Il dirigente del servizio
Vista la domanda presentata in data 02 MARZO 2006, Protocollo RA 18390, dal Signor:
Cognome |
Nome |
Data di nascita |
CARLUCCIO |
AUGUSTO |
03/10/1960 |
Comune di nascita |
Provincia |
Comune di residenza |
Provincia |
ORTELLE |
LE |
ORTELLE |
LE |
Via/Località |
N. civico |
C.a.p. |
Codice Fiscale / Partita I.V.A. |
VIA ROMA |
1 |
73030 |
CRLGST60R03G136N |
Titolo di studio |
Telefono |
LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA |
3282250341 |
per l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori di inseminazione artificiale - Sezione F - VETERINARI;
Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, concernente “Disciplina della riproduzione animale” e sue successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto 19 luglio 2000, n. 403, (G.U. 8 gennaio 2001, n. 5);
Viste le procedure amministrative per l’attuazione nella Regione Abruzzo, del Regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30;
Ritenuto, infine, che il Servizio Bollettino Pubblicità ed Accesso della Regione Abruzzo debba essere autorizzato a pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURA, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;
Vista la legge regionale n. 77/99;
DISPONE
1. l’iscrizione del Signor:
Cognome |
Nome |
Data di nascita |
CARLUCCIO |
AUGUSTO |
03/10/1960 |
Comune di nascita |
Provincia |
Comune di residenza |
Provincia |
ORTELLE |
LE |
ORTELLE |
LE |
Via/Località |
N. civico |
C.a.p. |
Codice Fiscale / Partita I.V.A. |
VIA ROMA |
1 |
73030 |
CRLGST60R03G136N |
Titolo di studio |
Telefono |
LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA |
3282250341 |
nell’elenco Regionale degli operatori di inseminazione artificiale Sezione F - VETERINARI -;
2. al suddetto operatore è attribuito il codice, univoco a livello nazionale, di seguito indicato:
L |
E |
0 |
2 |
0 |
2 |
F |
3. di fare obbligo al Signor CARLUCCIO AUGUSTO:
3.1.rifornirsi di materiale seminale esclusivamente presso i Recapiti e/o Centri autorizzati;
3.2.mantenere in buono stato di conservazione il materiale seminale;
3.3.utilizzare esclusivamente materiale di riproduttori approvati per l’inseminazione artificiale;
3.4.certificare, sugli appositi moduli distribuiti dalle locali Associazioni Provinciali Allevatori, l’intervento di inseminazione strumentale, indicando la data, specie, razza o tipo genetico e matricola, se presente, della fattrice nonché generalità del proprietario della fattrice;
3.5.utilizzare ciascuna dose di materiale seminale per una sola fattrice;
3.6. non suddividere le singole dosi, né impiegarle per più di una fecondazione;
3.7.trasmettere la certificazione degli interventi fecondativi, entro sessanta giorni dalla data di compilazione all’Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio;
3.8.comunicare alla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca - della Regione Abruzzo – Via Catullo 17, 65100 Pescara - preventivamente ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda, presentata in data 10 marzo 2004 (protocollo n. 5518 dell’11 marzo 2004);
4. di autorizzare il Servizio Bollettino Pubblicità ed Accesso della Regione Abruzzo a pubblicare integralmente il presente provvedimento sul BURA, ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dr. Giorgio D’Ascanio