IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che il D.P.R. 24 maggio 1988 n° 203, recante norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali, all'art. 7 regolamenta la competenza della Regione per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Visto che a tutt'oggi, non risultano ancora emanate da parte del Ministero dell'Ambiente, per gli impianti di nuova costruzione, le linee guida ed i valori minimi e massimi di emissione di cui all'art. 3, comma 2), lettera a), del D.P.R. 203/1988;

Vista la delibera di C.R.A. n. 28/5 del 06.02.2001, esecutiva nei termini di legge, avente per oggetto "D.P.R. 203/88 artt. 6, 15, 17 - riordino e riorganizzazione delle procedure delle Autorizzazioni e Autorizzazione di carattere Generale di cui al D.P.R. 25 luglio 1991 art. 5 comma 1";

Vista la D.G.R. n. 641 del 31.03.1999 avente per oggetto “Autorizzazione relativamente alle emissioni in atmosfera per l’impianto di produzione biscotti della ditta D. Lazzaroni & C. Divisione della G. Citterio Salumificio s.p.a. da ubicarsi nel Comune di Isola del Gran Sasso (TE) – Loc. Corazzano - per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n°203, art. 6

Vista la Ordinanza n. 46 del 19.09.2000 avente per oggetto “Autorizzazione relativamente alle emissioni in atmosfera, per lo spostamento di numero tre punti di emissione (E30, E31, E32) relativi alla linea di produzione denominata “Linea 11”- per i fini ed ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n°203, art. 15 b. della Ditta D. Lazzaroni & C. s.p.a. da trasferirsi in loc. Corazzano del Comune di Isola del Gran Sasso (TE) ;

Vista la nota datata 13.12.2000 (all. 1) con la quale la ditta D. Lazzaroni & C. s.p.a. avanza istanza di rinnovo dell’autorizzazione concessa con D.G.R. n. 641 del 31.03.1999;

Vista la nota datata 21.05.2001 ( all. 2) con la quale l’ARTA Dipartimento Provinciale di Teramo

-    in riferimento alla D.G.R. n. 641 del 31.03.1999 (rinnovo autorizzazione) prescrive la riproposizione del Quadro Riassuntivo Emissioni così modificato rispetto a quello datato 13.12.2000:

-                  evidenziazione dei valori di flusso di massa per ogni singolo inquinante evitando di sommare quantità di sostanze diverse;

-                  innalzamento del valore NOx per emissioni E1-E4-E6-E8-E9 a 20 mg/NM3;

-                  innalzamento valore SOV per emissioni E14-E15-E16-E17-E18 a 3.5 mg/NM3

-    in riferimento alla Ordinanza n. 46 del 19/09/2000 (art. 15 b) D.P.R. 203/88) la riproposizione del Quadro Riassuntivo Emissioni con valori di concentrazione e portata reali ed in cui il flusso di massa non dovrà essere cumulativo, ma specifico per singolo inquinante;

Vista la nota datata 05.07.2001, (all. 3) con la quale la ditta D. Lazzaroni & C. s.p.a. trasmette nuovi quadri riepilogativi di cui alla D.G.R. n. 641 del 31.03.1999 e Ordinanza n. 46 del 19.02.2000, datati 05.07.2001, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la nota datata 11.04.2006, (all. 4) con la quale l' A. R. T. A. Dipartimento provinciale di Teramo esprime parere favorevole al rinnovo ed alla rettifica delle autorizzazioni concesse con D.G.R. n. 641 del 31.03.1999 e con ordinanza n. 46 del 19.09.2000 con l’adozione dei nuovi quadri riassuntivi delle emissioni datati 05.07.2001;

Tenuto conto della documentazione tecnico-progettuale allegata alla domanda di autorizzazione , depositata agli atti del Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico ed Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA della Giunta Regionale;

Vista la L.R. n. 77 del 14.09.1999;

Ritenuto di dover procedere al RINNOVO ed alla RETTIFICA delle autorizzazioni concesse con D.G.R. n. 641 del 31.03.1999 e con Ordinanza n. 46 del 19.09.2000, al fine di consentire alla Ditta D. Lazzaroni & C. s.p.a. la continuazione delle emissioni relative all’ impianto di produzione biscotti ubicato nel Comune di Isola del Gran Sasso - secondo i parametri ed i valori limite contenuti nei nuovi quadri riassuntivi delle emissioni datati 05.07.2001 e nel rispetto degli elaborati tecnico progettuali depositati agli atti del Servizio;

DETERMINA

1)   di procedere al rinnovo ed alla rettifica delle autorizzazioni concesse con D.G.R. n. 641 del 31.03.1999 e con Ordinanza n. 46 del 19.09.2000, al fine di consentire alla Ditta D. Lazzaroni & C. s.p.a. la continuazione delle emissioni relative all’ impianto di produzione biscotti ubicato nel Comune di Isola del Gran Sasso - secondo i parametri ed i valori limite contenuti nei nuovi quadri riassuntivi delle emissioni datati 05.07.2001 e nel rispetto degli elaborati tecnico progettuali depositati agli atti del Servizio;

2)   di concedere l'autorizzazione, limitatamente alla quantità ed alla tipologia delle sostanze inquinanti relative ai punti di emissione, riportate nelle tabelle riassuntive datate 05.07.2001 facenti parte integrante e sostanziale della presente disposizione e di stabilire che i limiti massimi ammissibili per le medesime sostanze, sono quelli dichiarati nelle stesse tabelle riassuntive;

3)   di condizionare l'autorizzazione al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a – obbligo all’adeguamento a nuovi limiti fissati in relazione al disposto dell’art. 3 del D.P.R. 203/88, qualora più restrittivi;

b – obbligo alla società di realizzare i punti di emissione in modo da permettere i controlli di cui al successivo punto c); è fatto altresì obbligo alla società di controllare periodicamente il corretto funzionamento degli impianti di abbattimento riportando le date delle verifiche effettuate sul registro di cui al successivo punto d);

c – gli ulteriori controlli di cui all’art.7 punto 5 D.P.R. 203/88 devono avere una frequenza annuale per i punti di emissione da E1 ad E23, frequenza semestrale per i punti di emissione E30, E31, elencati nelle tabelle riassuntive allegate, facenti parte integrante del presente atto;

d – tutti i controlli di cui ai precedenti punti b) e c) devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento: la data, l’orario, i risultati delle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati a firma del responsabile dell’impianto su apposito registro vidimato dall’Organo di Controllo;

e – nel medesimo registro di cui al precedente punto d) vanno altresì annotate le opere di manutenzione e le eventuali sostituzioni dei sistemi di abbattimento delle emissioni inquinanti;

f – per la verifica delle emissioni, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell’Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazioni ai sensi dell’art.3 comma 2), dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi di cui al D.M. 12.07.1990;

g – eventuali variazioni agli impianti, quando costituiscono soluzioni migliorative al contenimento delle emissioni, vanno convalidate dall’Organo di Controllo e trasmesse al competente Servizio Regionale;

h– che tutti i punti di emissione abbiano un’altezza dal suolo maggiore del colmo del tetto;

4)   di stabilire, ai sensi dell’art. 9, del citato D.P.R. 203/88, che gli organi di controllo sono il Dipartimento Provinciale di Teramo dell’ARTA Abruzzo e la Provincia;

5)   di stabilire che il Dipartimento Provinciale di Teramo dell’ARTA Abruzzo dovrà effettuare con frequenza biennale, un controllo sulla realtà tecnico-impiantistica e sulle relative emissioni dei punti di emissioni di cui alla tabella riassuntiva allegata al presente atto, della ditta D. Lazzaroni & C. s.p.a. ubicata nel Comune di Isola del Gran Sasso (TE), al fine di verificare il corretto funzionamento del suddetto impianto ed il rispetto delle prescrizioni contenute nella presente determinazione;

6)   di fare obbligo alla ditta D. Lazzaroni & C. s.p.a. di comunicare immediatamente al Sindaco del comune di Isola del Gran Sasso, alla Regione e al Dipartimento Provinciale di Teramo dell’ARTA Abruzzo eventuali interruzioni di funzionamento dell’impianto di abbattimento;

7)   di precisare che il superamento dei limiti di emissione o eventuali inadempienze alle prescrizioni poste, saranno perseguite ai sensi del D.P.R. 24.05.1988, n. 203;

8)   di precisare che la presente autorizzazione viene rilasciata ai soli fini del controllo delle emissioni in atmosfera per cui si fa salva ogni altra autorizzazione, benestare o nullaosta occorrenti a qualsiasi altro fine relativamente alla realizzazione dell’impianto o concernente la sua sicurezza;

9)   di precisare che, per quant’altro non detto con la presente disposizione, si fa riferimento alle norme previste dal D.P.R. 203/88 e successive, nonché ogni altra normativa vigente in tema di tutela dell’ambiente;

10) di fare salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell’autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265;

11) di disporre la trasmissione della presente determinazione alla Ditta D. Lazzaroni & C. s.p.a. ubicata nel comune di Isola del Gran Sasso (TE) – al Dipartimento Provinciale di Teramo dell’ARTA Abruzzo, al Sindaco del Comune di Isola del Gran Sasso ed alla Provincia di Teramo ;

12) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Per il Dirigente

vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Antonio Sorgi