ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16 DEL 29 MARZO 2006, A OGGETTO: “ MODIFICAZIONI DELLO STATUTO COMUNALE “.

Omissis…

1)   L’art. 91 dello Statuto comunale è sostituito dal seguente:

Art. 91

Aziende speciali e istituzioni

1- Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, e ne approva lo statuto.

2- Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, previste dalla legge quali organismi strumentali del comune per l’esercizio dei servizi sociali e/o culturali, dotati di autonomia gestionale.

2)   L’art. 92 dello Statuto comunale è sostituito dal seguente:

Art. 92

Istituzioni

1-      L’ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e dal regolamento approvato dal Consiglio comunale.

2 - Alla costituzione dell’ istituzione il Consiglio provvede mediante deliberazione che deve indicare:

a)   le finalità dell’istituzione;

b)  i parametri comparativi di efficienza tra la gestione in economia e quella dell’istituzione, con riferimento anche al livello dei servizi prestati;

c)   il capitale di dotazione da conferire e i relativi mezzi di finanziamento, nonché il personale delle strutture comunali da trasferire eventualmente all’istituzione.

3-  Spetta al Consiglio comunale:

a)           determinare gli indirizzi per lo svolgimento delle attività da parte dell’istituzione, anche sulla base dei risultati annualmente conseguiti dalle medesime, nonché gli indirizzi per la nomina e la revoca dei componenti degli organi;

b)           approvare, su proposta della Giunta comunale, i provvedimenti del consiglio di amministrazione dell’istituzione che si configurano come atti fondamentali, secondo quanto stabilito dalla legge, e dunque, in ogni caso: il regolamento per il funzionamento dell’istituzione, i bilanci e i conti consuntivi;

c)           esercitare la vigilanza sull’attività, per il tramite del Sindaco che può acquisire atti, documenti o informazioni, promuovere – anche dietro specifica sollecitazione del Consiglio – indagini e verifiche amministrative e riferisce periodicamente al Consiglio.

4-  Sono organi dell’istituzione:

a)   il presidente del consiglio di amministrazione;

b)  il consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre fino a un massimo di cinque  membri compreso il presidente;

c)   il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

5-  Il presidente e i membri del consiglio di amministrazione sono nominati e revocati dal Sindaco. Essi sono scelti fra persone non appartenenti al consiglio comunale, in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere comunale e di una speciale competenza tecnica e/o amministrativa per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso enti pubblici o privati, debitamente documentate da curriculum. Sono nominati per un periodo corrispondente a quello del mandato amministrativo del sindaco e durano incarica fino alla nomina dei successori.

6-  le incompatibilità a ricoprire la carica di presidente o componente del consiglio di amministrazione sono quelle stabilite dalla legge per la carica di consigliere comunale.

7-  il direttore è nominato dal Sindaco, con contratto esterno di diritto pubblico o privato oppure tra i dipendenti comunali in possesso di specifica esperienza professionale nel settore dei servizi socio-culturali e inquadrati almeno nella categoria professionale D.  La nomina ha una durata non superiore a tre anni e può essere rinnovata.

8-  Le indennità e i compensi da erogare al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono determinate dal regolamento.

3)   L’articolo 121 dello Statuto comunale, per sopravvenuta incompatibilità con il mutato quadro normativo, è modificato come segue: al comma 1 dell’art.121, primo rigo, è abrogato l’inciso “dopo l’espletamento del controllo da parte del competente organo regionale”.

Omissis …