IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il DLgs. 05.02.1997 n. 22 avente per oggetto “Attuazione delle direttive nn. 91/156/CEE sui rifiuti e 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio;

Vista la L.R. 28.04.2000 n. 83 avente per oggetto “Testo unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Reg.le dei Rifiuti”;

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DF3/88 del 2.12.2002 con la quale è stata rilasciata in favore della Ditta Salvi Calcestruzzi srl con sede in Via Colle Salardo n.24, 66017 Palena (Ch) l’autorizzazione, ai sensi degli artt. 27 e 28 del DLgs. n. 22/97 e s.m.i., alla realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero di materiali provenienti dalle demolizioni nel settore edilizio all’interno dell’area già a servizio dell’impianto di produzione di calcestruzzi;

Vista la nota prot. n. 5275 del 3.11.2005 con la quale il Comune di Palena evidenziava la presenza nel sottosuolo dell’area di ubicazione dell’impianto di un’adduttrice principale dell’acquedotto denominato “Capovallone”;

Viste le note prot.n.10813 del 29.11.05 e prot. n. 611 del 24.01.06 con le quali si richiedeva agli Enti partecipanti al procedimento autorizzativo e all’ARTA-Dipartimento Provinciale di Chieti- di effettuare le opportune verifiche ed esprimere il relativo parere in merito alla presenza del citato acquedotto

Vista la nota prot.n.1035 del 15.02.2006 dell’A.R.T.A e la allegata relazione tecnica nella quale si illustrano gli esiti del sopralluogo effettuato c/o l’impianto in data 08.02.2006 e dalla quale emerge la presenza dell’adduttrice di Capovallone interrata a circa 2 m. di profondità dal piano campagna.

Vista la nota prot. n. 751/06 del 28.02.2006 con la quale si comunica che il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale con giudizio n. 689 del 21.02.06 ha deciso di sospendere il precedente parere favorevole espresso in data 12.03.2002 in merito all’impianto di riciclaggio di rifiuti speciali derivanti da demolizioni edili;

Rilevato altresì che dal rapporto istruttorio del Comitato Via prot. n. 200600751 del 31.01.2006 emerge che la Salvi Calcestruzzi srl, con nota del 20.02.2006 a firma dell’amministratore unico, ha trasmesso una relazione tecnico-conoscitiva, a firma dell’Ing.Primavera Emidio, nella quale conferma la presenza dell’adduttrice acquedottistica “costituita da una tubazione in acciaio di diametro di 200mm e spessore presunto di 5 mm”;

Considerato che dalla documentazione progettuale presentata a supporto della richiesta di autorizzazione dalla Salvi Calcestruzzi srl non risulta in alcun modo evidenziata la presenza dell’adduttrice dell’acquedotto Capovallone;

Rilevato che sussistano le condizioni di cui comma 4 dell’art. 28 del D.Lgs. 22/1997;

Vista la nota prot. 2363 del 14.03.2006 con la quale si preannunciava alla ditta la sospensione dell’autorizzazione a suo tempo concesso;

Visto il verbale della conferenza di servizi del 30.03.2006 in cui si è provveduto ad acquisire i pareri dei soggetti intervenuti;

Ritenuto che comunque, allo stato, si rende necessario, per le ragioni sopra esposte ed in particolare per la mancata segnalazione circa l’esistenza dell’acquedotto e per la determinazione dell’Ufficio Via, procedere alla sospensione della autorizzazione regionale concessa con Determinazione Dirigenziale n. DF3/88 del 2.12.2002;

Ritenuto altresì doversi disporre la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica competente per territorio per l’accertamento delle eventuali e relative responsabilità in ordine alla evidente omissione in merito all’esistenza dell’acquedotto;

Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

determina

1)   di sospendere per MESI DUE per le motivazioni sopraindicate, che di seguito si intendono integralmente riportate, l’autorizzazione concessa con Determinazione Dirigenziale n. DF3/88 del 2.12.2002, rilasciata in favore della Ditta Salvi Calcestruzzi srl- Via Colle Salardo n. 24-66017 Palena (Ch), avente ad oggetto la realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero di materiali provenienti dalle demolizioni nel settore edilizio all’interno dell’area già a servizio dell’impianto di produzione di calcestruzzi;

2)   di riservarsi di adottare ulteriori provvedimenti sulla base di successivi accertamenti tecnico-amministrativi e delle determinazioni dell’Ufficio VIA, conformemente alle disposizioni di legge;

3)   di stabilire che la presente sospensione decorre dalla data di avvenuta notifica;

4)   di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Palena (CH), all’Amministrazione Prov.le di Chieti – Settore n° 6 Servizio Ecologia T.A. Energia, all’Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Chieti, al Servizio genio Civile Regionale di Chieti, alla Direzione Regionale Sanità –Servizio Prevenzione Collettiva-all’A.R.T.A. - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all’A.R.T.A. – Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti, alla ISI srl, all’Albo Nazionale Imprese di gestione dei rifiuti-Sez. Regionale per l’Abruzzo, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Lanciano (CH);

5)   di notificare, ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla Ditta Salvi Calcestruzzi srl- Via Colle Salardo n. 24-66017 Palena (Ch);

6)   di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Il Dirigente del Servizio

Dott. Franco Gerardini