il dirigente del servizio

Omissis

determina

Art. 1

La Ditta GOLDENLADY COMPANY S.p.A. con sede legale in Viale Cavallotti n. 11, 60035 JESI (AN) e stabilimento di produzione in Basciano (TE) contrada Salara n. 42, è autorizzata ad installare un deposito di oli minerali ad uso industriale sito nel territorio del Comune di Basciano (TE) loc. Contrada Salara, la cui costituzione sarà la seguante:

n. 2 serbatoi fuori terra da 15 mc. Cadauno contenente gasolio;

n. 1 serbatoio interrato da 10 mc contenente gasolio;

n. 1 serbatoio interrato da 2 mc contenente gasolio;

deposito di oli lubrificanti in confezioni per un totale di mc. 9.

Art. 2

La Ditta, non potrà iniziare la gestione del deposito prima del collaudo definitivo del deposito stesso da parte della commissione di collaudo dei epositi di oli minerali (ex. Art. 3 Legge 7.5.65n. 460).

Art. 3

La Ditta è tenuta ad ultimare i lavori del deposito oggetto della presente autorizzazione nel minor tempo possibile a decorrere dalla data della notifica del presente Decreto, dandone comunicazione a questo Servizio.

Art. 4

La Ditta dovrà, non appena ultimati i lavori, inoltrare a questo Servizio, su carta legale, istanza di collaudo dell’impianto.

Art. 5

La Ditta, a lavori ultimati ed in attesa del prescritto collaudo, è autorizzato all’esercizio provvisorio per un periodo di prova di mesi 6 (sei), finalizzato alla messa a punto del deposito.

Art. 6

La Ditta dovrà presentare entro i termini di mesi 3 (tre) dal collaudo, la denuncia di esercizio, pena la decadenza del presente atto.

Art. 7

La Ditta è sempre obbligata ad osservare tutte le norme contenute nelle disposizioni citate, nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia fiscale, ambientale e di sicurezza.

Art. 8

Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificato alla Ditta interessata nei modi consentiti dalla Legge.

Per il dirigente del servizio

Vacante

Il direttore

Dr. Alfredo Moroni