IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta
regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione dell'art. 1 della L.R. 30/1992

1.   L’art. 1 della L.R. 14 aprile 1992, n. 30 “Provvedimenti per il funzionamento dell'Associazione tra gli ex Consiglieri della Regione Abruzzo (A.R.A.)” è sostituito dal seguente:

      “Per consentire all’Associazione costituita tra gli ex Consiglieri della Regione Abruzzo, denominata “Associazione Regionalista Abruzzese”, il conseguimento dei propri fini, fra cui quello di valorizzare la funzione dell’Istituto regionale mediante convegni, conferenze, pubblicazioni e studi di interesse regionale, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce, oltre ad una sede funzionale, il necessario supporto organizzativo per l'espletamento dei compiti propri dell'Associazione.

I Consiglieri regionali cessati dal mandato possono fregiarsi della denominazione di “Consigliere onorario della Regione Abruzzo”. I Presidenti della Giunta e del Consiglio cessati dal mandato possono fregiarsi della denominazione di “Presidente emerito della Giunta regionale d'Abruzzo” e di “Presidente emerito del Consiglio regionale d'Abruzzo”.

Art. 2

Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURA.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 12 Maggio 2006

ottaviano del turco