LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

1.   la legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”, la legge n. 196/97, il D.lgs. n. 276/2003 e successive integrazioni e modificazioni;

2.   le circolari ministeriali n. 40 del 14.10.04 e n. 30 del 15.07.05;

3.   la propria deliberazione n. 91 del 15 febbraio 2005;

4.   la propria deliberazione n. 583 del 21 giugno 2005;

5.   la propria deliberazione n. 791 dell’8 agosto 2005;

6.   la propria deliberazione n. 119 del 22.02.2006;

Visto il verbale della Commissione, di cui all’art. n. 14 dell’Accordo quadro, che si allega e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (All. 1);

Sentito il Componente la Giunta preposto alle Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione il quale riferisce che:

“Su iniziativa della Commissione di cui all’art. n. 14 dell’Accordo quadro, visto il parere favorevole delle parti sociali, sindacali e datoriali, nella prospettiva di favorire una più ampia stabilizzazione occupazionale utilizzando il contratto di apprendistato professionalizzante, si ritiene necessario ed opportuno integrare la disciplina dell’Istituto di che trattasi per le aziende che vogliono attivare contratti di apprendistato professionalizzante con lavoratori che hanno maturato precedenti rapporti di lavoro, subordinato e/o somministrato, a tempo determinato. Se l’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante viene effettuata dallo stesso datore di lavoro presso il quale il lavoratore ha svolto rapporti di lavoro subordinato e/o somministrato, a tempo determinato, si applicano le seguenti condizioni:

1.   le prestazioni di lavoro subordinato e/o somministrato, a tempo determinato, svolte presso lo stesso datore di lavoro che procede all’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante, vengono computate ai fini del limite di durata massima dei rapporti di Apprendistato professionalizzante, previsti dai CCNL, nella misura di effettiva durata e comunque non superiore a 12 mesi, purché, a prescindere dalla qualifica, dalla categoria, dal profilo professionale, dalla mansione e dall’attività aziendale, siano state svolte nei 24 mesi precedenti l’assunzione con Contratto di apprendistato professionalizzante.

2.   E’ fatta salva la conservazione del trattamento economico, riassorbibile, equivalente a quello del precedente rapporto di lavoro subordinato e/o somministrato, a tempo determinato.

3.   Tutto quanto sopra, fatta salva la normativa in materia di lavoro, e fermo restando specifici diversi trattamenti derivanti dalla contrattazione collettiva”.

Dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore Regionale della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione ed Istruzione e dal Dirigente del Servizio Implementazione Programmi e Progetti in ordine alla regolarità tecnico amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento.

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni e per tutto quanto espresso in narrativa:

1.   Di integrare la disciplina dell’Apprendistato professionalizzante di cui alla D.G.R. 583/05 per le aziende che procedono alla costituzione di contratti di apprendistato professionalizzante con lavoratori che hanno maturato precedenti rapporti di lavoro, subordinato e/o somministrato, a tempo determinato.

2.   Alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante effettuate dallo stesso datore di lavoro presso il quale il lavoratore ha svolto precedenti rapporti di lavoro, subordinato e/o somministrato, a tempo determinato, si applica quanto segue:

-    le prestazioni di lavoro, subordinato e/o somministrato, a tempo determinato, rese presso lo stesso datore di lavoro che procede all’assunzione con Contratto di apprendistato professionalizzante, si computano ai fini del limite di durata massima dei rapporti di Apprendistato professionalizzante, previsto dai CCNL, nella misura di effettivo svolgimento e comunque non superiore a 12 mesi, purché, a prescindere dalla qualifica, dalla categoria, dal profilo professionale, dalla mansione e dall’attività aziendale, sono state realizzate nei 24 mesi precedenti l’ assunzione con Contratto di apprendistato professionalizzante.

-    E’ fatta salva la conservazione del trattamento economico, riassorbibile, equivalente a quello del precedente rapporto di lavoro subordinato e/o somministrato, a tempo determinato immediatamente precedente.

3.   Tutto quanto sopra, fatta salva la normativa in materia di lavoro e fermi restando specifici diversi trattamenti derivanti dalla contrattazione collettiva.

4.   Di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul seguente sito: http://fil.regione.abruzzo.it.