il dirigente del servizio

Omissis

determina

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

La ditta Toto S.p.a., nel prosieguo semplicemente Ditta, con sede legale in Viale Abruzzo n. 410 – Comune di Chieti, è autorizzata all’ampliamento della cava di ghiaia sita in località “Case di Liborio” del Comune di Castellalto (TE) individuata in Catasto al foglio di mappa 7 particelle nn. 53-54-56-57-58-61-63-67-343-494-499-500-501-502-512-513-52-55-185-193-339-340-342-428-429-488-489-503-504-506-65-68-69-490-491-492-493-505-507-510 alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

La Ditta è obbligata ad osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta regionale n. 204 del 23.01.1985 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 2

La zona interessata dagli scavi deve essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti ai vertici dell’area assegnata.

Art. 3

L’autorizzazione è valida per anni 2 (due) fino alla scadenza del precedente provvedimento n. DI3/47 del 14.04.2005 fissato in data 14.04.2008 e l’attività estrattiva deve essere intrapresa entro novanta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento. Per giustificati motivi possono essere concessi fino ad ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori completa di idonea documentazione, attestante l’avvenuto rispetto dell’art. 4 del D.L.gs. n. 624/1996, deve essere presentata, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 128/1959, al Servizio Attività Estrattive e Minerarie. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto.

Art. 4

Il deposito cauzionale per un importo nella misura di Euro 450.000,00/quattrocentcinquantamila/00) è stato effettuato con polizza fidejussoria n. 700099903 emessa in data 24.03.2005 dalla Società Milano Assicurazioni S.p.a. di Milano.

Art. 5

La Ditta deve fornire al Pubblico ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l’avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia mineraria.

Art. 6

Deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:

-    La prosecuzione dei lavori di coltivazione è subordinata al rimboschimento dell’area individuata con la particella n. 52;

-    Sono confermate le prescrizioni impartite con il precedente provvedimento regionale n. DI3/47 del 14.04.2005, art. 6.

Art. 7

La Ditta ha l’obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Sviluppo Attività Estrattive e Minerarie lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all’attività estrattiva.

Art. 8

La quantità media estraibile annualmente è di mc. 595.650 e complessivamente di mc. 1.191.300 per l’intera durata dell’attività.

Art. 9

La Ditta deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali approvati dalla Conferenza e depositati agli atti d’Ufficio, mediante l’utilizzo dei seguenti mezzi meccanici omologati e norma di Legge:

a) n. 2 escavatori; b) n. 1 ruspa; c) vari autocarri.

Art. 10

Circa le modalità della sistemazione ambientale durante l’escavazione, la ditta deve rispettare il progetto approvato, timbrato e firmato del responsabile del Procedimento, allegato “E” art. 6 L.R. 67/1987.

Art. 11

Il presente Provvedimento dovrà essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla Ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

il dirigente del servizio

Dott. Alfredo Moroni