IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente della giunta regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Concessioni stagionali e temporanee
1. Nei Comuni privi di Piano Spiaggia, per l'anno 2006, possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime per attività turistiche e ricreative esclusivamente ai soggetti ai quali sono state rilasciate per l'anno 2005 e per il medesimo lotto, previa domanda dell'interessato al Comune.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1 si applicano, esclusivamente per l’anno 2006, anche ai Comuni che, pur avendo approvato il Piano Demaniale Comunale, non abbiano ancora assegnato in concessione le nuove aree in esso previste.
3. Le concessioni rilasciate sono senza diritto di insistenza, con un fronte mare non superiore a mt. 50, limitate alla sola stagione balneare 2006 e pertanto non danno alcun diritto a tìtoli di preferenza per l'assegnazione di aree demaniali.
Art. 2
Entrata in vigore
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel “Bollettino Ufficiale della Regione”.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a l’Aquila, addì 23 maggio 2006
ottaviano del turco