il dirigente del
servizio
Vista la L.R. 20 Luglio
1989, n. 58, recante norme su “Volontariato, Associazionismo ed Albo Regionale
per la Protezione Civile”, con la quale sono state disciplinate in modo
organico le modalità e le condizioni per una efficace collaborazione delle
associazioni di volontariato alle attività di protezione civile sia con
riferimento alle iniziative di prevenzione – previsione che a quelle più
strettamente collegate all’emergenza, sempre, in ogni caso, nell’ambito delle
competenze proprie della Regione e degli Enti Locali nella specifica materia;
Visto in particolare
l’art. 8 della L.R. 58/1989 che prevede la istituzione dell’Albo Regionale
delle Associazioni di volontariato e la possibilità di iscrizione allo stesso
Albo delle Associazioni, legittimamente costituite ed aventi almeno 7 iscritti,
che abbiano fra le proprie finalità statutarie lo svolgimento, senza scopo di
lucro, di attività utili al conseguimento degli obiettivi di protezione civile;
Vista la L.R. 13/6/1991,
n. 25, che ha modificato la L.R. n. 58 del 1989, rideterminandone l’ambito di
applicazione e favorendo l’iscrizione all’Albo Regionale anche delle
associazioni non dotate di personalità giuridica e che ha dettato la disciplina
degli interventi per la prevenzione degli incendi boschivi;
Visto l’art. 5 comma 4
della L.R. 14/12/1993 n. 72 che, modificando l’art. 11 della precedente L.R.
20/7/1989 n. 58, prevede che “l’iscrizione all’Albo Regionale delle
associazioni di volontariato per la protezione civile è disposta dal Presidente
della Giunta Regionale ed è efficace, a tutti gli effetti, a decorrere dalla
esecutività del relativo decreto”;
Vista la L.R. 14
settembre 1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti
di lavoro della Regione Abruzzo”, ed in particolare:
- l’art. 24, comma 2 – lett. c) -, che
attribuisce al Dirigente del Servizio “ …… l’attuazione dei progetti e
l’attività di gestione assegnati dal Direttore, adottando i relativi atti e
provvedimenti amministrativi ……”;
- l’art. 46, comma 1, che dispone “ Sono
abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili e/o in
contrasto con la quelle della presente Legge e con le disposizioni sui
Contratti Collettivi Nazionali.”
Dato atto che a seguito
della istruttoria per l’anno 2005 sono risultate in possesso di tutti i
requisiti richiesti dalla L.R. 58/1989, come modificata ed integrata dalla L.R.
n. 25 del 1991, e dall’art. 5 della L.R. 14/12/1993 n. 72, ed aventi titolo
all’iscrizione allo specifico Albo Regionale delle Associazioni di volontariato
le Organizzazioni di seguito indicate:
1. Associazione Nazionale Alpini
Gruppo di Casalanguida
Via Umberto I, 69
66031 CASALANGUIDA (CH);
2. Associazione Nazionale Alpini
Gruppo di Farindola –
Protezione Civile
Via Circonvallazione, 30
65010 FARINDOLA (PE);
3. “Gruppo Comunale di Protezione Civile di Raiano”
Piaz.le S. Onofrio, 10
67027 RAIANO (AQ);
Dato atto della
regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento e della sua
legittimità rispetto alla legislazione vigente;
DETERMINA
- con decorrenza immediata sono iscritte
all’Albo Regionale delle Associazioni di volontariato per la protezione Civile
le seguenti Organizzazioni:
|
DENOMINAZIONE |
LEGALE RAPPRESENTANTE |
1) |
Associazione
Nazionale Alpini Gruppo di Casalanguida Via Umberto I, 69 66031 Casalanguida (CH) |
De
Francesco Nicola |
|
|
|
2) |
Associazione
Nazionale Alpini Gruppo di Farindola –
Protezione Civile Via Circonvallazione, 30 65010 Farindola (PE); |
Ciarma
Mario |
|
|
|
3) |
“Gruppo Comunale
di Protezione Civile di Raiano” Piaz.le S.
Onofrio, 10 67027 Raiano
(AQ) |
Sindaco
Pro Tempore |
- di dare comunicazione dell'Albo Regionale
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile
ed ai Prefetti della Regione ai sensi dell'art. 13 della L.R. 20.7.89 N. 58;
la presente ordinanza
sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione.
L'Aquila, lì
20.04.2006SET. 2005
il Dirigente
del Servizio
Dott. Ing. Ernesto
Perinetti