LA GIUNTA REGIONALE

Premesso

-    che ai sensi dell’art. 1 della L.R. del 22 dicembre 2005 n. 43 e dell’art. 2 della L.R. del 9 agosto 1999 n. 59 come modificato e integrato dall’art. 6 della L.R. n. 25/2003 l’esercizio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale in atto all’entrata in vigore della L.R. n. 152/98 è prorogato fino alla data del 31 dicembre 2006;

-    che ai sensi della predetta normativa fino alla definizione del Programma Triennale dei Servizi Minimi di cui agli artt. 13 e 14 della L.R. n. 152/98 la Giunta Regionale può disporre ristrutturazioni dei servizi purchè non venga superato il tetto delle percorrenze globalmente ammesso a contributo alla data del 1.1.1998 e i nuovi servizi abbiano le caratteristiche dei servizi minimi essenziali ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 152/98;

-    che ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 152/98 i servizi da considerarsi riconoscibili tra quelli minimi sono quelli diretti a soddisfare la domanda di mobilità di cittadini relativamente al pendolarismo scolastico e lavorativo, nonché alla mobilità di utenza diretta alle strutture sanitarie, culturali, sociali e amministrative;

Premesso inoltre che la società “Di Fonzo & f.lli s.p.a” con sede in Vasto (CH), contrada S. Antonio Abate n. 5, esercita l’autolinea regionale Lanciano-San Giacomo (CH/09/13) con delibera di G.R. n. 532 del 24/03/1999 che collega il comune di Lanciano con la località San Giacomo del comune di Rocca San Giovanni (All. 1);

Considerato che con nota del 23 settembre 2005 , ns. prot. n. 6549/DE8 del 28.09.2005 (All. 2), il comune di Rocca San Giovanni ha richiesto a questa Regione e alla società Di Fonzo & f.lli S.p.A. il prolungamento della autolinea predetta , attualmente con arrivo alla località san Giacomo, fino alle località “Puncichitti “ e “Acquarelli” del comune stesso al fine di soddisfare le sollecitazioni e le richieste dei cittadini e, in particolar modo, degli studenti di tali località che numerosi devono raggiungere gli istituti scolastici di Lanciano;

Considerato inoltre che con nota del 15 febbraio 2006 , ns. prot. n. 1433/DE8 del 20.02.2006 (All. 3), il comune di Rocca San Giovanni ha inviato la delibera della Giunta Comunale n. 6 del 15.02.2006 avente a oggetto: << Modifica concessione autolinea “Lanciano-San Giacomo” alla società Donato di Fonzo & f.lli S.p.A.>> con la quale richiede a questo Ente la modifica della concessione dell’autolinea regionale “Lanciano - San Giacomo” (CH/09/13) nel senso del prolungamento del servizio dall’attuale capolinea BV. San Giacomo fino alle località “Puncichitti” e “Acquarelli” impegnandosi a corrispondere alla Società Di Fonzo & f.lli S.p.A. il contributo necessario per la maggiore percorrenza riferita all’intero anno scolastico;

Visto il nuovo programma di esercizio che rispetto al precedente allegato al rispettivo atto di concessione contiene le modifiche di seguito indicate:

-    Lanciano (Terminal bus) - San Giacomo;

-    Lanciano (Terminal bus) – San Giacomo ( loc. Acquarelli);

Dato atto che non esistono altre aziende di bacino che potrebbero essere coinvolte nella ipotesi di prolungamento della linea e che tale prolungamento risponde al requisito di servizio minimo essenziale per il pendolarismo scolastico, lavorativo e per spostamenti per raggiungere i servizi amministrativi di riferimento;

Dato atto che la variazione proposta è stata visionata dal competente ufficio S. I. I. T. di Chieti (ex M.C.T.C.) che ha rilasciato il nulla-osta tecnico riferito alla sicurezza (D.P.R. 753/80) (All. 4);

Ritenuto pertanto opportuno autorizzare il prolungamento della linea esistente in quanto, essendo l’aumento chilometrico sostenuto economicamente dal Comune di Rocca San Giovanni, tale prolungamento non dà luogo ad aumento di spesa a carico del bilancio regionale, ma permette di soddisfare esigenze di mobilità dei cittadini con una sinergia di interventi tra enti pubblici.

Visto l’art. 25 della Legge Regionale n. 62/83;

Vista la Legge Regionale n. 77/99;

Preso atto che il Dirigente del Servizio Interventi Gestionali sulle Linee di TPL e Politica Tariffaria della Direzione Trasporti e Mobilità con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità;

A Voti unanimi e palesi espressi nelle forme di Legge

DELIBERA

1.   Di autorizzare il prolungamento del servizio gestito dalla società “Di Fonzo & f.lli s.p.a” della linea Lanciano - San Giacomo (CH/09/13) da San Giacomo a San Giacomo (loc. Acquarelli) come descritto nel programma di esercizio allegato al presente atto del quale forma parte integrante e sostanziale (All. 5);

2.   Di autorizzare il Servizio Interventi Gestionali sulle linee di TPL e Politica Tariffaria ad emettere gli atti di variazione della concessione in atto alla società “ Di Fonzo & f.lli s.p.a”delibera di G.R. n. 532 del 24.03.99 in base al nuovo programma di esercizio nel quale viene evidenziato il prolungamento approvato;

3.   Di specificare che la presente autorizzazione non comporta aumento di spesa a carico del bilancio regionale in quanto l’onere economico derivante dall’ aumento chilometrico viene sostenuto dal comune di Rocca San Giovanni;

4.   Di dare mandato al Dirigente del Servizio Interventi Gestionali sulle linee di TPL e Politica Tariffaria di provvedere all’adozione degli adempimenti conseguenti all’approvazione del presente provvedimento e di notificare il presente atto alla società “Di Fonzo & F.lli s.p.a.” con sede in Vasto (CH) contrada S.Antonio Abate n. 5, al Comune di Rocca San Giovanni, al Servizio Economico Finanziario del TPL e Controllo di Gestione e al Servizio Pianificazione Territoriale e Organizzazione dei Trasporti della Direzione Trasporti e Mobilità della Regione Abruzzo;

5.   Di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.A..