GIUNTA REGIONALE
Omissis
LA GIUNTA REGIONALE
Omissis
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge
delibera
Per tutto quanto esposto in narrativa:
- di conferire, all’Ing. Ezio FAIETA, nato a Collecorvino (PE) il 05.09.1953, ai sensi dell’art. 22 della L.R. n. 77/99 e della D. G. R. n. 2550 del 01/12/99, come modificata dalla D.G.R. n. 1141 dell’11.11.2005, di determinazione dei criteri per l’affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali, l’incarico di Dirigente del Servizio “Attività Estrattive e Minerarie”, con sede in Pescara, della Direzione “Attività Produttive”;
- di dare atto che il predetto incarico ha una durata di anni 1 (uno), rinnovabile, ed è soggetto: alle disposizioni di cui all’art. 27 della citata L. R. 77/99 e s.m. e i.; alla possibile riduzione della durata del medesimo qualora la G.R. stabilisse di conferire l’incarico di dirigenza del Servizio “Attività Estrattive e Minerarie” ad uno dei Dirigenti regionali attualmente in aspettativa e/o distacco sindacale, al momento del loro rientro in servizio presso l’Amministrazione regionale, come stabilito nella D.G.R. n. 917 del 21.10.2003 e s.m. e i.;
- di demandare al momento della notifica del presente atto, da parte del competente Servizio Organizzazione e Sviluppo del Personale della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, di stabilire la data di decorrenza degli effetti del medesimo;
- di autorizzare la competente Struttura della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali a provvedere alla definizione dell’incarico in argomento a mezzo contratto individuale, ai sensi dell’art. 20, 8° comma, della L. R. 77/99;
- di dare atto che l’onere derivante dall’applicazione del presente atto trova capienza nell’impegno assunto sul capitolo 011213 del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario;
- di dare atto, infine, che l’Ing. Ezio FAIETA, dipendente regionale di cat. “D”, ai sensi del comma 4 dell’art. 22 della L.R. 77/99, nel momento in cui assume l’incarico di Dirigente del citato Servizio deve risultare contestualmente collocato in aspettativa senza assegni dal ruolo dei dipendenti regionali ed il servizio è riconosciuto ai fini dell’anzianità.