CITTà di Giulianova (TE)

AREA ASSETTO TERRITORIALE - SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA
V
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

1)   dare atto che, nei termini prescritti, sono pervenute n. 4 osservazione, presentate da privati cittadini e da partiti politici, oltre a quelle formulate dalla Provincia con delibera consiliare n. 52/2004, mentre un’osservazione è pervenuta fuori termine, come rilevasi dalla certificazione in atti del Dirigente dell’Area competente;

2)   dichiarare irricevibile, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 18/83 nel testo vigente, l’osservazione pervenuta fuori termine, presentata da Milone Maria Luisa;

3)                  controdedurre alle osservazioni, presentate nei termini, secondo il testo riportato nelle apposite schede, che, allegate al presente atto, sotto le lett. A), B), C), D), E), ne formano parte integrante e sostanziale;

4)   dare atto che per rendere il piano di lottizzazione conforme al P.T.P. e a seguito dell’accoglimento parziale delle osservazioni presentate dalla Provincia, da privati cittadini e dai partiti politici, è stato necessario rielaborare ed aggiungere la seguente documentazione: relazione tecnica, relazione di compatibilità ambientale, N.T.A. e le tavole grafiche nn. 3, 4, 5, 6 e 7, che sostituiscono le nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 adottate;

5)   approvare, in variante al P.R.G., ai sensi dell’art. 21 della L.R. 18/83 nel testo vigente, il piano di lottizzazione delle aree in zona E4, distinte in catasto al foglio n. 32, p.lle nn. 54, 137 e n. 283, presentato dalle ditte Feriozzi Teresa, Tommolini Elvira, Emidio e Pasqualino,Verticelli Lida, Palandrani Guglielmo e Vallese Concetta, redatto dall’arch. Alessandro Laudadio, costituito da relazione, computo metrico di massima delle spese, relazione geologica, relazione di compatibilità ambientale, documentazione catastale e fotografica, N.T.A., schema di convenzione e n. 7 tavole grafiche, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ma che, per ragioni pratiche, non si allegano e vengono conservati, invece, presso il Settore Urbanistico;

6)   stabilire che:

-    nell’art. 5 delle N.T.A. la destinazione d’uso scritta in grassetto “abitazioni ordinarie (civili abitazioni)” deve essere sostituita da: “case di civile abitazione per i proprietari delle aree o loro figli (prima casa), civili abitazioni ad uso turistico (seconda casa)”;

-    il testo dell’art. 9 - Servitù di passaggio - delle N.T.A. del piano di lottizzazione è sostituito dal seguente:

      “La proprietà si obbliga, per se e/o aventi causa a qualsiasi titolo, a costituire servitù di pubblico passaggio, sui due lotti edificabili fronte mare e su tutta l’attuale Via Padova, per una larghezza di mt. 6, dal mare alla ferrovia”;

6 bis) dare atto che con la costituzione della servitù di passaggio sono salvaguardate le servitù esistenti;

7)   individuare, nel Dirigente della III Area, il soggetto incaricato alla stipula della convenzione e di tutti gli atti necessari e conseguenti, con ampia facoltà di apportare in essi tutte le indicazioni volte a meglio individuare gli immobili, nonché a garantire e tutelare gli interessi dell’Ente.

IL PRESIDENTE

De Vincentis Antonio

IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Daniela Marini