianità di servizio».
18. All’art. 4 della L.R. 17/2001 è aggiunto il seguente comma:
«8. Per l’attribuzione delle mansioni superiori si rinvia alle disposizioni previste dall’art. 52 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche».
19. All’esito dell’entrata in vigore dell’atto di organizzazione di cui al comma 2 dell’art. 2 della L.R. 17/2001 e dei DPGR di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo sono abrogati l’art 13 comma 1, lett. a), l’art. 14 comma 2, lett. a) e l’art. 15 della L.R. 14 settembre 1999, n. 77.
20. Il comma 4 dell’art. 8 della L.R. 17/2001 recante: Disposizioni per l’organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale, è sostituito nei seguenti termini:
«4. Ai dipendenti con mansioni di autista in servizio presso la Giunta regionale e il Consiglio regionale è corrisposta una indennità omnicomprensiva in sostituzione degli istituti relativi allo straordinario, reperibilità, rischio e turnazione. Sono altresì assicurate le spettanze relative alle missioni e all’indennità di disagio chilometrica, ai sensi della normativa vigente in materia, nonché un compenso che nell’entità è riconducibile all’istituto incentivante della produttività relativa al personale della medesima categoria. Nei casi di impossibilità a fruire del pasto durante le trasferte verrà comunque corrisposto un rimborso forfetario, così come disposto dalla vigente normativa in materia. La Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza con cadenza biennale possono rideterminare, previa concertazione sindacale, in armonia con i principi di contenimento della spesa per la finanza pubblica, le indennità di cui al presente comma».
21. Il comma 3, dell’art. 5, della L.R. 18/2001 è modificato come segue: "I Consiglieri segretari e i Presidenti delle Commissioni Permanenti, di Vigilanza e della Giunta per il Regolamento, dispongono di una segreteria costituita in Unità organizzativa e possono far ricorso a personale interno fino alla Cat. D. Conseguentemente è adeguata la tabella C".
22. Al comma 3, dell’art. 6 della L.R. 18/2001 sono abrogate le parole "in possesso dei requisiti per l’accesso alla categoria D" e dopo le parole "Presidente del gruppo" sono aggiunte le parole "nonché al personale di cui all’art. 5 comma 3".
23. Nelle more della definizione delle procedure per la ricollocazione del personale dipendente degli ex consorzi agrari con sede nella Regione Abruzzo, di cui alla Legge 28 ottobre 1999, n. 410 recante: Nuovo ordinamento dei consorzi agrari, gli enti strumentali, le agenzie regionali, le aziende sanitarie, i consorzi di bonifica, i consorzi per lo sviluppo industriale e le società a prevalente capitale pubblico assumono il predetto personale, previo superamento di prova d'idoneità, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per un periodo di dodici mesi, eventualmente prorogabile nei limiti di legge.
Nelle more della definizione delle procedure per la ricollocazione del personale dipendente degli ex consorzi agrari con sede nella Regione Abruzzo, di cui alla Legge 410/1999 recante: Nuovo ordinamento dei consorzi agrari, gli enti locali, possono assumere il predetto personale, previo superamento di prova di idoneità, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per un periodo di dodici mesi, eventualmente prorogabile nei limiti di legge.
Al fine di garantire il coordinamento e l’omogenea applicazione delle modalità di assunzione, gli Enti interessati sono tenuti a comunicare, entro il termine di giorni dieci dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali della Giunta regionale, la disponibilità dei posti che intendono conferire ai lavoratori dipendenti degli ex consorzi agrari.
Agli Enti di cui al presente comma che procedano effettivamente alle predette assunzioni e che rientrano nei limiti imposti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale, si applicano le disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa di cui al presente articolo con riferimento alla maggiore spesa derivante dai contratti stipulati.
24. Il comma 1 dell’art. 15 della L.R. 96/1996 è sostituito dal seguente:
«La Regione, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare un’aliquota, non superiore al 15% degli alloggi, e per i Comuni capoluogo sino ad un massimo del 30% degli alloggi, da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale, per calamità, sfratti, sistemazione di profughi e di rifugiati politici, trasferimento di appartenenti alle forze dell’ordine, od altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni. Allo stesso fine la riserva può essere disposta anche in misura eccedente il 15% per lo sgombero degli stabili di proprietà dello Stato, dei Comuni, delle Province e delle ATER o comunque di enti pubblici destinati alla demolizione ed al recupero sia per esigenze urbanistiche sia per necessità di risanamento edilizio, per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori o quando trattasi di sistemazioni provvisorie per il limite temporale di cui al comma 3».
25. Dopo il comma 3, dell’art. 27, della L.R. 96/1996 è aggiunto il seguente:
«3bis. Gli assegnatari che, per giustificati motivi, abbiano omesso di presentare la richiesta documentazione reddituale per uno o più anni possono presentarla successivamente e chiedere che il canone sia ricalcolato in base alla nuova documentazione prodotta. Per gli anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge, gli assegnatari dovranno versare all’Ente gestore diritti nella misura di €. 100,00 per ogni anno oggetto di ricalcolo, mentre per gli anni precedenti a quello di entrata in vigore della presente legge, i diritti dovuti dagli assegnatari all’Ente gestore, per ogni anno di ricalcolo, sono determinati in €. 20,00 per ogni anno».
26. Il comma 1 dell’art. 36 della L.R. 96/1996 è modificato come segue: le parole: "alla data del 31 dicembre 2004" sono sostituite dalle parole: "alla data del 30 aprile 2006".
27. Il comma 3 dell’art. 36 della L.R. 96/1996 è modificato come segue le parole: "al 1° luglio 1995" sono sostituite dalle parole: "alla data di inizio dell’effettiva occupazione e comunque alla data non anteriore al 1° gennaio 2000".
28. La lett. a) del comma 4 dell’art. 36 della L.R. 96/1996 è sostituita dalla seguente: "al protrarsi dell'occupazione dello stesso nucleo familiare, per almeno un mese anteriore alla data del 31 aprile 2006".
29. Il comma 5 dell’art. 36 della L.R. 96/1996 è sostituito dal seguente: "Dalla data del parere favorevole emesso dalla Commissione assegnazione alloggi, l'Ente gestore, su segnalazione del Comune, applicherà il canone sociale in base all'art. 25 della L.R. 96/1996 con effetto dalla data di inizio dell'effettiva occupazione e comunque alla data non anteriore al 1° gennaio 2000. Nel caso di non accoglimento della richiesta di sanatoria, l'Ente gestore provvederà al recupero delle somme a conguaglio applicando il canone di locazione relativo al periodo dell'occupazione abusiva".
30. Il comma 9 dell’art. 36 della L.R. 96/1996 è sostituito dal seguente: "Il provvedimento di assegnazione retroagisce al momento della effettiva occupazione e comunque a data non anteriore al 1° gennaio 2000".
31. Al fine di consentire ai piccoli Comuni di poter utilizzare proficuamente le risorse assegnate con la L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2005), al quarto comma dell’art. 242 della medesima le parole "31 marzo" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre".
32. I soggetti passivi del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi, di cui all’art. 3 della L.R. 16 dicembre 1998, n. 146 recante: Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, e successive integrazioni e modificazioni, possono effettuare la definizione automatica della propria posizione tributaria secondo le seguenti disposizioni:
a. la definizione automatica deve riguardare tutti gli anni dal 2000 al 2005;
b. i soggetti passivi che hanno omesso di versare il tributo e non hanno presentato la prescritta dichiarazione di cui all’art. 7 della L.R.146/98, devono presentare a sanatoria, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la dichiarazione con le modalità previste dal suddetto art. 7, per le annualità oggetto di definizione automatica e liquidare l’imposta dovuta, con le modalità di cui alla successiva lett. d);
c. i soggetti passivi che hanno versato il tributo in misura insufficiente, devono presentare una dichiarazione integrativa con le stesse modalità previste dal citato art. 7 e liquidare l’imposta dovuta a saldo;
d. la definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascun periodo d’imposta del tributo omesso o insufficiente. Il versamento, maggiorato degli interessi legali, da calcolare per ogni annualità a decorrere dal termine di presentazione della dichiarazione, può essere effettuato in quattro rate, scadenti rispettivamente il 30.9.2006, 30.9.2007, 30.9.2008 e 30.9.2009;
e. il perfezionamento della procedura di definizione automatica comporta l’estinzione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 10 della L.R. 146/98;
f. la definizione automatica può essere altresì utilizzata dai soggetti passivi nei confronti dei quali sia stato emesso avviso di accertamento del tributo, a prescindere se lo stesso sia scaduto o pendente presso la competente commissione tributaria.
Le somme dovute per la definizione automatica del tributo evaso e gli interessi legali di cui al presente comma, lett. d), vanno versati direttamente alla Tesoreria della Regione Abruzzo, utilizzando il sistema bancario e/o postale, con l'obbligo di indicazione della causale.
33. I consorzi di bonifica sono autorizzati all’uso della risorsa finanziaria di cui alla L.R. 70/1998, derivata dall’economia accertata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 819 del 30.9.2003 per il ripiano del disavanzo finanziario in deroga ai termini individuati dal piano dell’1.1.2000.
34. La percentuale di riduzione del 40% riportata nelle lettere a), b), c) del comma 5 dell’art. 2 della L.R. 68/1999 è elevata al 60%. La percentuale del 50% riportata nella lett. d) del comma 5 dell’art. 2 della L.R. 68/1999 è elevata al 90%.
Art. 2
Modifica art. 7 della L.R. 18/2001
L'art. 7 della L.R. 9.5.2001, n. 18 (Disposizioni particolari per le segreterie dei gruppi consiliari) viene soppresso è sostituito dal seguente:
«Art. 7
1. A ciascun gruppo è riconosciuta la disponibilità finanziaria necessaria per dotarsi di un ufficio composto secondo la configurazione spettante in base alle previsioni contenute nell'allegata tabella B.
2. Nel caso in cui i gruppi non procedano alla copertura integrale dei posti assegnati, può essere loro corrisposto un contributo sostitutivo pari alla spesa per la retribuzione del rispettivo personale mancante.
3. I contributi sostitutivi di cui alla presente legge sono erogati in rate mensili e sono utilizzati per il costo onnicomprensivo di consulenze, collaborazioni, prestazioni professionali occasionali, prestazioni tecniche e d'opera, necessarie allo svolgimento delle attività proprie del gruppo.
4. Il Servizio Legislativo del Consiglio predispone ed aggiorna le convenzioni tipo per l'impiego dei contributi secondo quanto previsto al presente articolo; gli schemi di convenzione sono validi ed obbligatori per tutti i gruppi.
5. E' vietata ai gruppi qualsiasi forma di reclutamento di personale che configuri l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche a termine.
6. I contributi previsti dall'art. l della L.R. 20 novembre 1972, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, sono annualmente rideterminati con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai e impiegati riferito all' anno precedente.
7. Al fine di rendere possibile l'esercizio del mandato, a ciascun Consigliere viene corrisposta, a titolo di rimborso spese e rappresentanza, una somma mensile, equivalente al trattamento economico lordo, iniziale di un dipendente regionale di Cat. D.
8. Con apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza vengono definiti modi e tempi di presentazione delle certificazioni di spesa, di erogazione del rimborso, nonché la tipologia delle spese ammissibili.
9. Sono escluse dal rimborso le somme a qualunque titolo eventualmente erogate dal Consigliere a coniuge, convivente, parenti ed affini entro il IV grado».
Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 8 Giugno 2006
OTTAVIANO DEL TURCO