CITTà di Giulianova (TE)

AREA ASSETTO TERRITORIALE - SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA
V
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1)   annullare, per i motivi espressi in narrativa e per ragioni di autotutela, la delibera del Consiglio Comunale n. 138 del 29.11.2005;

2)   dare atto che, nei termini stabiliti, è pervenuta una sola osservazione, presentata dall’Amministratore Unico della Somersault s.r.l., mentre la Provincia, con deliberazione consiliare n. 89 dell’11.10.2005, non ha formulato una vera e propria osservazione, ma ha semplicemente ribadito la raccomandazione già evidenziata nel parere S.U.P. del 18.9.2001, n. 32/2001, invitando l’Ente, qualora non avesse ancora provveduto, a dare una nuova destinazione e/o disciplina urbanistica alle aree di risulta, originate dalla precedente perimetrazione del comparto;

3)   accogliere l’osservazione, presentata dall’Amministratore Unico della Somersault s.r.l., nei limiti contenuti nella proposta di controdeduzione dell’Amministrazione, riportata nell’apposita scheda, che, allegata al presente atto, sotto la lett. A), ne forma parte integrante e sostanziale;

4)   precisare, in merito alla raccomandazione della Provincia, che le aree esterne al perimetro del comparto della ditta Somersault s.r.l. conservano la destinazione prevista dal P.R.G.;

5)   approvare, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 18/1983 nel testo in vigore, la variante al piano di lottizzazione delle aree in zona G3 - Attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi, presentata dalla ditta Somersault s.r.l., procuratrice speciale dei proprietari Sigg. Cervellini Michele e Gabriele, giusta procura del notaio Francesco Maria Sirolli Mendaro Pulieri rep. n. 4739 del 14.2.2002, redatta dall’ing. Delfino Sbei, costituita da documentazione catastale, relazione tecnica e geologica, N.T.A. riformulate, schema di convenzione in variante, computo metrico per alberature ed arredo, n. 6 tavole grafiche, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ma, per ragioni pratiche, non si allegano e vengono conservati, invece, presso il Settore Pianificazione Urbanistica;

6)   individuare, nel Dirigente della III Area, il soggetto incaricato alla stipula della convenzione variata e di tutti gli atti necessari e conseguenti, con ampia facoltà di apportare in essi tutte le indicazioni volte a meglio individuare gli immobili, nonché a garantire e tutelare gli interessi dell’Ente;

7)   con voti unanimi favorevoli, su consiglieri presenti e votanti 17, (assenti Ruffini Fabio, Tarantella Bruno, Montebello Augusto, Macera Dino), dichiarare, la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi ed a termini del comma 4 dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

IL PRESIDENTE

De Vincentis Antonio

IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Daniela Marini