IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 2557 dell’11/11/1980, con il quale il Dr. Roberto Colarossi è stato autorizzato ad aprire e porre in esercizio un ambulatorio di Fisioterapia nel Comune di Pescara;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1205 del 17/10/91, con il quale il Dr. Colarossi Roberto, titolare dello stabilimento di fisioterapia sito nel Comune di Pescara, è stato autorizzato a trasferire la struttura in parola in Via Raffaello, 53 dello stesso Comune;
Vista la nota pervenuta in data 12/12/05 dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Pescara, con la quale è stata trasmessa la domanda presentata dal Legale Rappresentante dello Stabilimento di Fisioterapia “Colarossi Roberto e C.” S.a.s., completa del nulla-osta dell’Ordine stesso, con la quale viene chiesta l’autorizzazione a diffondere messaggi di pubblicità sanitaria avente i seguenti testi letterari:
1. TARGA PROFESSIONALE: Ambulatorio di fisiochinesiterapia – Direttore Sanitario Dott. Colarossi Roberto Specialista in Fisioterapia – Ortopedia e Traumatologia Medicina dello Sport;
2. INSERZIONE ELENCHI TELEFONICI e/o ELENCHI GENERALI DI CATEGORIA: Ambulatorio di Fisiochinesiterapia Dir. Sanitario Dr. Roberto Colarossi Specialista Fisiochinesiterapia;
Vista la legge regionale n. 37 del 2.7.99;
Vista la L.R. 77/99, ed in particolare l'art. 5, che disciplina le funzioni dirigenziali;
DETERMINA
per quanto espresso in narrativa
1. Di autorizzare il Dr. Roberto Colarossi, Legale Rappresentante della Società “Colarossi Roberto e C.” S.a.s. – già autorizzata dalla Regione Abruzzo con D.P.G.R. 2557 dell’11/11/1980 ad aprire e porre in esercizio uno Stabilimento di Fisioterapia – alla diffusione dei messaggi di pubblicità sanitaria, così come richiesto e riportato in narrativa, già oggetto di nulla-osta rilasciato dall’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Pescara, a condizione che vengano rispettate le caratteristiche estetiche e le dimensioni previste dal D.M. n. 657/94, precisando che:
- gli estremi della presente autorizzazione dovranno essere espressamente citati in calce al suddetto messaggio;
- la diffusione di annunci pubblicitari di forma e di contenuto diversi da quelli autorizzati è sanzionabile, in via amministrativa, secondo le modalità di cui al citato art. 5 così come modificato dall’art. 3 della legge n. 42 del 26/02/1999.
Il Dirigente del Servizio
Dr. Giuliano Rossi