IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

il presidente della giunta
regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1.   La Regione Abruzzo, in attuazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua, disciplina le derivazioni delle acque comunque in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire il deflusso necessario alle forme di vita acquatiche presenti nel reticolo idrico superficiale sotteso agli attingimenti stessi.

2.   La presente legge disciplina, altresì, le norme generali e gli indirizzi cui le Autorità devono attenersi nell'esercizio delle loro funzioni concernenti l'amministrazione delle acque superficiali, ed in particolare per quanto previsto all'art. 1, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 152/1999.

Art. 2

Definizioni

1.   Le acque disciplinate dalla presente legge sono quelle superficiali o sotterranee che comunque alimentano in tutto o in parte gli alvei idrici superficiali della Regione Abruzzo.

2.   Le Autorità concedenti sono gli enti o i gestori pubblici preposti alla gestione e alla vigilanza delle acque, così come individuati dalla L.R. 72/98 e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 3

Funzioni delle Autorità

1.   Le derivazioni d'acqua sono regolate dall'Autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il livello di deflusso necessario alla vita e alla pulizia degli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.

Art. 4

Compiti delle Autorità e della Giunta

1.   Le Autorità concedenti provvedono al censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico e per tutti i corpi idrici del territorio regionale. Al fine di ottemperare al rilascio di cui all'articolo 3, anche attraverso la revisione delle concessioni in essere, le predette Autorità dispongono prescrizioni o limitazioni, senza diritto alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la riduzione del canone di concessione.

2.   Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sulla base del censimento di cui al comma 1, la Giunta regionale definisce con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, le modalità e i termini di adeguamento per gli enti gestori, le portate necessarie al mantenimento delle forme di vita e di autodepurazione dei canali, i compiti di gestione e di controllo delle portate per i derivatori di acque pubbliche, i soggetti abilitati ad effettuare le attività di monitoraggio ai fini della redazione dei piani di tutela delle acque di cui all'art. 44 del D.lgs. n. 152/1999.

Art. 5

Entrata in vigore

1.   La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L’Aquila, addì 12 Maggio 2006

ottaviano del turco