CITTà di Giulianova (TE)
AREA ASSETTO TERRITORIALE - SETTORE
PIANIFICAZIONE URBANISTICA
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis
DELIBERA
1) dare atto che nessuna opposizione da parte di titolari di diritti reali, né osservazioni da parte di cittadini, sono state presentate, mentre la Provincia, con delibera del Consiglio Provinciale n. 103 del 28.11.2005, ha formulato due osservazioni, come rilevasi dalla certificazione in atti del Dirigente dell’Area competente;
2) controdedurre alle osservazioni della Provincia nel modo seguente:
- è stato accertato che l’indice di fabbricabilità fondiario attuale dell’hotel Cristallo è pari a 8.32 mc/mq, il quale, con la realizzazione dell’ulteriore piano in deroga, raggiunge 9,38 mc/mq. L’edificazione in deroga al P.R.G., di cui al comma 10 dell’art. 2.3.3 delle N.T.A., è consentita, previa formazione ed approvazione di piano di recupero. L’attuale dotazione standard soddisfa il maggior fabbisogno richiesto dall’incremento della volumetria;
- nelle varianti specifiche al P.R.G., in particolare nella normativa per la zona E5, assentita con precedente delibera consiliare, sono stati fatti salvi e impregiudicati tutti gli interventi regolarmente posti in essere, sia mediante adozione di strumenti urbanistici esecutivi, sia di permessi di costruire rilasciati, in attuazione delle previgenti discipline urbanistiche di zona; conseguentemente, nel caso in esame sono pienamente rispettate le norme di salvaguardia;
3) approvare, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 18/1983 nel testo vigente, il piano di recupero del complesso alberghiero dell’Hotel Cristallo in zona B2.075, presentato dalla ditta Hotel Cristallo s.r.l., redatto dall’Arch. Leo Medori, composto da relazione tecnica e relazione strutturale preliminare, relazione geologica, computo metrico estimativo opere di urbanizzazione, documentazione fotografica, N.T.A., schema di convenzione e n. 6 tavole grafiche, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ma che, per ragioni pratiche, non si allegano e vengono conservati, invece, presso il Settore Pianificazione Urbanistica;
4) dichiarare, ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 380/2001, che il piano di recupero in esame contiene precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
5) individuare,
nel Dirigente della III Area, il soggetto incaricato alla stipula della
convenzione e di tutti gli atti necessari e conseguenti, con ampia facoltà di
apportare in essi tutte le indicazioni volte a meglio individuare gli immobili,
nonché a garantire e tutelare gli interessi dell’Ente.
IL PRESIDENTE
De Vincentis Antonio
IL SEGRETARIO GENERALE
D.ssa Daniela Marini