IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dato atto che la recente entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” ha introdotto una serie di innovazioni alla normativa preesistente;

Dato atto che tra le innovazioni introdotte, assumono particolare rilevanza quelle contenute nelle norme di cui al Titolo V - Bonifica di siti contaminati - che, oltre a modificare le fasi connesse con l’iter procedurale legato alla approvazione delle varie fasi cui devono essere assoggettati gli interventi di bonifica, ha trasferito la titolarità di tali procedimenti alla Regione (art. 242 “procedure operative ed amministrative”);

Dato atto, altresì, che il citato decreto, in materia di bonifica di siti contaminati non prevede una fase transitoria che consenta la conclusione dei procedimenti in corso da parte dei soggetti titolari dei procedimenti medesimi;

Considerato che la Regione Abruzzo (e, segnatamente, l’Ufficio Attività Tecniche di Ingegneria del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Parchi, Territorio, Ambiente, Energia) in virtù di quanto sopra, assume la titolarità di tutti i procedimenti di bonifica relativi tanto ai nuovi procedimenti quanto ai procedimenti già avviati ed in corso di definizione, a partire dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 anzi citato;

Precisato, tuttavia, che in relazione ai procedimenti già avviati ed in corso di definizione la Regione assume la titolarità dei procedimenti in questione limitatamente alle fasi procedimentali che non siano già state concluse con l’emanazione, da parte delle Amministrazioni comunali, titolari dei procedimenti in virtù delle disposizioni contenute nel D.M. 471/99, degli specifici atti di approvazione di una o più delle tre fasi previste dall’art. 10 del citato D.M. 471/99 e cioè del piano della caratterizzazione, del progetto preliminare oppure del progetto definitivo;

Stabilito che, alla luce della nuova disposizione legislativa, le Amministrazioni comunali non sono più titolari dei procedimenti in corso e, conseguentemente, le stesse dovranno astenersi dal convocare conferenze di servizio finalizzate all’esame ed all’approvazione degli elaborati progettuali afferenti le fasi procedimentali da definire e, conseguentemente, da concludere pena la nullità, per incompetenza dell’Ente procedente, degli atti eventualmente adottati;

Dato atto, infine, che nella fase delicata e complessa di avvio delle nuove procedure ed al fine di agevolare la competente struttura regionale nel lavoro di ricognizione dei procedimenti di bonifica in corso, appare opportuno che le Amministrazioni comunali nel cui territorio ricadano siti oggetto di procedure di bonifica ancora in corso, provvedano ad inviare, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione del presente atto, all’Ufficio Attività Tecniche di Ingegneria del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, le seguenti informazioni riferite a ciascun sito oggetto di procedura di bonifica:

-             denominazione e localizzazione del sito oggetto in procedura di bonifica;

-    dati relativi alla persona fisica o giuridica (cognome e nome, ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico ecc.) cui compete la realizzazione dell’intervento di bonifica in itinere, al fine di comunicare al soggetto obbligato la variazione di titolarità del procedimento;

-    dati relativi al professionista o società di consulenza (cognome e nome, ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico ecc.) che ha predisposto il piano della caratterizzazione (già approvato dal Comune oppure non ancora approvato dal Comune), il progetto preliminare (già approvato dal Comune oppure non ancora approvato dal Comune) o il progetto definitivo di bonifica (non ancora approvato dal Comune) al fine di comunicare a tale/i soggetto/i l’intervenuta variazione di titolarità del procedimento;

-    estremi degli atti autorizzatori (numero atto, data atto, oggetto dell’atto) emessi dal Comune con l’indicazione della fase procedimentale cui si riferiscono in relazione alle procedure di cui all’art. 10 del D.M. 471/99 (approvazione piano della caratterizzazione oppure approvazione del progetto preliminare) al fine di verificare la completezza degli atti in possesso dell’ufficio regionale competente;

Vista la L.R. 77/1999;

DETERMINA

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

1.   la Regione Abruzzo (e, segnatamente, L’Ufficio Attività Tecniche di Ingegneria del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Parchi, Territorio, Ambiente, Energia) assume la titolarità di tutti i procedimenti di bonifica relativi tanto ai nuovi procedimenti quanto ai procedimenti già avviati ed in corso di definizione, a partire dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006;

2.   di precisare che in relazione ai procedimenti già avviati ed in corso di definizione la Regione ne assume la titolarità limitatamente alle fasi procedimentali che non siano già state concluse con l’emanazione, da parte delle Amministrazioni comunali, titolari dei procedimenti in virtù delle disposizioni contenute nel D.M. 471/99, degli specifici atti di approvazione di una o più delle tre fasi previste dall’art. 10 del citato D.M. 471/99 e cioè del piano della caratterizzazione, del progetto preliminare oppure del progetto definitivo;

3.   di stabilire che le Amministrazioni comunali non sono più titolari dei procedimenti in corso e, conseguentemente, le stesse dovranno astenersi dal convocare conferenze di servizio finalizzate all’esame ed all’approvazione degli elaborati progettuali afferenti le fasi procedimentali da definire e, conseguentemente, da concludere pena la nullità, per incompetenza dell’Ente procedente, degli atti eventualmente adottati;

4.   di richiedere alle Amministrazioni comunali nel cui territorio ricadano siti oggetto di procedure di bonifica ancora in corso, l’invio, all’Ufficio Attività Tecniche di Ingegneria del Servizio Gestione Rifiuti della Direzione regionale Parchi, Territorio, Ambiente, Energia, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla pubblicazione del presente atto, le seguenti informazioni riferite a ciascun sito oggetto di procedura di bonifica:

-             denominazione e localizzazione del sito in procedura di bonifica;

-    dati relativi alla persona fisica o giuridica (cognome e nome, ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico ecc.) cui compete la realizzazione dell’intervento di bonifica in itinere, al fine di comunicare al soggetto obbligato la variazione di titolarità del procedimento;

-    dati relativi al professionista o società di consulenza (cognome e nome, ragione sociale indirizzo, recapito telefonico ecc.) che ha predisposto il piano della caratterizzazione (già approvato dal Comune oppure non ancora approvato dal Comune), il progetto preliminare (già approvato dal Comune oppure non ancora approvato dal Comune) o il progetto definitivo di bonifica (non ancora approvato dal Comune) al fine di comunicare a tale/i soggetto/i l’intervenuta variazione di titolarità del procedimento;

-    estremi degli atti autorizzatori (numero atto, data atto, oggetto dell’atto) emessi dal Comune con l’indicazione della fase procedimentale cui si riferiscono in relazione alle procedure di cui all’art. 10 del D.M. 471/99 (approvazione piano della caratterizzazione oppure approvazione del progetto preliminare) al fine di verificare la completezza degli atti in possesso dell’ufficio regionale competente;

5.   la trasmissione del presente atto alle Amministrazioni provinciali abruzzesi perché ne curino la massima diffusione nei confronti delle Amministrazioni comunali;

6.   la pubblicazione integrale del presente atto sul B.U.R.A..

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini