Art 1
Modifiche ed integrazioni agli artt. 69 e 162 della L.R. 8 febbraio 2005, il. 6 (Legge Finanziaria regionale 2005) e 1 della L.R. 33/2005.
1. La rubrica dell’art. 69 (Istituzione della Riserva naturale regionale guidata “Borsacchio” nel Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) della L.R. 8 febbraio 2005 n. 6 (Legge Finanziaria regionale 2005) è sostituita con “Istituzione della Riserva Naturale Guidata “Borsacchio” nei Comuni di Roseto degli Abruzzi (TE) e Giulianova (TE)”.
2. Il comma 1. dell’art. 69 della L.R. 6/2005 è sostituito dal seguente:
“1. E’ istituita la Riserva Naturale Guidata “Borsacchio” nel territorio dei Comuni di Roseto degli Abruzzi (TE) e Giulianova (TE).”
3. Al comma 2, dell’art. 69, della L.R. 6/2005 dopo “Roseto degli Abruzzi . sono aggiunte le parole “e Giulianova”, le parole “scala 1:25.000” sono sostituite con “scala 1:5000” e le parole “ha 110” sono sostituite con “ha 1100”.
4. Al comma 4, dell’art. 69, della L.R. 6/2005, dopo le parole “Roseto degli Abruzzi” sono aggiunte le seguenti “quale Comune capofila”.
5. Il comma 6 dell’art. 69 della L.R. n. 6/2005 è sostituito dal seguente:
“6. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni di Roseto degli Abruzzi e di Giulianova definiscono, mediante appositi intesa, l’organo di gestione della Riserva, la relativa composizione, nonchè le forme ed i modi attraverso cui si attuerà la gestione della Riserva stessa.”
6. Ai commi 5, 7 8, 9, 10, 12. 15 e 16 dell’art. 69 della L.R. 6/2005 dopo la parola “Comune” è aggiunta la parola “gestore”.
7. Alla lettera r) del comma 1.9, dell’art. 69, della L.R. 6/2005, le parole “se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti” sono soppresse.
8. I commi 2,3 e 4 dell’art. 162 della L.R. 6/2005 sono abrogati.
9. Il comma 68 dell’art 1 della L.R. 33/2005 è abrogato.
Atteso che il Consiglio regionale. con provvedimento n. 29/4 dell’8.3.2006, ha approvato la presente legge.
L’Aqui1a 9 marzo 2006
ottaviano del turco