Il dirigente del servizio
Vista la Legge 25/06/1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge 22/10/1971, n. 865;
Visto il D.P.R. 24/07/1977, n. 616;
Vista la Legge 28/01/1977, n. 10;
Visto l’art. 3 del DPR 15.01.1972, n. 8;
Vista la Legge Regionale 08/09/1972, n. 18;
Vista la Legge 03.01/1978, n. 1;
Vista la Legge 29/07/1980, n. 385;
Vista la Legge Regionale 23/03/1977, n. 17;
Visto il T. U. / RD 11.12.1933, n. 1775;
Vista la Legge Regionale 14/09/1999, n. 77 Art. 5 c. 2 lett. a;
Vista la Legge Regionale 20/09/1988, n. 83 e s. m. e i.;
Vista la Legge 27/10/2003, n. 290;
Vista la Legge 27/07/2004, n. 186;
Visto il D. Lgvo 27/12/2004 n. 330;
Vista l’istanza n. 1107 del 16.5.2006 con la quale l’ENEL –Divisione Infrastrutture e Reti Area Business Rete Elettrica -, a seguito di difficoltà incontrate nella esecuzione dei lavori dovute a movimenti franosi che hanno coinvolto le zone interessate dai lavori stessi e per difficoltà incontrate nella stipula delle servitù bonarie con i proprietari dei fondi interessati dall’elettrodotto; chiede l’emissione del provvedimento di proroga di due anni dei termini relativi alle espropriazioni, ai lavori ed all’occupazione d’urgenza;
Considerato che con Decreto Dirigenziale del Servizio Tecnico per il Territorio di L’Aquila n. 5 del 23.5.2003, sono stati autorizzati in via provvisoria i lavori per la realizzazione dell’elettrodotto di che trattasi, fissando i termini per espropriazioni e per i lavori;
Vista il D.P.G.R. n. 11 del 27.8.2003, con la quale veniva disposta a favore dell’ENEL l’occupazione temporanea d’urgenza, per la durata complessiva di anni tre dalla data di immissione in possesso;
Preso atto che l’immissione in possesso, da parte della sopraccitata ENEL, giusta quanto risulta dalla nota n. 1107 del 16.5.2006 è avvenuta dal 20.10.2003 al 04.11.2003;
Considerato che con la sopraccitata determinazione n. 11 del 27.8.2003 venivano stabiliti i termini relativi ai lavori ed alle espropriazioni:
a) Lavori: INIZIO entro 12 mesi dall’immissione in possesso; |
FINE: entro 3 anni dalla data di immissione in possesso e comunque non oltre i termini finali dell’occupazione d’urgenza; |
b) Espropriazioni:INIZIO 23.05.2003 a far di data dal decreto di autorizzazione n. 5/2003; |
FINE: entro3 anni dal suddetto decreto di autorizzazione; |
Visto in particolare, l’art. 20 della Legge 22/10/1971, n. 865;
Considerato che i termini di efficacia del D.P.G.R. n. 11 del 27.8.2003 sopraccitato non sono ancora scaduti;
Ritenuto che sussiste la necessità di concedere la proroga per motivi di pubblico interesse alla realizzazione dell’opera;
DETERMINA
Per i motivi specificati in premessa che si intendono integralmente richiamati
1) Di autorizzare, in favore dell’ENEL –Divisione Infrastrutture e Reti Area Business Rete Elettrica, per i lavori di Costruzione di linea elettrica AT 150 KV “Cellino Attanasio – Penne “interessante i Comuni di Cellino Attanasio, Castiglione Messer Raimondo, Bisenti e Penne (PE) - , la proroga dei termini relativi alle espropriazioni, ai lavori ed all’occupazione d’urgenza sino al 23.5.2008.
2) L’ENEL –Divisione Infrastrutture e Reti Area Business Rete Elettrica,dovrà notificare, nelle forme previste dalla legge, il presente provvedimento alle Ditte legittimate a riceverlo;
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.Ing. Pierluigi Caputi