IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;
il presidente della giunta
regionale
promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La Regione Abruzzo, in attuazione del D.Lgs.
11 maggio 1999, n. 152 in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni
d'acqua, disciplina le derivazioni delle acque comunque in atto alla data di
entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire il deflusso
necessario alle forme di vita acquatiche presenti nel reticolo idrico
superficiale sotteso agli attingimenti stessi.
2. La presente legge disciplina, altresì, le
norme generali e gli indirizzi cui le Autorità devono attenersi nell'esercizio
delle loro funzioni concernenti l'amministrazione delle acque superficiali, ed
in particolare per quanto previsto all'art. 1, comma 1, lett. d), del D.lgs. n.
152/1999.
Art. 2
Definizioni
1. Le acque disciplinate dalla presente legge
sono quelle superficiali o sotterranee che comunque alimentano in tutto o in
parte gli alvei idrici superficiali della Regione Abruzzo.
2. Le Autorità concedenti sono gli enti o i
gestori pubblici preposti alla gestione e alla vigilanza delle acque, così come
individuati dalla L.R. 72/98 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 3
Funzioni
delle Autorità
1. Le derivazioni d'acqua sono regolate
dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il
livello di deflusso necessario alla vita e alla pulizia degli alvei sottesi e
tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.
Art. 4
Compiti
delle Autorità e della Giunta
1. Le Autorità concedenti provvedono al
censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico e per
tutti i corpi idrici del territorio regionale. Al fine di ottemperare al
rilascio di cui all'articolo 3, anche attraverso la revisione delle concessioni
in essere, le predette Autorità dispongono prescrizioni o limitazioni, senza
diritto alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica
Amministrazione, fatta salva la riduzione del canone di concessione.
2. Entro 180 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e sulla base del censimento di cui al comma 1, la
Giunta regionale definisce con propria deliberazione, previo parere della
Commissione consiliare competente, le modalità e i termini di adeguamento per
gli enti gestori, le portate necessarie al mantenimento delle forme di vita e
di autodepurazione dei canali, i compiti di gestione e di controllo delle
portate per i derivatori di acque pubbliche, i soggetti abilitati ad effettuare
le attività di monitoraggio ai fini della redazione dei piani di tutela delle
acque di cui all'art. 44 del D.lgs. n. 152/1999.
Art. 5
Entrata
in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
Data a L’Aquila, addì 12 Maggio 2006
ottaviano del turco