GIUNTA REGIONALE

Omissis

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Attuazione della direttive n. 93/43/CEE e n. 96/3/CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari;

Viste le seguenti norme specifiche relative alla produzione e commercializzazione di taluni prodotti alimentari:

a)   Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 530

b)  Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992 n. 531

c)   Decreto Legislativo del 30 dicembre 1993 n. 537

d)  Decreto Legislativo del 4 febbraio 1993 n. 65

e)   Decreto Legislativo del 18 aprile 1994 n. 286

f)   Decreto del Ministero della Sanità del 14 giugno 1996

g)   D.P.R. del 17 ottobre 1996 n. 607

h)   D.P.R. del 14 gennaio 1997 n. 54

i)    D.P.R. del 10 dicembre 1997 n. 495

j)   D.P.R. del 19 gennaio 1998 n. 131

k)  D.P.R. del 3 agosto 1998 n. 309

che prevedono che le analisi dei prodotti alimentari ai fini dell’autocontrollo possono essere effettuate da laboratori esterni agli stabilimenti di produzione, inseriti in apposito elenco predisposto dal Ministero della Salute;

Visto l’art. 10, comma 3, punto 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che dispone che i controlli analitici dei prodotti alimentari possono essere affidati dal responsabile dell’autocontrollo anche a laboratori esterni all’industria alimentare, inseriti in appositi elenchi predisposti dalle Regioni e Province autonome;

Visto l’art. 10, comma 3, punto 5, della Legge 21 dicembre 1999, n. 526, che prevede la fissazione dei requisiti minimi e dei criteri generali per il riconoscimento dei laboratori non annessi alle industrie alimentari, compresi quelli disciplinati dalle norme specifiche sopra indicate, che effettuano controlli analitici nell’ambito delle procedure di autocontrollo, nonché le modalità con cui effettuare i sopralluoghi presso i laboratori medesimi;

Visto il D.Lgs n. 112 del 31 marzo 1998 e successive modifiche, che ha conferito alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti dallo Stato;

Visto il D. Lgs. del 27 gennaio 1992 n. 120 e successive modifiche recante “Attuazione delle direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di ispezione e verifica della buona prassi di laboratorio”;

Visto il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n.882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 270 del 13.05.2002 recante “Trasferimento competenze in materia autorizzativa degli stabilimenti in applicazione del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112, riferito alla salute umana e veterinaria. Approvazione procedure, tariffe e linee guida per il riconoscimento CE degli impianti e l’iscrizione dei laboratori al Registro Regionale”;

Visto l’Accordo sancito dalla Conferenza permanete per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 17 giugno 2004 – Repertorio atti n. 2028 – recante “Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari ai fini dell’autocontrollo”;

Considerato che con il Decreto Dirigenziale 11 luglio 2005 della Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti del Ministero della Salute è stato recepito l’Accordo 17 giugno 2004 per i laboratori non annessi alle industrie alimentari che effettuano autocontrollo presenti sul territorio della Regione autonoma della Sardegna e della Provincia autonoma di Trento;

Ritenuto di dover recepire il su citato Accordo del 17 giugno 2004;

Considerato che a seguito dell’Accordo sopra citato è necessario modificare le procedure fissate dalla Delibera n. 270/2002 e che conseguentemente bisogna iscrivere i laboratori nel Registro regionale per consentire lo svolgimento delle specifiche attività;

Ritenuto di dover confermare la validità delle istanze a tutt’oggi presentate alla Regione Abruzzo Direzione Sanità Servizio Veterinario, fatte salve eventuali richieste di integrazioni che si dovessero rendere necessarie e a cui i titolari dei laboratori dovranno dare riscontro entro 30 giorni dalla richiesta e comunque non oltre 120 giorni dalla pubblicazione della presente delibera, pena l’esclusione dall’iscrizione nel Registro regionale;

Vista la L.R. n. 77 del 14 settembre 1999 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Dato atto della regolarità tecnico – amministrativa nonché della legittimità della presente proposta di deliberazione, che è attestata dalla firma del Direttore Regionale

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

-    di recepire i contenuti dell’Accordo Stato – Regioni del 17 giugno 2004 richiamato in premessa e di approvare le procedure per il riconoscimento dei laboratori di analisi e per la loro iscrizione al Registro regionale e, per l’effetto, di modificare in tal senso la propria precedente Delibera n. 270 del 13.05.2002;

-    di dare atto che risulta istituito presso il Servizio Veterinario della Direzione Sanità della Regione Abruzzo il Registro regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari;

-    di approvare il documento allegato sotto la lettera A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, denominato “Linee Guida vincolanti per il riconoscimento dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari”, relativo ai requisiti e alle procedure per l’iscrizione nel Registro regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo per le industrie alimentari, e contenente i modelli che, a loro volta sono allegati al presente atto sotto le lettere B, C, D, E, F, G;

-    di precisare che l’iscrizione nel Registro regionale è consentita per una sola volta, avverrà su istanza completa del richiedente e si intenderà provvisoria fino a che non sarà perfezionata entro il termine perentorio di 18 mesi con l’acquisizione dell’accreditamento di cui al punto 2.2 delle Linee Guida e la sua comunicazione al Servizio Veterinario;

-    di dare atto che il Dirigente del Servizio Veterinario Regionale adotterà gli atti ed i provvedimenti necessari all’iscrizione nel Registro regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell’autocontrollo e all’applicazione delle procedure regionali;

-    di confermare la somma di Euro 1.032,91 (Euro milletrentadue/91) quale importo della tariffa dovuta per l’espletamento della pratica di iscrizione al citato Registro regionale;

-    di confermare la somma di Euro 103,29 (Euro centotre/29) quale importo della tariffa dovuta per l’espletamento della pratica relativa all’eventuale variazione dei dati del laboratorio;

-    di stabilire che le somme versate, a tale titolo, in favore della Regione Abruzzo, saranno accertate e riscosse nel Bilancio regionale di previsione parte Entrata al capitolo n. 35010 e parte Spesa al corrispondente capitolo n. 81420;

-    di stabilire che le istanze relative ai decreti di riconoscimento e/o aggiornamento dei laboratori dovranno essere presentate secondo le procedure indicate nell’allegato A, che sostituisce integralmente l’allegato C alla delibera n. 270 del 13.05.2002 e attraverso la modulistica di cui agli allegati B, C, D, E, F, G che sostituiscono i moduli riportati nell’allegato C della stessa delibera n. 270,

-    di pubblicare il presente atto sul B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo).

Seguono allegati