IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 avente ad oggetto: “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 28.04.2000 n. 83 avente per oggetto “Testo Unico in materia di gestione dei rifiuti contenente l’approvazione del Piano Regionale dei Rifiuti” art. 24;
Visto il DLgs 11.05.05 n. 133 “Attuazione della direttiva 2000/76/Ce, in materia di incenerimento dei rifiuti “ e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il DLgs 18.02.05, n. 59 “Attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;
Richiamato, in particolare, l’art. 29 della predetta L.R. n. 83/00 concernente la disciplina dello smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti speciali prodotti al di fuori del territorio regionale;
Vista la D.G.R. n. 1089 del 04/11/05 avente ad oggetto: “Artt. 28 e 29 della L.R. 83/00 e smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti urbani prodotti nella Regione. Indirizzi regionali per l’esercizio delle funzioni attribuite per gli enti locali e per le attività di controllo”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 941 del 05/05/99 avente per oggetto: “Rinnovo autorizzazione regionale n. 158 del 24/01/94 per attività di raccolta, trasporto, stoccaggio provvisorio, trattamento e smaltimento finale dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi”;
Visto che la ditta è altresì titolare di Determinazione dirigenziale n. DF3/53 del 16/06/04 avente ad oggetto: “Rinnovo autorizzazione regionale n. 941 del 05.05.99 per l’esercizio di attività di stoccaggio provvisorio, trattamento e smaltimento finale di rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti da terzi”;
Richiamata la Delibera n. 2013 del 06/08/98 con cui la Giunta Regionale ha rilasciato alla ditta Maio Guglielmo S.r.l. l’autorizzazione ai sensi del DLgs 22/97 e D.P.R. 203/88 relativa ad un impianto per la termodistruzione di rifiuti ospedalieri e di lastre e pellicole radiografiche e fotografiche;
Vista la D.G.R. n. 2480 del 24/11/99 con la quale si autorizza la ditta Maio Guglielmo S.r.l. alla realizzazione ed esercizio di un impianto di incenerimento rifiuti nel Comune di Atessa – zona industriale Val di Sangro;
Vista la domanda di transcodifica inoltrata dalla ditta Maio Guglielmo S.r.l. con nota prot. n. 53 dell’08/02/02 relativa all’impianto di termodistruzione;
Esaminata la domanda della ditta Maio Guglielmo S.r.l. – Zona Industriale Val di Sangro – Atessa (CH), datata 23/09/04, tendente all’ottenimento dell’autorizzazione regionale allo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi compatibili con le suddette autorizzazioni provenienti da fuori Regione ai sensi dell’art. 29 della L.R. n. 83/00;
Dato atto che questo Servizio ha richiesto, con nota prot. n. 8143 del 30/09/04, apposito parere tecnico al Dipartimento provinciale dell’ARTA di Chieti;
Rilevato che l’ARTA, Dipartimento Provinciale di Chieti, ha trasmesso, con nota prot. n. 4344 del 05/11/04, il proprio parere tecnico di competenza di cui si riportano alcuni passaggi per estratto:
Visto l’art.
29 della L.R. n. 83/2000;
ritiene di poter esprimere
parere favorevole alla richiesta suddetta, a condizione che vengano rispettate
le seguenti condizioni:
a) le operazioni di smaltimento e/o recupero di
rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi provenienti da fuori regione,
devono avvenire usando gli stessi accorgimenti tecnici previsti rispetto a
quelli prodotti all’interno del territorio regionale;
b) i codici di rifiuti utilizzati per le
operazioni sopra indicate, devono essere rigorosamente della stessa tipologia
riportate nei procedimenti autorizzatori rilasciate dalla Regione Abruzzo a
favore della Ditta in oggetto;
c) i quantitativi di rifiuti speciali di
provenienza extraregionale che possono essere trattati presso l’impianto della
Ditta in oggetto sita in Atessa, non possono eccedere il 20% in peso del
quantitativo totale degli stessi rifiuti trattati, recuperati o smaltiti,
prodotti nella regione espressamente riportati in autorizzazione, e detta
percentuale deve essere compresa nella quota dei quantitativi autorizzati.
Visto il parere dell’ARTA trasmesso con nota prot. n. 4485 del 15/11/04, con il quale viene trasmessa la trascodifica dei codici CER 2002 secondo la Direttiva Ministeriale del 09/04/02, riconducibili all’autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 2480 del 24/11/99, di cui all’Allegato 1 alla presente Determinazione;
Vista la nota del 20/03/06 con la quale la Ditta Maio Guglielmo S.r.l. sollecita il rilascio dell’autorizzazione allo smaltimento, trattamento e recupero di rifiuti prodotti in altre regioni;
Vista la nota prot. n. 1889 del 29/03/06 con la quale l’ARTA, Dipartimento Provinciale di Chieti, trasmette nuovamente l’elenco Allegato 1 contenente la trascodifica dei codici CER, riconducibili all’autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 2480 del 24/11/99;
Considerato, pertanto che allo stato degli atti non sussiste la necessità di procedere ad una nuova approvazione del progetto dell’impianto di che trattasi, presso il quale possono essere conferite le tipologie di rifiuto riportate nel testo della Delibera n. 2480 del 24/11/99 e della Determinazione dirigenziale n. DF3/53 del 16/06/04;
Ritenuto di richiamare la Ditta beneficiaria del presente provvedimento al pieno rispetto delle vigenti norme in materia e, in particolare, a quanto già stabilito nelle precedenti autorizzazioni regionali rilasciate a favore della Ditta medesima;
Visto il certificato rilasciato dalla Camera di Commercio di Chieti del 01/03/06 n. CEW/1656/2006/CCH0080 attestante l’iscrizione della ditta Maio Guglielmo S.r.l., contenente il nulla osta ai fini dell’art. 10 della Legge 31.05.65, n. 575 e successive modificazioni;
Visto il Certificato del Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale – Ufficio locale di Lanciano n. 23424/0010-0180, datato 29/03/06;
Considerato, pertanto, che dall’esame della documentazione non risultano elementi ostativi all’autorizzazione in oggetto;
Vista la Legge Regionale 14/09/99, n. 77 contenente: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;
Accertata la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;
DETERMINA
1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 29 della L.R. 28.04.2000, n. 83, la Ditta Maio Guglielmo S.R.L. con sede legale in Atessa (CH) – Zona Industriale Val di Sangro - a gestire presso il proprio impianto di stoccaggio provvisorio, trattamento e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, già autorizzato ex art. 28 del D.Lgs n. 22/97 e s.m.i con Determinazione dirigenziale n. DF3/53 del 16/06/04, e presso l’impianto di termovalorizzazione autorizzato con D.G.R. n. 2480 del 24/11/99 rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale abruzzese, nei limiti quantitativi del 20% riferito alle tipologie di rifiuti già autorizzati con i provvedimenti n. DF3/53 del 16/06/04 e D.G.R. n. 2480 del 24/11/99- di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento- ed alle disposizioni contenute nello stesso;
2) di stabilire che la gestione dei rifiuti di provenienza extra regionale deve avvenire nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia e, in particolare, di quanto già stabilito nelle precedenti autorizzazioni regionali rilasciate a favore della ditta medesima, nonchè nel rispetto delle osservazioni e/o prescrizioni dettate nel parere tecnico dell’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti, di cui alla nota prot. n. 4344 del 05/11/04, citate in premessa che qui si abbiano integralmente riportate e trascritte;
3) di stabilire che la validità temporale delle autorizzazioni concesse al precedente punto 1) è direttamente collegata alla validità temporale prevista dalla Determinazione dirigenziale n. DF3/53 del 16/06/04 e dalla D.G.R. n. 2480 del 24/11/99;
4) di precisare che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria e dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
d) le attrezzature ed i contenitori usati devono essere idonei e rispondenti ai requisiti tecnici necessari per la corretta esplicazione dell’attività, devono impedire la dispersione dei rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste;
e) dovranno altresì essere tenuti in buona efficienza e sottoposti a periodiche ed adeguate operazioni di lavaggio e decontaminazioni; le acque di lavaggio dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente;
f) dovranno essere rispettati i limiti e le condizioni stabilite all’art. 9 del D.Lgs n. 22/97;
5) di prescrivere l’adeguamento alle disposizioni di cui all’art. 21 del DLgs 11.05.05 n. 133 e successive modifiche e integrazioni;
6) di richiamare la ditta autorizzata agli obblighi previsti dal D.lgs 18.02.05, n. 59 in relazione alle disposizioni emanate in merito dalla Regione Abruzzo;
7) di prescrivere che nell’impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
8) di fare salve eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri tecnici, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
9) di richiamare la ditta autorizzata agli obblighi previsti dall’art. 12 del D.Lgs. n. 22/97 e alla trasmissione con cadenza trimestrale, al Servizio Ecologico Provinciale di Chieti e all’Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti di una comunicazione concernente la quantità e la qualità di rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione;
10) di trasmettere copia del presente provvedimento, all’Amministrazione Comunale di Chieti, all’Amministrazione Provinciale di Chieti, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Direzione Centrale di Pescara, all’ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti;
11) di notificare, ai sensi di legge, copia del provvedimento alla Ditta Maio Guglielmo S.r.l. con sede legale in Zona Industriale Val di Sangro – Atessa (CH);
12) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini
Segue allegato