Giunta Regionale

Omissis

La Giunta Regionale

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 54, comma 2 della L. 23/12/98, n. 448 concernente l'estensione delle agevolazioni della predetta legge n. 488/92 al settore del commercio;

Visto l'art. 52, comma 77 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente l'estensione delle agevolazioni della predetta legge n. 488/1992 alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 in materia di riforma degli incentivi;

Visto il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato in data 1° febbraio 2006 e pubblicato su G.U. n. 67 del 21.3.06, con il quale è stata data attuazione alle disposizioni del citato articolo 8 del decreto-legge 14 marzo 2005 e sono stati definiti i nuovi criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla L. 488/92;

Considerato che, secondo quanto indicato nel predetto decreto 1.2.2006, ciascuna Regione può formulare proprie proposte riguardanti i seguenti aspetti:

a)   indicazione delle ulteriori attività ammissibili per il settore "turismo" (art. 1, comma 4, lettera b) del decreto attuativo);

b)   indicazione del diverso limite minimo di investimento ammissibile (art. 3, comma 4);

c)   previsione della graduatoria speciale, per area o per attività, e indicazione delle risorse ad essa destinate (art. 8, comma 7);

d)   individuazione delle priorità da assegnare per le graduatorie ordinarie e per quelle speciali (art.8, comma 11, lettera c);

e)   fissazione delle percentuali di riparto tra settori delle risorse destinate alla regione (art. 2 del decreto del 2 febbraio 2006).

Dato atto che tali proposte devono essere formulate entro il 13 ottobre di ciascun anno, con riferimento alle domande di agevolazione da presentare nell'anno successivo, altrimenti le stesse si intendono confermate;

Dato atto, inoltre, che per il primo bando successivo all'entrata in vigore del D.M. 1.2.2006 le suddette proposte devono essere formulate entro 30 giorni dalla sua pubblicazione;

Vista la nota tecnica formulata dal Ministero delle Attività Produttive prot. 980690 del 14.2.06 con la quale sono stati precisati i criteri e le modalità da seguire per la formulazione delle proposte;

Ritenuto di procedere, di concerto con il Componente la Giunta alle Attività Produttive, ai sensi del citato D.M. 1.2.2006, alla formulazione delle proposte relative all'indicatore regionale per l'Abruzzo;

Viste le tabelle predisposte dalla Direzione Attività Produttive - Servizio Sviluppo del Commercio mediante le quali vengono individuate le aree, le tipologie e le attività con i punteggi ad esse attribuiti ai fini della formazione delle graduatorie ordinaria e speciale;

Ritenuto di modificare i limiti fissati dall'art. 3, comma 4, dei programmi di investimento, fissando per il commercio il limite minimo di investimenti ammissibili in € 150.000,00;

Ritenuto, infine, di dover destinare, per la formazione della graduatoria speciale, il 50% delle risorse finanziarie disponibili per l'Abruzzo;

Dato atto che sulla base del Piano Programmatico delle risorse assegnate al settore commercio nell'ambito della citata L. 488/92, la quota parte destinata alla regione Abruzzo è pari a €. 1.245.370,00=;

Dato atto che il Direttore della Direzione Attività Produttive ha espresso parere favorevole sulla legittimità della proposta di deliberazione e ne ha attestato la regolarità, nei limiti e nel rispetto delle competenze previsti dall'art. 3 del D. L.gvo 3.2.1993, n. 29, come sostituito dall'art. 3 del D. L.gvo 31.3.1998, n. 80 e della L.R. n. 77/1999;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

-    di approvare le allegate tabelle - parte integrante e sostanziale del presente atto - contenenti i punteggi attribuiti alle aree, alle tipologie di investimento ed ai settori di attività, ai sensi del citato D.M. 1.2.2006, per il bando commercio, ai fini della formazione della graduatoria ordinaria e di quella speciale, alla quale viene destinato il 50% delle risorse assegnate complessivamente alla Regione Abruzzo per il commercio;

-    di stabilire in € 150.000,00 il limite minimo di investimento ammissibile;

-    di dare mandato al competente Servizio Sviluppo del Commercio di procedere alla notifica del presente atto, dopo la sua approvazione, al Ministero delle Attività Produttive, e di provvedere all'inoltro della stessa al BURA per la pubblicazione.

Seguono allegati