il dirigente del servizio

Visto il Reg (CE) n. 1257 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che abroga e modifica taluni regolamenti;

Visto il Reg (CE) 817/2004 del Consiglio recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Capo VIII – Silvicoltura – art. 30 del citato Reg. CE n. 1257/99;

Visto, altresì, il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2000-2006 della Regione, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C/2000/2151 del 20.07.2000 e dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1209 del 20.09.2000, successivamente modificato ed approvato con Decisione  C(2002) 818 del 25.04.2002;

Premesso che con deliberazione di Giunta Regionale n. 442 del 29.3.2005, è stato approvato il bando relativo alla presentazione delle domande per il periodo 2005/2006, con i criteri di priorità della spesa e della relativa ripartizione, dando, altresì, atto che rientrano nell’autonomia delle funzioni dirigenziali, fra l’altro, i provvedimenti di approvazione delle graduatorie dei beneficiari ammessi e di quelli non ammessi al finanziamento;

Rilevato che il Bando, fra l’altro, prevede la rivalutazione del Prezzario Regionale Forestale vigente del 16,81 per cento rispetto ai valori riferiti all’anno 1999, secondo gli indici ISTAT ed in esecuzione della Del. G.R. n. 4330 del 10 agosto 1994;

Dato atto che sono da ritenere provvisorie le risorse finanziarie globali attribuite con il predetto bando per le singole aree provinciali, in quanto sono state formulate computando anche le risorse potenzialmente derivanti per la misura i) del PSR 2000-2006 – Regione Abruzzo - dalla operazione di “overbooking”, risorse che all’attualità sono ancora da accertare;

Dato atto che il bando definisce una scala di priorità nel finanziamento degli interventi, attribuendo precedenza assoluta al finanziamento dei progetti dell’ELENCO 1, di seguito agli interventi per meccanizzazione forestale per il cui finanziamento viene fissata una percentuale minima pari al 30% dello stanziamento totale, quindi agli interventi dell’ELENCO 2, ed infine a quelli dell’ELENCO 3;

Dato atto, inoltre, che il programma medesimo definisce i criteri generali di ripartizione dei fondi resi disponibili, rimandando ad atti successivi di competenza del Dirigente del Servizio Foreste Demanio Civico ed Armentizio l’applicazione dei medesimi allo scopo di consentire l’attuazione del bando di cui trattasi;

Vista, altresì, la Determinazione dirigenziale n. DH16/956 del 16.11.2005, con cui è stato approvato l’ELENCO A PROVVISORIO PARZIALE dei progetti ammessi a del finanziamento  per l’acquisto di macchinari ed attrezzature forestali per il territorio provinciale di L’Aquila;

Vista, altresì, la Determinazione dirigenziale n. DH16/88 del 27.2.2006, con cui è stata disposta l’ammissione a finanziamento dei beneficiari di cui all’elenco B. approvato con Determinazione dirigenziale n. DH16/733 del 14.7.2005  per la  provincia di TERAMO nonché l’ammissione a finanziamento dei beneficiari di cui all’elenco B. allegato alla Determinazione dirigenziale n. DH16/956 del 16.11.2005  per  il territorio provinciale di L’Aquila;

Rilevato che con i suddetti provvedimenti si era sospesa temporaneamente l’ammissione a finanziamento del progetto presentato dalla Ditta SANTACROCE LEGNAMI s.r.l. di Canistro, inserita dal Coordinamento Provinciale di L’AQUILA del Corpo Forestale dello Stato nell’elenco dei progetti ammissibili a finanziamento, in attesa di ulteriori approfondimenti istruttori, al fine di verificarne la compatibilità con i dettami del Bando di riferimento e delle relative direttive applicative di competenza del Dirigente del Servizio Foreste;

Rilevato altresì che, con nota prot. RA 44072 datata 6.9.2005, il Servizio Foreste aveva invitato il Coordinamento Provinciale CFS di L’AQUILA a rivedere la propria posizione istruttoria come di seguito testualmente riportato:

“Per quanto riguarda l’ammissione a finanziamento di automezzi di portata superiore ai 60 quintali, come risulterebbe per la ditta Boschiva Santa Croce Legnami, si ritiene la stessa non compatibile con le Direttive emanate dallo scrivente Servizio con nota circolare prot. n. RA24880/2005. Si precisa che le Direttive di cui trattasi trovano il loro fondamento nella stessa Deliberazione di Giunta Regionale n. 442/2005 che ha dato mandato al Dirigente di Servizio di emanare, appunto, direttive tecniche ai fini della completa attuazione del Bando medesimo; pertanto, esse si trovano ad avere dignità pari al Bando.

Inoltre, ammesso che la ditta non avesse potuto conoscere in precedenza i contenuti della medesima circolare, ne ha avuto precisa notizia da parte di codesto Coordinamento con nota dello stesso prot. n. 8615/2005: in tale circostanza è stata posta nelle condizioni di rettificare il progetto proposto ridimensionando la portata degli automezzi previsti nel progetto originario.

Si fa, altresì, rilevare che il punto p) della circolare di cui sopra fa esplicito ed inequivocabile riferimento a macchine forestali ed attrezzature forestali da destinarsi a lavori forestali: a tale categoria non possono essere ascritti i mezzi di trasporto, che trovano la loro precisa ed esclusiva collocazione nel punto d) della medesima circolare; in ogni caso proprio al punto d) vengono fissati in maniera esplicita i limiti massimi di portata per i mezzi di trasporto: non avrebbe avuto senso fissare un limite di portata massima per gli automezzi di tipo tradizionale che non avesse valore per gli automezzi particolarmente innovativi.

Si invita, pertanto, il Coordinamento in indirizzo a voler rivedere la propria posizione istruttoria, applicando sempre il disposto della L. 241/1990 e fornendo l’opportunità alla Ditta interessata di usufruire di eventuale finanziamento nella misura del valore dei mezzi di portata pari a quella massima fissata dalla Circolare.”;

Vista la nota prot. n. 11697/2005  del Coordinamento Provinciale CFS di L’AQUILA, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, con la quale il Comandante provinciale del CFS ribadisce la propria posizione istruttoria favorevole nei confronti dell’ammissione a finanziamento della ditta Santa Croce;

Considerato che il Servizio Foreste riteneva di chiedere il parere dell’Avvocatura Regionale sull’argomento di cui trattasi che veniva reso con la nota prot. 12925 datata 19.12.2005, che allegata al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;

Reputato, a conclusione dell’approfondimento istruttorio svolto, di dover ritenere non ammissibile a finanziamento il progetto presentato dalla Ditta SANTA CROCE legnami srl per le motivazioni espresse nel precedente “RILEVATO”, nonché nell’allegata nota dell’Avvocatura Regionale, il Servizio Foreste dava informazione della inammissibilità della medesima domanda di finanziamento ed invitava la Ditta medesima, con nota prot. RA 19549 datata 7.3.2006, che allegata al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, ad inviare proprie osservazioni e controdeduzioni ai sensi della L.241/1990;

Acquisita agli atti del Servizio Foreste la nota datata 14.3.2006 dell’Avvocato Paolo DI GRAVIO che per conto della Ditta SANTA CROCE legnami srl controdeduceva le motivazioni di cui alla nota prot. RA 19549 datata 7.3.2006 del Servizio Foreste;

Ritenuto che le osservazioni contenute nella nota dell’Avv. DI GRAVIO  non apportino nuovi elementi tali da poter modificare le motivazioni di inammissibilità a finanziamento individuate per il progetto di cui trattasi da parte del Servizio Foreste; 

Reputata , pertanto, non ammissibile a finanziamento la domanda avanzata dalla ditta SANTA CROCE legnami srl per le motivazioni espresse nel precedente “RILEVATO”, nonché nell’allegata nota dell’Avvocatura Regionale;

Visto, altresì, l’elenco di seguito specificato, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, relativo alla provincia di L’AQUILA ed elaborato dal Servizio Foreste, sulla base delle specifiche risultanze istruttorie svolte in relazione alle domande di finanziamento pervenute ai fini dell’acquisto di macchinari ed attrezzature forestali:

a.   Elenco C, costituito da una facciata dattiloscritta, delle ditte non ammesse a finanziamento per carenze Tecnico-amministrative, in numero di 8 (otto);

Ritenuto di poter approvare l’elenco di cui al punto precedente;

Rilevato che:

-    il Coordinamento Provinciale di L’AQUILA del Corpo Forestale dello Stato è incaricato, sulla base delle proprie competenze territoriali, di notificare l’esclusione dal finanziamento alle ditte interessate mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano ai beneficiari di cui all’elenco allegato di copia della presente determina dirigenziale,

-    per tutto quanto non esplicitamente previsto nel bando medesimo trovano applicazione le vigenti norme di settore, nonché le disposizioni del Piano di Sviluppo Rurale - Abruzzo per il periodo 2000/2006;

Ritenuto che la presente determinazione venga pubblicata sul BURA;

Vista, inoltre, la L.R. 77/99:

determina

per i motivi esposti in narrativa:

1.   di inserire la domanda avanzata dalla ditta SANTA CROCE legnami srl fra quelle non ammissibili a finanziamento ai fini dell’acquisto di macchinari ed attrezzature forestali ;

2.   di approvare l’elenco  di seguito specificato, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, relativo alla provincia di L’AQUILA ed elaborato dal Servizio Foreste, sulla base delle specifiche risultanze istruttorie svolte in relazione alle domande di finanziamento pervenute ai fini dell’acquisto di macchinari ed attrezzature forestali: Elenco C, costituito da una facciata dattiloscritta, delle ditte non ammesse a finanziamento per carenze Tecnico-amministrative, in numero di 8 (otto), che inizia con la ditta Azienda Agricola Fratoni Stefania e termina con la ditta Santa Croce Legnami srl.

3.   di dare, altresì, atto che il Coordinamento Provinciale di L’AQUILA del Corpo Forestale dello Stato è incaricato, sulla base delle proprie competenze territoriali, di notificare l’esclusione dal finanziamento alle ditte interessate mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna a mano ai beneficiari di cui all’elenco allegato di copia della presente determina dirigenziale;

4.   di autorizzare l’Ufficio Bollettino della Regione Abruzzo a pubblicare il presente provvedimento sul BURA;

5.   di dare atto che le disposizioni cui i beneficiari devono attenersi sono quelle descritte nel bando di cui alla DGRA n. 442/2005 al paragrafo 2.1.5  “Approvazione ed erogazione della spesa” e che per tutto quanto non esplicitamente previsto nel bando medesimo trovano applicazione le vigenti norme di settore, nonché le disposizioni del Piano di Sviluppo Rurale - Abruzzo per il periodo 2000/2006;

6.   di dare, infine, atto che i seguenti documenti formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

-    nota prot. n. 11697/2005  del Coordinamento Provinciale CFS di L’AQUILA, costituita da 2 (due)  facciate dattiloscritte

-    nota prot. 12925 datata 19.12.2005 dell’Avvocatura Regionale, costituita da 3 (tre) pagine dattiloscritte;

-    nota prot. RA 19549 datata 7.3.2006 del Servizio Foreste, costituita da 2 (due) facciate dattiloscritte;

-    Elenco C delle ditte non ammesse a finanziamento per carenze Tecnico-amministrative, costituito da 1 (una) facciata dattiloscritta.

Il presente provvedimento è definitivo e nei confronti dello stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURA.

il dirigente del servizio

Dott. Lorenzo Potena

Segue allegato