IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta
regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all’art. 1 della L.R. 45/1999

 

1.   Al comma 1 dell’art. 1 della L.R. 28 luglio 1999, n. 45 recante: “Modifica ed integrazione della L.R. 28 luglio 1998, n. 60 «Deviazione del traffico pesante dalla S.S. 16 Adriatica all'Autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese anno 1998»” le parole “anni dal 1999 al 2005” sono sostituite con le parole “anni dal 1999 al 2008”.

Art. 2

Modifiche all’art. 2 della L.R. 45/1999

1.   Al comma 1 dell’art. 2 della L.R. n. 45/1999 le parole “anni dal 1999 al 2005” sono sostituite con le parole “anni dal 1999 al 2008”.

2.   Al comma 3 dell’art. 2 della L.R. n. 45/1999 le parole “dei bilanci di previsione degli esercizi finanziari dal 1999 al 2005” sono sostituite con le parole “dei bilanci di previsione degli esercizi finanziari dal 1999 al 2008”.

Art. 3

Modifiche all’art. 4 della L.R. 45/1999

1.   Al comma 4 dell’art. 4 della L.R. 45/1999 le parole “agli esercizi finanziari dal 2000 al 2005” sono sostituite con le parole “agli esercizi finanziari dal 2000 al 2008”.

Art. 4

Modifiche all’art. 5 della L.R. 45/1999

1.   Al comma 1 dell'art. 5 della L.R. n. 45/1999 le parole “anni dal 1999 al 2005” sono sostituite con le parole “anni dal 1999 al 2008”.

2.   Dopo il comma 4 dell’art. 5 della L.R. n. 45/1999 è inserito il seguente:

      “4bis. L'onere a carico della Regione Abruzzo trova copertura finanziaria, per l’anno 2006, con le risorse iscritte nell’ambito dell’U.P.B. 06.02.002 sul Capitolo di spesa 182420 denominato: “Deviazione traffico pesante dalla strada statale 16 all’autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese – L.R. 2.8.1997, n. 86, L.R. 28.7.1998, n. 60 e L.R. 28.7.1999, n. 45”. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti verranno determinati ed iscritti sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

Art. 5

Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 12 Maggio 2006

ottaviano del turco