IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente della giunta
regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Sostituzione
dell'art. 1 della L.R. 30/1992
1. L’art. 1 della L.R. 14 aprile 1992, n. 30
“Provvedimenti per il funzionamento dell'Associazione tra gli ex Consiglieri
della Regione Abruzzo (A.R.A.)” è sostituito dal seguente:
“Per consentire all’Associazione
costituita tra gli ex Consiglieri della Regione Abruzzo, denominata
“Associazione Regionalista Abruzzese”, il conseguimento dei propri fini, fra
cui quello di valorizzare la funzione dell’Istituto regionale mediante
convegni, conferenze, pubblicazioni e studi di interesse regionale, l’Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale garantisce, oltre ad una sede funzionale,
il necessario supporto organizzativo per l'espletamento dei compiti propri
dell'Associazione.
I
Consiglieri regionali cessati dal mandato possono fregiarsi della denominazione
di “Consigliere onorario della Regione Abruzzo”. I Presidenti della Giunta e
del Consiglio cessati dal mandato possono fregiarsi della denominazione di
“Presidente emerito della Giunta regionale d'Abruzzo” e di “Presidente emerito
del Consiglio regionale d'Abruzzo”.
Art. 2
Entrata
in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul BURA.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 12 Maggio 2006
ottaviano del turco