IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs 05.02.97 n. 22, art. 27 ( autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti), art. 28 (autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero);
Vista la Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 avente per oggetto “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti” art. 24;
Visto che la ditta Mantini S.r.l. con sede operativa in Via Molino Canosa sn – Chieti Scalo – è stata autorizzata con Determinazione DN7/114 del 02/12/05 alla realizzazione ed esercizio di un impianto per la cernita, selezione, stoccaggio di rifiuti non pericolosi e pericolosi, riconducibili a frazione di rifiuti urbani e assimilati, ai sensi degli art. 27 e 28 del DLgs n. 22/97;
Vista la richiesta della ditta Mantini S.r.l. del 03/01/06 di poter procedere all’attivazione ai sensi dell’art. 28 del DLgs n. 22/97 di parte dell’impianto autorizzato con Determinazione n. DN7/114 del 02/12/05;
Viste le planimetrie allegate alla predetta richiesta della ditta Mantini S.r.l. qui di seguito riportate:
1) Allegato 1 – Planimetria con indicazione dell’area da pavimentare;
2) Allegato 2 – Planimetria dichiarata in sede di rilascio autorizzazione;
3) Allegato 3 – Planimetria con modifiche temporanee;
Considerato che la ditta Mantini S.r.l. ha esigenza di trasferire tutte le attività in essere dalla sede Mantini in via Aterno n. 1 in Chieti Scalo a quella di via Molino Canosa;
Visto che il trasferimento dell’impianto sito in via Aterno n. 1 si rende necessario per motivi di esigenze locali, in quanto l’attività di gestione dei rifiuti viene svolta in un contesto urbano non più tollerabile dalla popolazione ivi residente;
Considerato che la ditta Mantini S.r.l. ha dichiarato di voler cessare l’attività in via Aterno non appena fosse stato possibile attivare ai sensi dell’art. 28 del DL.gs n. 22/97 l’impianto di via Molino Canosa;
Vista la nota prot. 227 del 13/01/06 con la quale il Servizio Gestione Rifiuti richiede il parere di competenza all’ARTA, Dipartimento Provinciale di Chieti, e all’Amministrazione Provinciale di Chieti in merito alla richiesta della ditta Mantini S.r.l. del 03/01/06;
Visto il parere espresso dall’ARTA, Dipartimento Provinciale di Chieti con nota prot. n. 636 del 31/01/06 di cui si riportano qui di seguito alcuni passaggi per estratto:
- l’area oggetto della richiesta di parere, identificabile nella planimetria allegato 3 della richiesta della ditta Mantini S.r.l. del 03 gennaio 2006, con i numeri 54-57-58 (parte tratteggiata) deve necessariamente essere pavimentata e provvisto di idoneo sistema di raccolta delle acque, al fine di poter svolgere successivamente le attività autorizzate ai sensi degli artt. 27 e 28 DLgs 22/97 da codesto Servizio con Determinazione DN7/114 del 2 dicembre 2005;
- che le attività da svolgere nell’area sopra citata sono quelle relative alla gestione di rifiuti non pericolosi, nello specifico:
a. nell’area identificata con il numero 54 è stato richiesto di poter trattare i rifiuti riconducibili a materie plastiche meglio identificate con i codici CER 02 01 04 – 07 02 13 – 15 01 02 -16 01 19 – 17 02 03 – 19 12 04 – 20 01 39 – 12 01 05;
b. il sito identificato con il numero 57 rappresenta un’area di lavorazione;
c. Nell’area identificata con il numero 58 si effettua la cernita di rifiuti misti;
Considerato che:
- le attuali aree identificate con i n. 56 e 59 saranno ridotte, e nella parte ottenuta dopo riduzione saranno spostate le attuali aree 57 e58;
- lo spostamento comporta solo temporaneamente una ridistribuzione della superficie delle aree senza influire sulle attività di gestione rifiuti in quanto le aree identificate con i numeri 55 -56 – 59 continueranno ad essere adibite solo a funzione di deposito;
- resta immutata la separazione delle attività svolte nelle aree che saranno identificate con il numero 55 – 56 – 59 con quelle trasferite ed identificate con il numero 57 e 58;
- la ditta Mantini S.r.l. con lo spostamento temporaneo delle aree dichiara che non apporterà nessuna modifica del ciclo di trattamento né introduzione o sostituzione di attrezzature, e variazioni al processo di trattamento o all’introduzione di una diversa tipologia di rifiuto e tanto meno ad un aumento della potenzialità di trattamento dei rifiuti autorizzati;
- il trasferimento delle attività identificate con il numero 54, avverrà in un’ area (nel locale identificato con il numero 100) facente parte della richiesta di rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 27 del DLgs 22/97 e meglio identificata con la particella n. 4144 del foglio 27 del Comune di Chieti, così come indicata nella pagina 6 al punto 1. della relazione sopra citata (estratto di mappa allegata alla stessa – foglio 27 del Comune di Chieti).
- La movimentazione, verso il locale identificato con il numero 100 avverrà, come evidenziato dalle planimetrie in allegato, in apposito corridoio esterno che garantisce la sicurezza nello spostamento dei rifiuti stessi e dei materiali residuali dal trattamento;
Si esprime parere favorevole a quanto richiesto con le seguenti prescrizioni:
- l’area priva di pavimentazione sia esclusa da ogni attività di trattamento, deposito e stoccaggio di rifiuti;
- l’area sia ben identificata e preservata da eventuali contaminazioni provenienti dalle attività di gestione dei rifiuti che si svolgeranno nelle aree adiacenti;
- le attività di realizzazione delle opere edili non interferisce con la normale attività di gestione dei rifiuti, ed eventuali rifiuti prodotti da tali opere siano ben identificati e riconducibili alle attività edili in essere;
- le aree rimodulate ed identificate con i numeri 55 – 56 – 57 – 58 e 59 siano ben identificate e contraddistinte, nonché separate tra loro, così come dichiarato dalla stessa ditta Mantini S.r.l. con lettera del 26 gennaio 2006 (allegato 1);
- le attività svolte nel locale identificato con il numero 100, dopo completamento delle opere in narrativa, siano ricondotte nell’area identificata con il numero 54;
- una volta completate le opere oggetto del presente parere, la ditta comunichi alla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti e all’ARTA, Dipartimento Provinciale di Chieti, la fine dei lavori e la data nella quale intende entrare in esercizio per tutto l’impianto, nel rispetto di quanto autorizzato ai sensi della delibera della R.A. n. DN7/114 del 2 dicembre 2005.
Visto il parere espresso dall’Amministrazione Provinciale di Chieti con nota prot. n. 8108 del 13/02/06 nel quale si afferma :
- si esprime favorevole parere alla richiesta richiamata in premessa con l’indicazione che l’area indicata in Allegato 1 (Area da pavimentare), fino alle previste opere di relativa pavimentazione, non dovrà essere interessata alla gestione del rifiuto e che, ad avvenuta pavimentazione, dovrà essere trasmessa opportuna comunicazione agli Enti di controllo;
Vista la Legge Regionale 14/09/99, n. 77 contenente: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;
DETERMINA
1) di autorizzare la ditta Mantini S.r.l., con sede legale in via Molino Canosa snc – Chieti Scalo (CH), all’attivazione di parte dell’impianto, ad eccezione dell’area identificata nella planimetria, con la rimodulazione delle aree così come evidenziato nelle planimetrie di cui agli Allegati 1-2-3 al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali, nel rispetto delle prescrizioni indicate dall’ARTA, Dipartimento Provinciale di Chieti, con nota prot. n. 636 del 31/01/06, e della prescrizione dell’Amministrazione Provinciale di Chieti di cui alla nota prot. n. 8108 del 13/02/06, citate in premessa che qui si abbiano integralmente riportate;
2) di notificare ai sensi di legge, copia del presente provvedimento alla ditta Mantini S.r.l. con con sede legale in via Molino Canosa – Chieti Scalo (CH);
3) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Amministrazione Provinciale di Chieti e all’ARTA, Dipartimento Provinciale di Chieti;
4) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini