ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16 DEL 29 MARZO 2006, A OGGETTO: “ MODIFICAZIONI DELLO STATUTO COMUNALE “.
Omissis…
1) L’art. 91 dello Statuto comunale è sostituito dal seguente:
Art. 91
Aziende
speciali e istituzioni
1- Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2- Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, previste dalla legge quali organismi strumentali del comune per l’esercizio dei servizi sociali e/o culturali, dotati di autonomia gestionale.
2) L’art. 92 dello Statuto comunale è sostituito dal seguente:
Art. 92
Istituzioni
1- L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dal regolamento approvato dal Consiglio comunale.
2 - Alla costituzione dell’ istituzione il Consiglio provvede mediante deliberazione che deve indicare:
a) le finalità dell’istituzione;
b) i parametri comparativi di efficienza tra la gestione in economia e quella dell’istituzione, con riferimento anche al livello dei servizi prestati;
c) il capitale di dotazione da conferire e i relativi mezzi di finanziamento, nonché il personale delle strutture comunali da trasferire eventualmente all’istituzione.
3- Spetta al Consiglio comunale:
a) determinare gli indirizzi per lo svolgimento delle attività da parte dell’istituzione, anche sulla base dei risultati annualmente conseguiti dalle medesime, nonché gli indirizzi per la nomina e la revoca dei componenti degli organi;
b) approvare, su proposta della Giunta comunale, i provvedimenti del consiglio di amministrazione dell’istituzione che si configurano come atti fondamentali, secondo quanto stabilito dalla legge, e dunque, in ogni caso: il regolamento per il funzionamento dell’istituzione, i bilanci e i conti consuntivi;
c) esercitare la vigilanza sull’attività, per il tramite del Sindaco che può acquisire atti, documenti o informazioni, promuovere – anche dietro specifica sollecitazione del Consiglio – indagini e verifiche amministrative e riferisce periodicamente al Consiglio.
4- Sono organi dell’istituzione:
a) il presidente del consiglio di amministrazione;
b) il consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre fino a un massimo di cinque membri compreso il presidente;
c) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
5- Il presidente e i membri del consiglio di amministrazione sono nominati e revocati dal Sindaco. Essi sono scelti fra persone non appartenenti al consiglio comunale, in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere comunale e di una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti pubblici o privati, debitamente documentate da curriculum. Sono nominati per un periodo corrispondente a quello del mandato amministrativo del sindaco e durano incarica fino alla nomina dei successori.
6- le incompatibilità a ricoprire la carica di presidente o componente del consiglio di amministrazione sono quelle stabilite dalla legge per la carica di consigliere comunale.
7- il direttore è nominato dal Sindaco, con contratto esterno di diritto pubblico o privato oppure tra i dipendenti comunali in possesso di specifica esperienza professionale nel settore dei servizi socio-culturali e inquadrati almeno nella categoria professionale D. La nomina ha una durata non superiore a tre anni e può essere rinnovata.
8- Le indennità e i compensi da erogare al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono determinate dal regolamento.
3) L’articolo 121 dello Statuto comunale, per sopravvenuta incompatibilità con il mutato quadro normativo, è modificato come segue: al comma 1 dell’art.121, primo rigo, è abrogato l’inciso “dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale”.
Omissis …